5/14/2022

Costituzione e guerra

    Quale altra soluzione se non il disarmo unilaterale, globale e incondizionato?

A fronte delle immagini e dei report giornalistici radiotelevisivi che quotidianamente ci aggiornano e sconcertano  su questo tragico conflitto, su questa tragedia umanitaria che affligge la popolazione ucraina e non solo, viene spontanea la domanda se oggi, agli albori del terzo millennio della storia dell’umanità, ci possiamo ancora non rendere conto delle lezioni del passato, delle tragedie della storia che abbiamo giurato di mai più ripetere fino a sciverlo a futura memoria nelle Carte costituzionali e nei trattati internazionali.

Benché tutti sappiamo che l’armonica convivenza tra gli uomini si regga sul principio pacifista, dobbiamo constatare che tale principio, in politica internazionale, viene più proclamato che attuato, anzi viene di fatto abiurato.

Ma questo vale, purtroppo, anche per le proclamazioni scritte, che lasciano sempre uno spiraglio belligerante che tradisce il principio. Anche l’art. 11 della nostra Costituzione, ispirato al principio pacifista, reso evidente dall’espressione «ripudia la guerra», non esclude in modo assoluto l’entrata dell’Italia in guerra, sol che si legga l’art. 78. Ecco perché tale art. 11 lascia impregiudicato, al di là della sacra difesa dello Stato, la partecipazione ad una guerra altrui se ciò derivi dalle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni».

Solo una lettura conforme al diritto internazionale permette di chiarire che cosa si intenda per «guerra difensiva», alla luce del fatto che il diritto internazionale riconosce il diritto di legittima difesa individuale e collettiva, e che la nostra Costituzione conferisce un rango gerarchico superiore alla legge ordinaria (e quindi un limite all’esercizio del potere esecutivo e di quello legislativo), tanto al diritto internazionale generale all’art. 10, quanto ai trattati internazionali, richiamati dall’art. 117. Ci troviamo in una situazione in cui la legalità costituzionale è strettamente correlata al rispetto del diritto internazionale.

Viene in gioco, in particolare, l’art. 51 della Carta delle nazioni Unite, che prevede il « diritto naturale di autotuela individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

Questo è valido anche per le costituzioni degli altri Stai aderenti alla NATO. Si spiega perché, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, tali Paesi aderenti, tra cui l’Italia e l’Unione Europea, hanno stabilito di fornire armi alle forze armate ucraine.

Con D.L n. 14 del 25 febbraio scorso, il nostro Governo ha autorizzato l’invio all’Ucraina di mezzi e materiali militari non letali di protezione, salvo poi, con altro D.L. del 16 febbraio, due giorni dopo, omettere la precisazioni «non letali » alla previsione di cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorià governative dell’Ucraina. Successivamente, il 1° marzo, la Camera e il Senato hanno approvato due risoluzioni gemelle che impegnano il Governo ad assicurare l’invio di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legitttima difesa e di proteggere la sua popolazione. Non è dato sapere della tipologia di armi, essendo la cessione di armi secretata dallo Stato maggiore della difesa, ma si ha ragione di credere che si tratti di mortai, mitraglialtrici di vario tipo, bazooka anticarro e altri armi letali, oltre alle razioni K, agli elmetti e ai giubbotti.

Bisogna purtroppo rilevare che i decreti govermativi sull’invio delle armi all’Ucraina non fanno menzione alcuna al Trattato sul commercio delle armi, che si applica, a dispetto del titolo, a qualsiasi trasferimento di armi anche di natura non commerciale. Tale trattato prevede anzitutto casi di assoluto divieto di esportazione qualora si venga a conoscenza del fatto che le armi possano essere utilizzate per la commissione di genocidi, crimini conotro l’umanità, gravi vilazioni delle convenzioni di Ginevra e attacchi diretti a obiettivi e soggetti civili. Il Governo dovrebbe quindi preliminarmente verificare se esista un «serio rischio» che le armi destinate all’esportazione vengano usate per una serie di fini vietati, tra i quali la commissione o facilitazione di gravi violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani. Questa mancata menzione degli obblighi internazionali in materia di trasferimento di attrezzature militari rende ancora più drammatica l’esposizione del nostro Paese nel conflitto tra USA e Russia giocato sul terreno di guerra dell’Ucraina.

Il 9 febbraio 2018, durante la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo» presso l’Hotel Cavalieri a Milano, è stato detto a gran voce da tutti i relatori che o l’umanità distruggerà gli armamenti o gli armamenti distruggeranno l’umanità. Questo perché ormai il mix tra attuale tecnologia e aggressibità dell’essere umano rappresenta una vera minaccia per tutti. La sede del convegno era la stessa di quella storica conferenza sul tema del disarmo avvenuto il 14 febbraio 1978 con gli scittori Angelo Gaccione e i compianti Carlo Cassola e David Maria Turoldo. Ma già erano anni che tale trio di intellettuali voleva sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di una guerra nucleare e la conseguente scomparsa della vita umana sulla Terra.

Il diritto alla pace, assoluto e incondizionato, dovrebbe essere quel «diritto naturale»  a cui si ispira la Carta dell’ONU all’art. 51, che però prevede, a tradimento del principio, l’autotutela individuale e collettiva e la possibilità di guerra per rispondere ad un attacco armato. Ecco perché bisogna diffondere il pensiero di Angelo Gaccione e i suoi Scritti contro la guerra raccolti nel libretto NO WAR appena pubblicato e quello degli altri pacifisti autentici che vanno fino in fondo alla questione. Va da sè che in un’era nuclerare come la nostra, a 5 anni dal Trattato per la messa al bando delle armi nuclerari ratificato il 20 settembre 2017 da 53 Stati ma rimasto inattuato, ogni guerra è un pericolo grave per l’intera umanità, perché non lascerà né vinti né sconfitti ma solo distruzione per tutti.

