1/30/2023

Il metaverso. Incontro di Filosofia sui Navigli del 29. 1.2023

La videoregistrazione dell'incontro è disponibile in https://www.partecipami.it/infodiscs/view/41094

La relatrice, prof.ssa Simona Morini, docente di ruolo (teoria delle decisioni razionali e dei giochi) presso l’Università IUAV di Venezia, è stata esauriente nello spiegarci, oltre all’origine del termine – pensiamo a quante volte la fantascienza abbia anticipato la realtà attuale! Jules Verne docet e, nel nostro caso, Neal Stepehenson con il suo romanzo “Snowcrash” del 1992 –  come i primi modelli di metaverso, ad iniziare da Sendbox, abbiano tratto l’ispirazione dai videogame, ma che è importante ora distinguere, se vogliamo comprendere appieno il significato e le potenzialità di questo importante approdo tecnologico, tra ampliamento della realtà e falsificazione della realtà.

Solo la prima, la realtà aumentata, ci consente di interagire e creare oltre a mondi virtuali (ve ne sono attualmente 150) concrete possibilità di evoluzione della coscienza e di semplificazione della nostra quotidianità, tramite le meravigliose applicazioni della A.I. e della decentralizzazione, con eliminazione di ogni burocrazia figlia della tradizionale centralizzazione dei servizi. 

Ci ha poi illustrato i più utilizzati metaversi: - Robolox, - Decentraland, - Spatial, - Meta Education, Meta Horizon Worlds, ponendo l’accento sul terzo, che per caratteristiche sarebbe ideale anche per uno spazio virtuale di Filosofia sui Navigli. è importante comprendere le infinite implicazioni che il metaverso ha in termini di creatività e sostenibilità, al di là del mero business (già nel 2022 si è raggiunta la cifra di 50 miliardi dollari negli USA come giro di affari).

Basti pensare a quanto più agili saranno gli esperimenti di architettura e di design nel metaverso, con notevole semplificazione anche nei rapporti con la P.A., senza contare le economie interne e i progetti di finanziamento nei diversi mondi virtuali, ancor prima della loro auspicabile interoperabilità.

Certamente, a livello filosofico, il concetto di metaverso richiama il mondo delle idee di Platone e la domanda fondamentale e attualmente irrisolta su che cosa sia la realtà. Viene in mente anche la distinzione dei mondi di Karl Popper: il mondo 1: costituito dalle realtà fisiche, naturali o artificiali; il mondo 2 costituito dai pensieri, psicologico e  interiore; il mondo 3 che  nasce dall'elaborazione del secondo, il mondo 4 costituito dalla religione, dalla filosofia e dalla  morale. Ecco, il metaverso potrebbe essere il mondo 4, che richiama pure la quarta rivoluzione industriale.

L’accenno della relatrice al dilemma filosofico, ripreso dallo stoicismo, della possibilità e della speranza, intesa non solo come atteggiamento passivo di rassegnazione, ha dato adito all’intervento di Roberto Maria Pittella sull’utopia possibile (titolo di un suo saggio), apparante ossimoro che dissimula invece il profondo concetto dell’impegno di ciascuno nel realizzare le aspirazioni e gli ideali di progresso civile, come imporrebbe – aggiungo io - anche la nostra carta costituzionale (art. 4 c. 2). Tale intervento ha dato adito, a sua volta, all’intervento dello scrivente più discreto nella chat di Zoom, subito condiviso dal prof. Pittella, su Ideologia e Utopia, dovendosi preferire la seconda: l’ideologia condiziona le azioni mentre ľutopia le ispira conferendo loro senso. La dimensione utopica è tanto anti-ideologica quanto anticonformista, e per questo risulta molto pratica, contrariamente a quanto si dice. Infatti autorizza molte più azioni di quante ne autorizzi ľideologia e persino ľanarchia.

Apro una parentesi. La mia Utopia, o politica dell’impossibile, ha ormai 20 anni e resta incompiuta, si chiama Creatività, Condivisione, Conoscenza, le tre C di Centro Culturale Candide. Corrisponde a quella che, prima di me, urlarono Libertà, Uguaglianza, Fratellanza. Utopia negata allo stesso tempo in cui viene proclamata ... ma che sostiene sempre gli animi più nobili e coraggiosi. Chiusa parentesi.

