1/30/2023

Il metaverso. Incontro di Filosofia sui Navigli del 29. 1.2023

La videoregistrazione dell'incontro è disponibile in https://www.partecipami.it/infodiscs/view/41094

La relatrice, prof.ssa Simona Morini, docente di ruolo (teoria delle decisioni razionali e dei giochi) presso l’Università IUAV di Venezia, è stata esauriente nello spiegarci, oltre all’origine del termine – pensiamo a quante volte la fantascienza abbia anticipato la realtà attuale! Jules Verne docet e, nel nostro caso, Neal Stepehenson con il suo romanzo “Snowcrash” del 1992 –  come i primi modelli di metaverso, ad iniziare da Sendbox, abbiano tratto l’ispirazione dai videogame, ma che è importante ora distinguere, se vogliamo comprendere appieno il significato e le potenzialità di questo importante approdo tecnologico, tra ampliamento della realtà e falsificazione della realtà.

Solo la prima, la realtà aumentata, ci consente di interagire e creare oltre a mondi virtuali (ve ne sono attualmente 150) concrete possibilità di evoluzione della coscienza e di semplificazione della nostra quotidianità, tramite le meravigliose applicazioni della A.I. e della decentralizzazione, con eliminazione di ogni burocrazia figlia della tradizionale centralizzazione dei servizi. 

Ci ha poi illustrato i più utilizzati metaversi: - Robolox, - Decentraland, - Spatial, - Meta Education, Meta Horizon Worlds, ponendo l’accento sul terzo, che per caratteristiche sarebbe ideale anche per uno spazio virtuale di Filosofia sui Navigli. è importante comprendere le infinite implicazioni che il metaverso ha in termini di creatività e sostenibilità, al di là del mero business (già nel 2022 si è raggiunta la cifra di 50 miliardi dollari negli USA come giro di affari).

Basti pensare a quanto più agili saranno gli esperimenti di architettura e di design nel metaverso, con notevole semplificazione anche nei rapporti con la P.A., senza contare le economie interne e i progetti di finanziamento nei diversi mondi virtuali, ancor prima della loro auspicabile interoperabilità.

Certamente, a livello filosofico, il concetto di metaverso richiama il mondo delle idee di Platone e la domanda fondamentale e attualmente irrisolta su che cosa sia la realtà. Viene in mente anche la distinzione dei mondi di Karl Popper: il mondo 1: costituito dalle realtà fisiche, naturali o artificiali; il mondo 2 costituito dai pensieri, psicologico e  interiore; il mondo 3 che  nasce dall'elaborazione del secondo, il mondo 4 costituito dalla religione, dalla filosofia e dalla  morale. Ecco, il metaverso potrebbe essere il mondo 4, che richiama pure la quarta rivoluzione industriale.

L’accenno della relatrice al dilemma filosofico, ripreso dallo stoicismo, della possibilità e della speranza, intesa non solo come atteggiamento passivo di rassegnazione, ha dato adito all’intervento di Roberto Maria Pittella sull’utopia possibile (titolo di un suo saggio), apparante ossimoro che dissimula invece il profondo concetto dell’impegno di ciascuno nel realizzare le aspirazioni e gli ideali di progresso civile, come imporrebbe – aggiungo io - anche la nostra carta costituzionale (art. 4 c. 2). Tale intervento ha dato adito, a sua volta, all’intervento dello scrivente più discreto nella chat di Zoom, subito condiviso dal prof. Pittella, su Ideologia e Utopia, dovendosi preferire la seconda: l’ideologia condiziona le azioni mentre ľutopia le ispira conferendo loro senso. La dimensione utopica è tanto anti-ideologica quanto anticonformista, e per questo risulta molto pratica, contrariamente a quanto si dice. Infatti autorizza molte più azioni di quante ne autorizzi ľideologia e persino ľanarchia.

Apro una parentesi. La mia Utopia, o politica dell’impossibile, ha ormai 20 anni e resta incompiuta, si chiama Creatività, Condivisione, Conoscenza, le tre C di Centro Culturale Candide. Corrisponde a quella che, prima di me, urlarono Libertà, Uguaglianza, Fratellanza. Utopia negata allo stesso tempo in cui viene proclamata ... ma che sostiene sempre gli animi più nobili e coraggiosi. Chiusa parentesi.

È intervenuto anche Roberto Mombelli con un’importante precisazione a proposito di etica della A.I., alla base dell’attuale tecnologia che consente il metaverso. Sono cinque i principi su cui si regge l’Intelligenza Artificiale (come del resto spiegato anche dal MISE nel rapporto Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificale 2019): 1. Principio di beneficenza; o almeno 2. Principio di non maleficenza; 3. Principio di autonomia, 4. Principio di giustizia, 5. Principio di esplicabilità.