 Il principio pacifista nasce sulla base delle sofferenze dell'umanità. Il Sudafrica, la seconda guerra mondiale, la bomba atomica, la Shoah. E funziona a condizione che ci sia il coraggio di difenderlo e pienamente attuarlo. Il diritto alla pace è riconosciuto oramai come un diritto fondamentale dalla comunità internazionale. Facciamo ora un salto evolutivo, riconosciamolo sul serio, attuiamolo. Come si può non mobilitare le coscienze contro ogni conflitto che porti ad una disastrosa fine per tutti? Quale altra soluzione se non il disarmo unilaterale, totale e incondizionato? 

Milano, 10. 5.2022

Avv. Giovanni Bonomo – Centro Culturale Candide





 

4/30/2022

Non possiamo ignorare Assange e il #dirittodisapere

Il 3 maggio è la giornata mondiale della libertà di stampa: il fondatore di Wikileaks è in prigione a Londra. Una ferita a chi ha reso note notizie fondate e documentate.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamava il 3 maggio come Giornata mondiale della libertà di stampa, nota anche come “Giornata mondiale della stampa”, per evidenziare l'importanza della libertà di stampa e ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare la libertà di espressione sancita dall'Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. E il 3 maggio di quest’anno 2022, in cui è iniziato un inaspettato, incredibile e devastante conflitto tra la Russia e gli Stati Uniti, giocato sul campo di battaglia dell’Ucraina a discapito dell’Europa, è alle porte.

Quanto mai attuali sono ora le parole del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli pronunciate sul finire dell’anno scorso circa lo scenario inquietante sul fronte dei diritti umani rappresentato dal caso di Julian Assange, sulle modalità di detenzione, sull’accanimento giudiziario per una condanna che non avrebbe mai dovuto esserci.

Una condanna che è già in atto prima di una sentenza, dato che il fondatore di Wikileaks è attualmente ancora in arresto e in prigione a Londra per aver contribuito a diffondere documenti riservati su crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Iraq e in Afghanistan, vale a dire per aver rivelato notizie fondate e documentate, quindi per aver esercitato il proprio diritto (e dovere) di giornalista!

Il rischio dell’estradizione

Qualora la segretaria agli Affari Interni britannica Priti Patel approvasse – con una decisione attesa entro il 18 maggio p.v. – l’ordine di estradizione, già emanato dalla Magistrates’ Court nei confronti di Julian Assange, vi sarebbe un allarmante precedente per i giornalisti e i pubblicisti di tutto il mondo, per la libertà di stampa e per l’opinione pubblica, per il #dirittodisapere che cosa fanno i governi di nascosto invece che con provvedimenti pubblici, in spregio ai principi di democrazia occidentale che essi dovrebbero propugnare.

Dopo aver letto il disperato appello della consorte Stellas Morris durante il Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia del 9 aprile di quest’anno, tutti noi liberi cittadini, non solo avvocati e giornalisti, dobbiamo unirci alle tante voci delle associazioni internazionali per la libertà di stampa e per i diritti umani, ai tanti intellettuali, uomini di cultura, personaggi dello spettacolo ed editori indipendenti che hanno sottoscritto il documento in difesa di Assange pubblicato anche sul sito dell’International Federetion of Journalists.

Un diritto fondamentale violato

Non dimentichiamo il ruolo fondamentale del giornalismo di inchiesta e dei c.d. whistleblower nel disvelare scandali, nel sollevare importanti dibattiti su temi di interesse pubblico, consentendo ai cittadini di essere informati, di poter sapere, di esercitare un diritto che è anche un fondamentale principio di garanzia democratica degli Stati di diritto.

Riprendendo le parole di Stella Morris pongo anch’io la stessa domanda: se i giornalisti che ora riprendono e documentano ciò che sta accadendo in Ucraina, che hanno già documentato quello che accadeva in Siria, subissero le stesse accuse, le stesse persecuzioni e privazioni di libertà di documentare e informare, noi resteremmo indifferenti? No! Allora dobbiamo prendere a cuore il caso Assange, dimostrando di non avere paura, di non farci intimorire, perché denunciare anche i crimini di Stato è un diritto e anche un dovere, fondamentale garanzia di democrazia.

Pure il sottoscritto fa ora parte, con questo mio appello e grido di protesta, dei tanti giornalisti, associazioni, media e testate indipendenti che sostengono Julian Assange e WikiLeaks, in difesa delle libertà di espressione nell’interesse di tutti. 

Milano, 30 aprile 2022
avv. Giovanni Bonomo 

3/18/2022

LA STORIA NON CI INSEGNA NIENTE? Note a margine dell’attuale tragedia umanitaria.

Mentre la rivista ODISSEA urla al pacifismo vero, radicale, autentico, per voce di vari intellettuali e sulla scia delle battaglie per il disarmo condotte dal più volte commemorato Carlo Cassola, l’amministrazione USA sceglie di armare pesantemente la difesa ucraina. Così Biden evita di inviare uomini sul campo ma partecipa attivamente, pur se indirettamente, al conflitto. 

Ebbene sì, dopo aver acclamato come un eroe il presidente Volodymyr Zelensky e aver definito Putin prima – in tempi non sospetti – “killer” e ora - dopo il bombardamento della scuola di Mariupol - , “criminale di guerra”,  Joe Biden e il Congresso americano decidono di incrementare, quantitativamente e qualitativamente, le forniture di materiale bellico destinato a Kiev. Altri 800 milioni di dollari per finanziare la difesa ucraina!  

In questa era di possesso di armi nucleari “le azioni della Russia rappresentano una minaccia per tutto il mondo; ecco perché occorrono misure aggiuntive per ripristinare il rispetto del diritto internazionale” sostiene l’avv. Anna Ogrenchuk, presidente dell’UBA (Ukrainian Bar Association). Come non darle ragione! Molti altri avvocati e anche magistrati dello Stato invaso dalle truppe russe e martirizzato dall’aviazione di Mosca chiedono intanto un Tribunale speciale, sull’esperienza di Norimberga, da insediare a Kharkiv, la città che ha subito terribili devastazioni. La Corte penale internazionale, organo giurisdizionale indipendente e permanente, è al lavoro dal primo giorno di guerra.   

La storia ci insegna qualcosa? A questa domanda risponde scoraggiato Angelo Gaccione su ODISSEA: LA STORIA NON INSEGNA NULLA! Eppure noi vogliamo restare ottimisti e confidare nel prevalere della ragione, sulla scia di Candide e del neoilluminismo di cui mi faccio da sempre promotore con incontri, presentazione di autori, scritti. Se studiassimo veramente la storia troveremmo la ripetizione identica della stessa logica espansionistica e guerrafondaia, che dovrebbe insegnarci a non ripeterla… almeno all’alba del terzo millennio di “evoluzione” (?) dell’umanità.  

Nell’ambito della guerra del Peloponneso (che oppone Atene e Sparta come città egemoni in un gioco di alleanze che investe tutto il mondo greco), nel 416 a.C. gli ateniesi pongono un ultimatum agli abitanti dell’isola di Melo, nelle Cicladi: assoggettarsi al loro dominio o perire. Il rifiuto dei melii dà luogo a una punizione esemplare, uno degli episodi più tragici della guerra: la distruzione della città, l’uccisione di tutti gli uomini e la deportazione come schiavi di donne e bambini. Lo storico Tucidide presenta come antefatto il dialogo che gli ateniesi e gli ambasciatori dei melii avrebbero avuto per discutere un accordo. Nel passo che qui riporto, tratto da Internet (scaricate il .pdf: http://www0.mi.infn.it/~palombo/Dialogo-dei-Melii.pdf), la difesa dei melii del loro diritto alla neutralità si fonda su criteri di giustizia condivisa, che comprendono il riconoscimento reciproco di autonomia tra le pòleis; gli ateniesi oppongono invece ragioni strategiche, ma soprattutto negano il valore di qualunque regola o patto che non tenga conto della disparità di forze. Nella narrazione di Tucidide, l’episodio segnala il prevalere di una logica di guerra nei rapporti tra greci: l’affermazione del diritto del più forte su qualunque criterio di giustizia, equità, accordo. La storia non dovrebbe insegnarci qualcosa?  

Milano, 18. 3.2022                         avv. Giovanni Bonomo – Candide C.C.




3/05/2022

Sbalorditive coincidenze e fake news di regime. Tiriamo le somme

          Da più di 20 anni studio, mi informo, promuovo, con il mio Centro Culturale Candide, la cultura e l’etica ambientale, dimostrando senso civico oltre l’impegno professionale di avvocato, organizzando convegni e fondando il Comitato Nazionale Amianto Eppur si muore, che insieme all’O.N.A. di Roma conduce battaglie senza sosta per le vittime dell’Eternit e per fare rimuovere i residuati contenenti amianto ancora sparsi per l'Italia. Se parliamo di inquinamento non dobbiamo mostrare indifferenza, però, a ciò che viene diffuso dei media come “informazione”, molte volte viziata e inquinata a partire dalle fonti. Con tale retroterra di impegno civile pensate che qualcosa sfugga allo scrivente e che non abbia senso critico anche a proposito dell’attuale pandemia? 

       Mi sono bastati pochi mesi, a "pandemia" iniziata, per rendermi conto della madornale disinformazione televisiva e giornalistica sul Covid 19 e sul virus Sars Cov 2, iniziando subito a scrivere articoli  per svegliare la cittadinanza e le coscienze per una MEDICINA fondata sulle evidenze e un DIRITTO fondato sui princìpi. 

Il grave problema dell’Italia, a dispetto del grande patrimonio storico nell’arte e nella cultura, sono ancora i moltissimi che se ne fregano, e ancor peggio coloro che anziché "guardare la luna" se la prendono con "il dito" che la indica, pure ridendo di chi denuncia luoghi comuni, le fake news di regime, le stragi di Stato, i complotti veri, come se fossero fantasia di chi li descrive, come se chi denuncia avesse egli stesso colpa delle false informazioni che sta denunciando. L'ignavia e l’ignoranza si manifestano in vari modi, uno di questi è il disimpegno civile. 

Eppure abbiamo Internet, i cui effetti positivi sono emersi per primi: la condivisione della conoscenza, la diffusione della cultura, l’allargamento e il collegamento dei mercati, i vantaggi per i consumatori, l’allargamento della partecipazione popolare alla vita sociale, politica della società civile. 

Dopo sono arrivati anche gli effetti negativi: la diffusione della cultura e della conoscenza ha comportato un attacco ai diritti di proprietà industriale; l’informazione su prodotti e servizi ha portato con sé atti di pubblicità occulta o menzognera; l’allargamento della partecipazione politica e sociale alla società civile ha fatto anche da terreno fertile per gli attacchi cibernetici e informatici. 

Certo, meglio un sovraccarico di informazioni che una penuria delle stesse, perché la libertà di editare e di esprimere il pensiero è una conquista irrinunciabile. Eppure la libertà di diffondere il pensiero in Rete ha portato al fenomeno negativo delle notizie false che girano e che vengono definite “fake news”. Le quali fanno parte proprio di quell’informazione inquinata della quale i più non si rendono conto.   

E’ lecito ora, anzi doveroso, porci la domanda: in questo proliferare di notizie conseguenza di un’era in cui il citizen journalism, i blogger, gli influencer, i social spadroneggiano, dove nomi anche noti editano video con amenità varie, le capacità di discernimento e lo spirito critico bastano a distinguere il vero dal falso? 

Nel mese di maggio 2020 intervenni come relatore in un convegno in Zoom,  dal titolo “Pandemia e infodemia”, insieme al prof. Ruben Razzante, il quale precisava che la “Task-force anti fake news” che era stato chiamato a presiedere non aveva alcuna autorità di “Ministero della verità”, dovendo essere considerata piuttosto come un comitato che aiuta la cittadinanza a non farsi ingannare dalle false notizie in questo clima di “infodemia” che tutti noi quotidianamente constatiamo.   