Certamente dipenderà da chi e da come il metaverso verrà usato, perché la tecnolgia è neutra. Ci sarà sempre chi dirà, come già disse Karl Popper a proposito della televisione, “metaverso cattivo maestro”, perché già nella chat di Zoom è stato posto il dubbio dell’eccessivo attaccamento ai social, richiamando la sindrome di Hikikomori, quella dei ragazzi che, non solo in Giappone, si chiudono in camera e rifiutano ogni contatto con la realtà esterna. Ma qui vorrei richiamare quanto detto dalla relatrice sulla distinzione tra ampliamento (virtuoso) della realtà e falsificazione (dannosa) della stessa, che causa dipendenza.

Vorrei concludere questo mio resoconto - senza velleità di accuratezza pressoché impossibile se non si vuole tediare il lettore - su questo incontro di Filosofia sui Navigli, sottolineando l’importanza del metaverso per una prossima e rivoluzionaria società autonoma decentralizzata (dalle DAO alla DAS), che ci permette di essere cittadini attivi, partecipi e globali.

Si tratta di una svolta post-digitale che può condurre a forme di democrazia diretta, con la partecipazione cioè dei cittadini al processo decisionale del governo senza intermediari. Il metaverso rappresenta la tappa finale della digitalizzazione, trasformando la nostra società e la nostra economia, dove i dati e la crittografia saranno gli indicatori di fiducia, di identità e trasparenza. Del resto le tecniche crittografiche hanno già aperto la strada alle criptovalute e poi agli smart contracts, consentendoci con la DLT tecnologia di registro distribuito (meglio nota come blockchain) di eseguire trasferimenti di valore in totale sicurezza.

In La finanza decentralizzata e la tokenizzazione dell’economia  spiego che cosa sono gli NFT e come esserne anche creatori in una creator economy appunto decentralizzata, in cui saremo cittadini globali con un’etica cosmopolita di un mondo interconnesso, dove ognuno di noi potrà ritrovare i propri amici nel metaverso, andare a teatro, prendere un aperitivo, iniziare attività e sviluppare nuove interessi per il progresso civile della società.

Il metaverso permetterà inoltre di ridurre l’impatto che le attività umane hanno sull’ambiente, dato che si parla tanto di cambiamento climatico e surriscaldamento globale. Pensiamo infatti alla facilità con cui raggiungeremo i nostri amici senza utilizzare l’auto, oppure visiteremo una città estera senza prendere l’aereo. Ma anche come contenitore di dati immagazzinati su cloud digitali, il metaverso ci affranca dai data center fisici contribuendo vieppiù al rispetto dell’ambiente.

Si tratta della sostenibilità sociale del metaverso, vale a dire della possibilità di creare valore economico senza inquinare, dando importanza alle nostre esistenze, come individui e come consumatori, e alle generazioni future.

Quale meravigliosa occasione per essere un laboratorio globale in cui più teste pensanti potranno ritrovarsi insieme, senza limiti fisici, per sviluppare soluzioni efficaci per progredire in ogni campo scientifico!

Questa trasformazione epocale implica straordinarie opportunità. Proprio perché la rivoluzione digitale è iniziata da poco abbiamo la possibilità, all’alba del terzo  millennio,  di modellarla in senso positivo, a vantaggio dell’umanità e del pianeta. Ma a condizione di comprendere bene di che cosa stiamo parlando, sperando che ci siano altre occasioni di riflessione dopo questo istruttivo e importante incontro.

Milano, 30. 1.2023
Avv. Giovanni Bonomo




1/15/2023

Tirate le somme, apriamoci ora al nuovo con consapevolezza


   Sul finire dell’anno appena trascorso ho voluto tirare somme con questo articolo https://avvbonomo.blogspot.com/2022/12/lanno-nuovo-e-alle-porte-tiriamo-le.html in cui richiamo i miei principali scritti in tema di Covid-19 nei due anni di grave attentato ai diritti costituzionali dei cittadini, in cui si voleva fare scempio della nostra carta costituzionale e delle libertà fondamentali con misure sanitarie prive di fondamento scientifico e giuridico. Tutto questo mentre la scienza - quella vera -, medica e non televisiva, ci offriva la meravigliosa notizia che la Sars-Cov-2 ha moltissime cure, quasi tutte naturali, e quindi non vi era motivo di averne paura. 