Non è dubbio che l’isteria collettiva generata da Covid-19 in Italia sia (stata) un fenomeno di proporzioni spaventose e con effetti imprevedibili, ma è certo che le campagne mediatiche di allarmismo serviranno a giustificare ancora la corsa all’acquisto di milioni di dosi di vaccino, a pandemia conclusa, che farà la fortuna delle multinazionali farmaceutiche. 

Il collega e consigliere comunale avv. Berni mi aveva infatti invitato ad essere relatore in tale convegno perché aveva letto un mio articolo, ripreso dalla rivista BresciaToday, dal titolo “Bufale e fake news: le 10 regole per riconoscerle”, in cui ricordavo il decalogo offertoci da Facebook. Certamente, in questa situazione infodemica, sostenevo, queste regole dettate dal buon senso non basta(va)no. 

In tale articolo sottolineavo di avere sottoscritto e diffuso, invitando a fare altrettanto, l’appello del giornalista Massimo Mazzucco in difesa dell’informazione libera e indipendente contro le fake news dell’informazione non libera e dipendente dalle holding e multinazionali farmaceutiche. 

Le faccine sorridenti che poi ho visto a commento dei miei post sulle origini della pandemia dimostrano la presuntuosa ignoranza di chi si rifiuta di ascoltare e approfondire, di chi parla di complottismo pure in assenza di complotto, se qualcosa si discosta dalle notizie che sente guardando la televisione sua unica fonte di informazione. E’ l’ignoranza del disimpegno – ora che l’origine artificiale del virus bioingegnerizzato Sars-Cov-2 è ammesso dall’informazione su scala globale -, del rifiuto di riflettere e ragionare il primo virus da combattere, non tanto la “infodemia”. 

Ci veniva il sospetto a che una task force governativa che stabilisca che cosa è vero e che cosa è falso, nonostante tutte le buone intenzioni del prof. Razzante, sia strumentale ad una sola verità da imporre, magari per coprire una bolla sanitario-finanziaria di proporzioni mondiali. E questo mentre fioccano le azioni di denuncia, tra le quali anche quella dell’avv. Berni, e di class action contro i provvedimenti e i decreti al punto da rendere il nostro Presidente del Consiglio la persona più denunciata della storia d’Italia.  In questo scenario, ben venga anzi un sovraccarico di informazioni, da vagliare con senso critico – ribadivo - piuttosto che una penuria di informazioni o, peggio, un’informazione a senso unico che si impone e prevale per mancanza di senso critico di una cittadinanza impaurita.

Abbiamo sopportato e continuiamo a sopportare le misure restrittive della libertà personale, peraltro di alquanto dubbia costituzionalità, che ci obbligano a restare a casa, per ragioni di salute pubblica. Ora la paura del contagio, prima ancora che delle sanzioni, potrebbe farci accettare ulteriori misure e forme di profilazione invasive della privacy. Non è dubbio che la salute pubblica sia più importante di qualsiasi privatezza e che lo stesso GDPR General Data Protection Regulation preveda linee guida all’uso di informazioni per ragioni di salute pubblica. L’importante è però che misure sancite e applicate in condizioni di pandemie straordinarie non diventino poi normali una volta superata l’emergenza. 

Se non ci rendiamo conto di questo pericolo, di questa grave minaccia dei valori costituzionali,  significa che gli anticorpi che mancano non sono quelli contro il Coronavirus, bensì quelli in difesa della libertà autentica di pensiero e di informazione, unici strumenti cognitivi per essere uno stato laico, moderno e aperto. E questo nonostante il lascito di illustri pensatori come Mazzini, Cattaneo – bene ha fatto l’avv. Berni a rievocarne la memoria in un precedente convegno - Gioberti. Ci renderemmo conto che si tratta di un problema di salute immunitaria già compromessa più che di un problema virale: noi da sempre conviviamo con i virus, siamo fatti di miriadi di virus e batteri. Ma siamo stati bombardati con dati di mortalità, che sono presenti ogni anno e pure maggiori per altre malattie, gonfiati per l’anno 2020 attribuendole a Covid-19. 

E tutto ciò per imporci un finto vaccino, perché un vero vaccino non esiste, come è già successo per l’HIV, virus di per sé innocuo in assenza di patologie. Abbiamo subito per questo, e continuiamo a subire, una dittatura farmaceutico-sanitaria, figlia del neoliberismo, già programmata per non affrontare il problema fondamentale, la difesa del sistema immunitario con la prevenzione.  

I miei svariati appelli di noi cittadini di sana e forte Costituzione a non cedere a questo ricatto sono serviti? Forse sì perché, insieme alle iniziative di pochi e coraggiosi avvocati più agguerriti del sottoscritto, molti comprendevano che della Costituzione dovremmo conoscere, oltre all’art. 21, l’art. 16 sulla libertà di circolare, l’art. 32 sulla riserva di legge per i trattamenti sanitari, l’art. 78 sullo stato di guerra che consente al governo provvedimenti straordinari, che non è lo “stato di emergenza”, e perfino l’art. 117 lett. q), sulla riserva di legge statale in ordine alla profilassi internazionale. 

Ora, al di là delle “sbalorditive coincidenze” che si trovano nella storia di questo virus SARS-COV-2, e della relativa infezione Covid-19, nei precedenti esperimenti in laboratori di bioingegneria, come il laboratorio proprio di Wuhan, epicentro della epidemia, con coronavirus ad effetti identici a quelli dell’attuale e artificialmente creati (mi riferisco al servizio della trasmissione “Leonardo” di RAI3 nel 2015), sta di fatto che questa  pandemia mondiale dichiarata tale dall’OMS in data 11 marzo 2020, corrisponde in pieno a quanto pronosticato, se non progettato (come dicono i c.d. complottisti), dal programma ID 2020 per “immunizzare” la popolazione mondiale con la biometria digitale. 

ID2020 Alliance (https://id2020.org) è un programma di identità digitale pensato per ogni essere umano sul pianeta. Si tratta di inserire microchip sottocutanei allo scopo di contenere le informazioni personali del cittadino, trasmesse anche da remoto in un archivio di consultazione al livello mondiale. E’ ovvio che torna in auge tale progetto in questi giorni di tragedia mondiale, proprio per la possibilità di accertare su larga scale l’avvenuta vaccinazione per il Coronavirus, una volta che tale improbabile vaccino verrà diffuso. 

Pare anzi che dietro il progetto vi sia proprio la somministrazione di vaccini contro le pandemie e che tra i soci fondatori di ID2020 vi siano nomi di enti e persone miliardari di fama mondiale, come i Rockfeller, con la società GAVI, alleanza mondiale per le immunizzazioni, la Big Pharma, Bill Gates, oltre a varie organizzazioni pubbliche e private, sempre con il dichiarato scopo benefico per l’umanità di munire tutti di “identità digitale”. 

Se non saremo vaccinati saremo invisibili, non identificabili, incapaci di accedere all’assistenza sanitaria, all’università, al lavoro, non potremo votare, né aprire un conto corrente bancario. Ma questo è un bene o un male? Lascio a voi giudicare. 

Certo è che abbiamo la tecnologia necessaria per fare il salto quantico dell’umanità grazie alla decentralizzazione e alla condivisione, alla telematica e alla robotica, ma le vecchie logiche neoliberiste del profitto, alimentate dai grandi gruppi di potere e dalla ricchezza nelle mani di pochi, sembrano sempre sbarrarci la strada.  

Sono tuttavia convinto che la nostra gloriosa nazione, culla del Rinascimento, saprà fronteggiare anche questa grave emergenza. Ricordiamo che senza l’Italia la stessa storia europea sarebbe stata diversa. Sono italiani i primi artefici dell’identità europea nei suoi punti essenziali (Giuseppe Mazzini, Altiero Spinelli); sono italiani i primi nel mondo che rifiutarono la tortura e la pena di morte (Cesare Beccaria. Pietro Verri); italiani sono coloro che si batterono per la libertà di pensiero e prezzo della vita morendo sui roghi (Giordano Bruno, Giulio Cesare Vanini).  

Come italiani abbiamo la forza dei nostri avi, per la nostra storia, per il nostro patrimonio culturale, che ci faranno superare questa grande tragedia assumendoci senza paura tutte le responsabilità che ci spettano. 

Milano, 5. 3.2022 
         Avv. Giovanni Bonomo




 

 

 

10/05/2021

Lorenza Franco musicista della poesia, come la ricorda Franco Manzoni

Ecco nel ritaglio un altro piccolo omaggio, dopo il mio elogio commemorativo e l’addio di Angelo Gaccione, alla poetessa Lorenza Franco, ricordata oggi da Franco Manzoni su CorSera per la musicalità delle sue rime.

https://libertariam.blogspot.com/2021/08/in-memoria-di-lorenza-franco-24.html?m=1

https://libertariam.blogspot.com/2021/08/addio-lorenza-franco-diangelo-gaccione.html?m=1

 


 Non a caso ho impresso il logo del portale di poesia a lei dedicato (www.diVinidiversi.it) sull’urna che raccoglie le sue ceneri e il suo spirito.

 

Che cosa posso dire ancora, più di così… un sentito grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini nel ricordo.

 Milano, 5.10.2021
           Giovanni F⚡F Bonomo

 

 

 

P.S. Chi volesse ricordare mia madre dinamicamente nel suo perenne spirito libertario e nella sua ultima sdrammatizzante – anche delle vicende  più dure e afflittive della vita – raffinata comicità, segnalo l’elegante servizio di LawTalks sulla raccolta “Cofanetto Franco” del 19 novembre 2018 presso la Società Svizzera di Milano
--->>> 
https://www.lawtalks.it/il-cofanetto-di-poesie-di-lorenza-franco-presentazione-societa-svizzera-mi/

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


9/26/2021

Noi cittadini di sana e robusta Costituzione diciamo NO al Green Pass! Viva l’Italia!

    Lo strapotere dei media si manifesta ora non solo con la falsa informazione sui “vaccini”, ma con l’assenza di informazione, con il silenzio assordante da parte dei media radiofonici e televisivi e dei giornali sulle proteste che avvengono in tutta Italia, sui milioni di persone che con sacrificio, coraggio e dignità – assente del tutto in chi si sottomette ad un siero genico sperimentale – sfilano scandendo le parole di “Libertà”, “No Green Pass”, “Basta dittatura”. 

    La mia stima e il mio appoggio vanno a coloro che dissentono contro un lasciapassare - certificato verde digitale o Green Pass - che è invece uno strumento di controllo sociale e di repressione, che segna il collasso finale dello Stato di diritto, la fine della democrazia, la morte della nostra civiltà. 

   La maggioranza degli italiani sembra aver perso l’orgoglio e l’identità di una grande nazione che viene ora immiserita; ma in questo tragico scenario il dissenso dei pochi, di chi coraggiosamente tenta di ricostruire le fondamenta di etica personale e pubblica, di società civile e democratica, di Stato laico e liberale fondato sulla nostra lungimirante e ancora inattuata Costituzione, l’azione di questi cittadini che dissentono, etichettati come no-vax, fa la differenza. Tutte le grandi rivoluzioni nascono dalle minoranze, da pochi individui coraggiosi, che ieri però erano già milioni. 