   Nessun organo di informazione ufficiale osava mettersi contro il pensiero unico propagandato da Pfizer e C., ma le notizie sulle cure vere ed efficaci giravano in Internet, sui social e sulle pochissime testate e canali televisivi di libero pensiero. La F.R.I. informava circa 2.000 giornalisti italiani della pubblicazione dell'ebook sulle cure per il COVID-19 (lo trovate qui https://rinascimentoitalia.it/approfondimenti-tematici) Ma solo un giornale online osava pubblicare la notizia: https://www.corrierenazionale.net/2020/11/04/pubblicati-i-lavori-di-revisione-scientifica-sulle-cure-del-covid-19.

    L’atteggiamento vergognoso di molti colleghi avvocati, che in qualità di giuristi avrebbero dovuto schierarsi, come il sottoscritto, in difesa dei valori costituzionali, e che invece sono corsi a “vaccinarsi” opponendo solo negatività e insulti alle mie ragionate avvertenze e documentate argomentazioni, è spiegabile, in psicologia cognitiva, con la psicosi da normativismo e di adeguamento al pensiero maggioritario, per non avere problemi di relazioni sociali, il che non fa certamente onore a chi deve invece difendere le libertà costituzionali, le norme primarie prima di quelle secondarie, come si insegna  fin dai primi anni di giurisprudenza e in filosofia del diritto (Kelsen).

   Stiamo andando verso una generale stupidità che nasce dalla mancanza di senso critico dell'"italiano medio", fomentata dall'informazione passiva della televisione nonostante Internet, in cui si trovano anche le notizie veritiere nascoste dai mass media dominanti, se solo di avesse quel minimo senso critico già caratteristica dell'homo sapiens che ora sembra "evolversi" in homo stupidus: https://informazione-controcorrente.blogspot.com/2021/07/da-sapiens-sapiens-stupidus-stupidus.html.

   Sulle fake news di regime e sulle "sbalorditive coincidenze" dell'origine del virus scrissi, già tirando le somme nel mese di marzo 2022,  anche questo articolo che, se fosse stato letto dai più - ma io faccio quello che posso con i miei blog e non ho la potenza di diffusione dei media - avrebbe aperto gli occhi anche ai depensanti: https://avvbonomo.blogspot.com/2022/03/sbalorditive-coincidenze-e-fake-news-di.html 

   I media italiani e tutti i loro giornalisti hanno condannato a morte molti italiani per non averli informati che il Covid-19 ha vere cure praticabili anche nella propria abitazione. Il conseguente affollamento degli ospedali, inoltre, non permetteva  le cure necessarie nemmeno con i protocolli sbagliati del Ministero. Che dire? Possiamo tutti continuare a tacere e far finta di nulla, come i tedeschi quando si giravano dall'altro lato nel mentre deportavano gli ebrei loro vicini di casa? Vedremo alla prossima pandemia, ad ognuno la scelta in propria coscienza. #osipensaosicrede #cogitoergonovax

   Milano, 15. 1.2023
   Avv. Giovanni Bonomo




1/04/2023

Quale natura giuridica delle criptovalute?

          Le criptovalute sono un prodotto dell’attuale era digitale e, come sappiamo, trovano nel capostipite bitcoin il loro parametro di riferimento. Per comprenderne  la natura giuridica ci viene in soccorso per ora solo la giurisprudenza.

Di fatto le criptovalute vengono oggi usate non tanto per lo scopo pensato dal loro creatore Satoshi Nakamoto, vale adire per essere un mezzo - alternativo alla valuta fiat - di pagamento per l'acquisto di beni, ma per la finalità di investimento. Ex facto oritur ius, dicevano i latini, e infatti la giurisprudenza, che spesso precede l’intervento del legislatore (nel nostro caso non ancora avvenuto per una compiuta regolamentazione delle “valute virtuali”) ha subito recepito questa situazione di fatto creatasi considerando, come nella recente sentenza n.44378 del 22 novembre 2022 della Corte di Cassazione Penale, le criptovalute come uno “strumento di investimento”. 

Devo qui richiamare quanto da me più volte detto a proposito degli Unbestimmte Rechtbegriffe, i concetti giuridici imprecisi come definiti dalla dottrina tedesca: sebbene appaia evidente il concetto che la Corte intende esprimere, non vi è una definizione normativa di “strumento di investimento”. 

Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte precisa che sono oggetto di regolamentazione gli “strumenti finanziari” e i “prodotti finanziari”, così come definiti all'articolo 1 “Definizioni” del Testo Unico della Finanza ("TUF"). Ora, usare un termine, “strumento di investimento”, non utilizzato nelle norme di cui si invoca l'applicazione (artt.94 “Offerta al pubblico di titoli”e ss e art. 166 “Abusivismo” del TUF) non aiuta certamente a fare chiarezza. 