    Anche le stesse istituzioni dello Stato possono svegliarsi, quando avviene che le forze dell’odine si mettono dalla parte del fiero popolo sovrano e dei cittadini di sana e forte Costituzione, come più volte avvenuto in questi ultimi mesi. E’ successo anche ieri a Roma, in modo tanto imprevisto quanto esemplare. Brava Nunzia Alessandra Schilirò! vicequestore della polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha preso la parola a Roma, davanti alle migliaia di manifestanti riuniti in piazza San Giovanni, come ogni sabato per protestare contro il Green Pass: ha parlato per 10 minuti dicendo NO: "Sono qui per ricordare a tutte le forze dell’ordine che noi abbiamo giurato sulla Costituzione e la Costituzione tra l’altro è fonte di diritto preminente cioè sovraordinata rispetto a tutte le altre leggi dello Stato. E allora come si fa a limitare il diritto al lavoro, il diritto alla libertà, il diritto alla circolazione, il diritto alla vita sociale del cittadino?”.

    “Ieri ero solo una libera cittadina - ha scritto oggi su Facebook dopo la notifica del provvedimento disciplinare - che esercita i propri diritti. Se l’amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso, per amor del mio Paese.”

 

    Intanto le emittenti degli altri Stati, e così anche quella francese, informano e dicono la verità sull’enorme numero di manifestanti per la libertà in Italia. Quella verità anche sui "vaccini" che ora sta venendo a galla perchè tutto il popolo italiano si sta svegliando.


    --- >>> https://youtu.be/z6JOTkjKhxo Andato in onda in Francia, siamo noi italiani!

 

    L’altroieri ho intanto scritto questo mio contributo di libero cittadino, anzitutto, che è anche avvocato: https://avvbonomo.blogspot.com/2021/09/i-profili-di-illegittimita.html. Pure io sento il dovere di difendere la Costituzione.

 

     Per quanto riguarda tanti miei colleghi avvocati invece, devo dire con franchezza e con rabbia che trovo vergognoso il loro silenzio. Ora i camionisti, eroi della strada che fanno un lavoro durissimo, ci possono salvare dalla dittatura. Sì, non gli avvocati né gli uomini di cultura nè i tanti giornalisti e intellettuali, ma i CAMIONISTI. Loro con orgoglio rappresentano ora al meglio la nostra patria, il popolo italiano sovrano.

 

Milano, 26. 9.2021                                                    Avv. Giovanni Bonomo




 

9/25/2021

I profili di illegittimità costituzionale del Green Pass e delle misure restrittive della libertà personale a causa dell’epidemia da Covid-19.

 Mi è stato chiesto più volte, da parte di afflitti e atterriti cittadini, amici e conoscenti, sulla possibilità di agire, anche con una class action, e di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’obbligo di “Green Pass”. Questo a fronte del perdurare oltre ogni previsione della situazione “emergenziale” per l’epidemia da Covid-19, con sacrificio delle libertà fondamentali e rilevanti danni per l’economia. 

1. Il passaporto sanitario. 

 Abbiamo assistito, nell’arco di più di un anno, ad una normativa in continuo cambiamento e anche per un giurista è difficile tenere il conto di tutti i cambiamenti che si avvicendano di settimana in settimana. In queste mie note faccio riferimento alla norma che ha introdotto l’obbligatorietà di GB, quindi alla legge che molti contestano: il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, così come recentemente “ritoccato” dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’ottica di adottare misure di prevenzione della diffusione del virus pandemico e mutazioni successive, ha recentemente introdotto l’istituto di Green Pass, letteralmente passaporto verde: una sorta di lasciapassare per aree a rischio (ambienti chiusi, mezzi di trasporto, palestre, piscine, bar, ristoranti, etc.) che permette a chi ne sia in possesso di fruirne, impedendo, di contro, a chi ne sia sprovvisto di accedervi. Si tratta in sostanza di un documento, cartaceo o elettronico, riferito all’intestatario, che può essere letto tramite codice univoco (QR Code) dai titolari ed esercenti tali attività, tramite il quale si certificherebbe che il portatore risulti correttamente “vaccinato” o che, pur avendo contratto la malattia, ne sia uscito guarito in un lasso di tempo addietro relativamente breve (all’inizio era 9 mesi, dopo è diventato di 12 mesi). 

In alternativa al GP, per l’accesso a tali locali ed esercizi, a partire dal 3 settembre 2021, i cittadini possono esibire un test c.d. rapido antigenico oppure molecolare o altresì un tampone salivare, eseguito nell’arco delle precedenti 72 ore, che accerti l’assenza di agenti patogeni Covid nel suo organismo. 

Per alcune specifiche professioni (personale sanitario e scolastico) vi è l’obbligo di possedere il GP; si sta discutendo della possibilità di estendere tale obbligo ad altre categorie professionali quali dipendenti pubblici, a chi lavora nel settore dei trasporti, a chi svolge attività a diretto contatto con pubblico.  

2. Da passaporto a strumento di controllo. 

La questione principale è l’obbligatorietà del GP – concepito in sede UE per assicurare la libertà di circolazione tra gli Stati membri - che si traduce nell’impossibilità di sedersi a un ristorante, andare ad un cinema o in palestra oltre che viaggiare, nemmeno se per lavoro, in assenza di tale documento; va da sé la violazione di quelle libertà e di quei diritti costituzionalmente garantiti da uno Stato di diritto. 

Il “vaccino” - come viene chiamata la terapia genica preventiva per persone sane o vaccino di nuova generazione (a RNA messaggero) nell’attuale ‘campagna vaccinale’ -  non è, allo stato attuale, obbligatorio (almeno formalmente, perché in sostanza lo diventa in virtù di un ricatto da parte dello Stato). 

Molti si chiedono perché non si faccia una legge ad hoc come previsto dall’articolo 32 della Costituzione italiana: basterebbe cioè rendere obbligatoria per legge la somministrazione del siero genico sperimentale. 

Se ci ragioniamo su appare subito chiaro il perché: con la tessera verde è nostra, soltanto nostra, la responsabilità di tale sperimentazione, per la cui conferma o meno di efficacia bisogna attendere – leggiamo nello stesso bugiardino – l’anno 2023. Ebbene, se ci fosse l’obbligo per legge continuerebbero senz’altro a essere esonerati da ogni responsabilità chi lo somministra e chi lo produce, ma non chi lo rende obbligatorio. 

Molti pensano ancora che stiamo vivendo semplicemente una situazione emergenziale, non capiscono che in realtà l’emergenza è la nuova normalità e che i "vaccini" che stiamo sperimentando sono i nuovi laboratori di produzione per gli assetti politici, sociali ed economici dell’avvenire. 

3. Rapporti tra nome costituzionali e norme comunitarie. 

Sgomberiamo subito il campo da un equivoco, che riguarda i rapporti tra nome costituzionali e la normativa UE. 

La Carta costituzionale italiana è fonte primaria del nostro ordinamento e le sue norme non sono superabili nemmeno dalle statuizioni di Bruxelles né da nessun’altra fonte di diritto interno o esterno, perché nessun atto normativo può superare un diritto a protezione di una libertà costituzionalmente garantita. 

Vi è poi un nucleo di diritti, espressi in principi cd. inviolabili, che prevale anche su altre norme costituzionali: il diritto alla salute, il diritto alla libertà in tutte le sue declinazioni (libertà personale, libertà di espressione, libertà di manifestazione del proprio pensiero), il diritto di eguaglianza (sostanziale e formale), il diritto al lavoro, il diritto alla famiglia. Nel concreto è la giurisprudenza della Corte Costituzionale che segna la prevalenza, nei casi concreti di contrasto tra gli stessi, tra un diritto e un altro. 

Tale giurisprudenza si è oggi assestata, dopo vari contrasti, su un principio che segna un limite invalicabile (uno jus receptum come diciamo noi giuristi): le norme europee, quand’anche direttamente cogenti (come nel caso dei regolamenti licenziati dal Consiglio e dal Parlamento europeo su iniziativa esclusiva della Commissione), non possono mai  prevalere sui principi inviolabili contenuti negli articoli da 1 a 12 e con i diritti fondamentali sanciti e “riconosciuti” (dottrina del diritto naturale) dagli articoli da 13 a 54 della Carta costituzionale. Quindi, l’Unione Europea non può imporre norme in contrasto con quelle ritenute non negoziabili dai nostri Padri costituenti. 

Peraltro, nel sempre attuale dibattito sulla prevalenza o meno del diritto alla salute su altri diritti della persona, non ci soccorre alcuna giurisprudenza, mancando ancora precisi e univoci riferimenti. 

 I precedenti sviluppi nella scienza sanitaria non sono di conforto a chi volesse invocare l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di Green Pass: il vaccino contro altre malattie (attualmente sono 12 i vaccini obbligatori in Italia da dopo l’introduzione dell’ultimo con il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119) è previsto come obbligatorio per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. e la sanzione per il mancato adempimento di tale obbligo è l’impossibilità per i bambini di essere ammessi alle scuole materne ed elementari oltre a sanzioni amministrative dai 100 ai 500 Euro. 

4.  Diritto alla salute dell’individuo e della collettività. 

In ogni caso, non vi è mai stata, fino ad oggi, alcuna azione giudiziaria contro l’obbligo dei (veri) vaccini, poiché è stato sempre ritenuto prevalente il diritto alla salute collettivo rispetto al diritto alla salute individuale. 

A parere di chi scrive è una distinzione artificiosa, creata solo per creare conflitti: non c’è salute individuale senza salute pubblica e viceversa. Tuttavia resta diffusa la motivazione sulla prevalenza del diritto alla salute collettiva in quanto rivolto a tutelare l’intera popolazione o una sua ampia fascia: l’interesse di un singolo, anche se relativo a diritti costituzionalmente garantiti e posti allo stesso livello di importanza del diritto alla salute, non può prevalere. 

In effetti vi sono più previsioni, nella mostra carta costituzionale, che precisano, dopo aver stabilito un diritto individuale, i limiti dello stesso a beneficio della collettività: ai sensi dell’art. 16 Cost., la libertà di movimento e di soggiorno del cittadino può essere soggetta a restrizioni per “motivi di sanità o di sicurezza”; secondo l’art. 17 il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi può essere limitato dall’autorità “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”; il diritto di professare liberamente la propria fede, giusta l’art. 19 della Costituzione, non può porsi in contrasto con il buon costume; ai sensi dell’art. 41, c. 2 Cost, il libero esercizio di una attività economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 

Va però anche detto che è proprio su questa dignità umana che si regge l’argomento principale dei detrattori di tale vaccino sperimentale anti-Covid, in particolare per quanto previsto dall’art. 32 secondo comma Cost.: dopo aver previsto che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, si precisa subito dopo che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 

5. Il rispetto della persona umana e i princìpi di etica medica. 

Risulta difficile negare che l’inoculazione di un siero sperimentale, come è di fatto il “vaccino” anti-Covid, in assenza di un vero consenso informato e pure in presenza di un’esenzione da responsabilità sia dello Stato che dello stesso produttore, non oltrepassi il limite di rispetto della persona. 

Anche perché non è previsto da alcuna norma, essendo contrario ad ogni principio di etica medica, la somministrazione di farmaci sperimentali o “preventivi” a persone sane. Vengono in infatti i principi di etica medica che furono dettati, sul finire della seconda guerra mondiale, nei processi di Norimberga. Processi che è sempre triste ricordare e che almeno ci hanno permesso di redigere il Codice di Norimberga. 

Credo che la Coste costituzionale, con la nota sent. 308/1990 in cui viene precisato che “non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività” abbia tenuto conto proprio tali princìpi, considerando che la salute pubblica è pur sempre dato dalla sommatoria dello stato di salute dei singoli individui. 

È evidente che fino a quando la “scienza” medica - come tale accreditata dall’organo statuale competente, quali il Ministero della Salute insieme all’AIFA Agenzia italiana del farmaco, a dichiarare che una certa pratica o conoscenza sanitaria sia valida scientificamente – ritenga una pratica medica o farmacologica come necessaria per garantire la tutela della salute pubblica, allora tale pratica prevale su ogni comportamento difforme anche se giustificato da altri diritti costituzionalmente garantiti. 