Prima di spiegare le differenze tra i due termini nelle due norme richiamate, precisiamo che il caso portato all'attenzione della Cassazione non attiene alla qualificazione di bitcoin, bensì di un token, “LWF Coin”, che secondo il P.M. bresciano deve considerarsi, pur non dicendolo espressamente, un "security token", vale a dire un prodotto finanziario, non un semplice "utility token", cioè un titolo digitale che legittima il possessore ad ottenere beni e servizi. 

La controversia sorta presso il Tribunale di Brescia e arrivata infine alla Corte di Cassazione si basa su questi termini il cui significato è attualmente definito solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

Possiamo già intuire la linea idi difesa che è stata opposta all’addebito del Pubblico Ministero: nel caso in esame i 30 bitcoin venivano utilizzati proprio per lo scopo pensato dal loro creatore Satoshi Nakamoto, ossia come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni (nella fattispecie gli LWF Coin) ma non come oggetto dell'investimento. 

Al fine di esaminare il percorso logico che porta la Suprema Corte a qualificare gli LWF Coin come prodotti finanziari e a ravvisare, di conseguenza, la violazione della normativa sulla loro offerta al pubblico, occorre appunto distinguere e fare chiarezza sui due detti termini: gli “strumenti finanziari” e i “prodotti finanziari”. 

I primi, per espressa definizione normativa (art. 1 comma 2 Testo Unico della Finanza) sono un numero chiuso nel quale non sono annoverati i token e le criptovalute. 

I “prodotti finanziari”, di contro, hanno una definizione più ampia, ricomprendendo, oltre agli strumenti finanziari, ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ma quanto i token e le criptovalute possono rientrare in tale categoria? 

Nel momento in cui ricorrano i tre requisiti individuati dalla Consob e correttamente richiamati nella sentenza in esame:

1. l'impiego di capitali; 

2. l'aspettativa di rendimento e

3. il rischio direttamente collegato all'impiego di capitali. 

In questa situazione i titoli offerti (nel caso specifico gli LWF Coin), possono considerarsi prodotti finanziari e quindi soggetti alla disciplina del TUF sull'offerta al pubblico. 

Lodevole quindi lo sforzo della Suprema Corte nel cercare di fornire una maggiore tutela agli investitori, ma il principio espresso in sentenza non può essere esteso a tutte le criptovalute e a tutte le criptoattività (token, altcoin, NFT), essendo necessario valutare caso per caso la sussistenza dei tre requisiti sopra precisati, anche tramite la lettura del White Paper che descrive le caratteristiche dei token offerti. 

Tra l’altro, la stessa suprema Corte, due anni fa, dichiarava che i bitcoin, non essendo di per sé prodotti finanziari, possono però diventarlo qualora vengano offerti per finalità di investimento e ricorrano i tre requisiti sopra richiamati (Cassazione n 26807 del 17 settembre 2020). 

Non è dato sapere, essendo vaga in proposito la descrizione in fatto prima della motivazione, se con riguardo agli LWF Coin oggetto di giudizio ci fossero i predetti requisiti, che a quanto pare il GIP del Tribunale di Brescia non aveva ravvisato in concreto, rigettando la richiesta di sequestro preventivo e provocando così l’appello del P.M. fino ad arrivare alla Corte di cassazione. 

Giova infine rilevare, per fare ulteriore chiarezza, che nella definizione di "servizi ed attività di investimento" di cui all'art. 1 comma 5 del TUF, richiamato dalla sentenza in esame,  è espressamente previsto che oggetto di tali servizi ed attività possono essere solo  strumenti finanziari e non prodotti finanziari. 

Ne consegue che, se le criptovalute non sono strumenti finanziari, i servizi aventi ad oggetto le medesime non rientrano nella definizione di “attività di investimento” anche ai fini degli obblighi di cui all'art. 94 e ss. TUF. 

Qualora poi rientrassero, come sopra precisato, nei prodotti finanziari per i tre requisiti in concreto in concreto ravvisabili – come viene accertato nel caso in esame e nelle precedenti richiamate sentenze – la relativa offerta è soggetta agli obblighi di prospetto – da sottoporre per approvazione alla Consob - ai sensi dell'art. 94 bis “Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti” TUF.

Nel titolo di questo articolo appare l’acronimo OICR che significa “Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, tanto per fare ulteriore chiarezza laddove il legislatore presuppone che noi ragioniamo per sigle di cui sappiamo sempre il significato, ma così non è. 

Non resta ora che assistere agli ulteriori sviluppi giurisprudenziali e magari anche legislativi in un settore sempre in divenire, anche per i nuovi termini dovuti alla continua e inarrestabile digitalizzazione di beni e servizi. 

Milano, 3 gennaio 2023
         Avv. Giovanni Bonomo