Di conseguenza, pur se si è contrari all’impostazione delle due istituzioni menzionate – smentita dagli stessi dati ISTAT sulla reale mortalità da Covid - , si deve prendere atto che l’attuale linea del Governo si regge sulle statuizioni 1) di qualificare il Covid come minaccia imperativa e urgente e 2) che la soluzione considerata necessaria per l’eliminazione di tale “pericolo pubblico” sia la vaccinazione di massa. 

Sta di fatto che anche il Governo attualmente in carica ha valutato il Covid come “pericolo pubblico” sanitario, in conseguenza del quale la stessa carta costituzionale ammette le limitazioni di altri diritti. 

6. Verso una possibile svolta? 

In conseguenza di tale punto di partenza, basato su falsi presupposti senza alcuna evidenza scientifica (mi sia consentito richiamare il mio scritto https://avvbonomo.blogspot.com/2021/07/per-una-medicina-fondata-sulle-evidenze.html?m=1),  risulta evidente che non serve scomodare il giudice ordinario se questi si limitasse ad applicare una legge che gli offre la comoda motivazione, per come è stata redatta, di sacrificare tutti i diritti, anche se costituzionalmente garantiti, al preminente diritto alla salute pubblica. 

Un giudice che fosse tuttavia disposto a sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale legge, su richiesta incidentale presente in pressoché tutti i ricorsi presentati avverso l’attuale regime sanitario e ora contro il Green Pass, potrebbe veramente dare il via ad una svolta, anche se di giudici coraggiosi se ne contano ormai pochi. 

Perché, alla fine, l’ultima parola in materia di legittimità delle leggi non spetta al Parlamento ma alla Corte costituzionale. Quante volte la Consulta si è espressa a favore dell’illegittimità costituzionale di norme promulgate dal Parlamento sulla base di errate e discrezionali convinzioni politiche dei fautori delle leggi? Nel nostro caso sulla base di pretestuose e infondate logiche emergenziali che finalmente verrebbero allo scoperto. 

In una possibile vertenza presso il giudice ordinario originata dalla violazione dell’obbligo di Green Pass, bisogna chiedere allo stesso di sollevare l’incidente di costituzionalità della norma di legge violata. Questo implica che sarebbe necessario trovare un caso esemplare, relativo alla violazione di tale obbligo, che susciti una grande eco mediatica. E, di fatto, ce ne sono già tanti di casi, che però non si ha il coraggio di far valere: si pensi ad una eccellente professoressa bloccata dal preside senza Green Pass che non possa insegnare ai suoi amati ragazzi, o ad un collaboratore sanitario senza GP, che venga espulso da un ospedale dal direttore sanitario. 

Una volta ottenuto il mandato per la tutela del caso esemplare e adito il giudice ordinario, sarà possibile aprire la vertenza alle adesioni, per la possibile class action, di tutti gli altri soggetti interessati per questioni identiche o analoghe a intervenire nel processo (intervento ad adiuvandum). 

Verrebbe allo scoperto alla fine anche il problema di una campagna vaccinale del tutto controproducente e anzi dannosa, perché messa in atto durante un’epidemia e non in prevenzione di essa. E verrebbe reso noto finalmente alla cittadinanza e all’opinione pubblica che i veri farmaci curativi del Covid esistono e sono a disposizione di tutti. 

7. Vaccinazioni in costanza di epidemia e mutazioni del virus.

 

Oggi risulta di sorprendente attualità la sentenza della Corte costituzionale n.5/2018 sull’obbligo vaccinale. Con tale pronuncia, la Corte dichiarò come in parte inammissibile in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n.73/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), il cd. Decreto Lorenzin, convertito (con modificazioni) con la legge n.119/2017. Partendo da un contesto notevolmente diverso da quello attuale la Consulta ha stabilito i principi in base ai quali, in alcuni casi può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli, precisando anche che “la copertura vaccinale è strumento di prevenzione e richiede di essere messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto”. 

Aspetto quest’ultimo del tutto in contrasto con l’attuale scienza medica e con l’opinione di virologi e scienziati indipendenti per quanto riguarda l’epidemia da Covid-19. 

Invero i coronavirus, come SARS-CoV-2 responsabile della malattia Covid-19, sono una famiglia di virus particolarmente predisposti alle mutazioni e fin dall’inizio della pandemia sono state osservate mutazioni del virus in tutto il mondo. Si tratta di un fenomeno naturale e non inatteso. Talvolta, provocato proprio dall’errore strategico di affidarsi a “vaccini” sperimentali su persone sane anziché a veri farmaci per curare persone malate. 

Queste mutazioni indotte dai vaccini in corso di epidemia possono influire anche sulle caratteristiche del virus, conferendogli una maggior possibilità di trasmissione, una maggior aggressività, una maggior capacità nel suscitare forme severe di malattia o di superare l’immunità acquisita da un individuo grazie alla pregressa contrazione dell’infezione. 

9. Fare chiarezza e ripristinare lo Stato di diritto. 

A proposito degli “effetti collaterali” dei vaccini sperimentali a RNA messaggero, stanno venendo alla luce dati e studi scientifici certi – oltre alle numerose notizie di decessi che non si riesce più a tenere nascoste - che dimostrano che la “vaccinazione” anti Covid è non solo inefficace ma anche nociva. I veri famaci curativi ci sono e devono poter essere a disposizione di tutti. 

Il momento è finalmente propizio per il buon esito dei tanti ricorsi ed iniziative giudiziarie proposte contro il Governo e l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, sul presupposto che ci sia ancora una magistratura indipendente che sappia valutare i fatti e applicare il diritto anche quando questo non si esprima nelle attuali leggi. 

Milano, 25. 9.2021

Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer - Diritto 24