È intervenuto anche Roberto Mombelli con un’importante precisazione a proposito di etica della A.I., alla base dell’attuale tecnologia che consente il metaverso. Sono cinque i principi su cui si regge l’Intelligenza Artificiale (come del resto spiegato anche dal MISE nel rapporto Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificale 2019): 1. Principio di beneficenza; o almeno 2. Principio di non maleficenza; 3. Principio di autonomia, 4. Principio di giustizia, 5. Principio di esplicabilità.

Certamente dipenderà da chi e da come il metaverso verrà usato, perché la tecnolgia è neutra. Ci sarà sempre chi dirà, come già disse Karl Popper a proposito della televisione, “metaverso cattivo maestro”, perché già nella chat di Zoom è stato posto il dubbio dell’eccessivo attaccamento ai social, richiamando la sindrome di Hikikomori, quella dei ragazzi che, non solo in Giappone, si chiudono in camera e rifiutano ogni contatto con la realtà esterna. Ma qui vorrei richiamare quanto detto dalla relatrice sulla distinzione tra ampliamento (virtuoso) della realtà e falsificazione (dannosa) della stessa, che causa dipendenza.

Vorrei concludere questo mio resoconto - senza velleità di accuratezza pressoché impossibile se non si vuole tediare il lettore - su questo incontro di Filosofia sui Navigli, sottolineando l’importanza del metaverso per una prossima e rivoluzionaria società autonoma decentralizzata (dalle DAO alla DAS), che ci permette di essere cittadini attivi, partecipi e globali.

Si tratta di una svolta post-digitale che può condurre a forme di democrazia diretta, con la partecipazione cioè dei cittadini al processo decisionale del governo senza intermediari. Il metaverso rappresenta la tappa finale della digitalizzazione, trasformando la nostra società e la nostra economia, dove i dati e la crittografia saranno gli indicatori di fiducia, di identità e trasparenza. Del resto le tecniche crittografiche hanno già aperto la strada alle criptovalute e poi agli smart contracts, consentendoci con la DLT tecnologia di registro distribuito (meglio nota come blockchain) di eseguire trasferimenti di valore in totale sicurezza.

In La finanza decentralizzata e la tokenizzazione dell’economia  spiego che cosa sono gli NFT e come esserne anche creatori in una creator economy appunto decentralizzata, in cui saremo cittadini globali con un’etica cosmopolita di un mondo interconnesso, dove ognuno di noi potrà ritrovare i propri amici nel metaverso, andare a teatro, prendere un aperitivo, iniziare attività e sviluppare nuove interessi per il progresso civile della società.

Il metaverso permetterà inoltre di ridurre l’impatto che le attività umane hanno sull’ambiente, dato che si parla tanto di cambiamento climatico e surriscaldamento globale. Pensiamo infatti alla facilità con cui raggiungeremo i nostri amici senza utilizzare l’auto, oppure visiteremo una città estera senza prendere l’aereo. Ma anche come contenitore di dati immagazzinati su cloud digitali, il metaverso ci affranca dai data center fisici contribuendo vieppiù al rispetto dell’ambiente.

Si tratta della sostenibilità sociale del metaverso, vale a dire della possibilità di creare valore economico senza inquinare, dando importanza alle nostre esistenze, come individui e come consumatori, e alle generazioni future.

Quale meravigliosa occasione per essere un laboratorio globale in cui più teste pensanti potranno ritrovarsi insieme, senza limiti fisici, per sviluppare soluzioni efficaci per progredire in ogni campo scientifico!

Questa trasformazione epocale implica straordinarie opportunità. Proprio perché la rivoluzione digitale è iniziata da poco abbiamo la possibilità, all’alba del terzo  millennio,  di modellarla in senso positivo, a vantaggio dell’umanità e del pianeta. Ma a condizione di comprendere bene di che cosa stiamo parlando, sperando che ci siano altre occasioni di riflessione dopo questo istruttivo e importante incontro.

Milano, 30. 1.2023
Avv. Giovanni Bonomo




1/15/2023

Tirate le somme, apriamoci ora al nuovo con consapevolezza


   Sul finire dell’anno appena trascorso ho voluto tirare somme con questo articolo https://avvbonomo.blogspot.com/2022/12/lanno-nuovo-e-alle-porte-tiriamo-le.html in cui richiamo i miei principali scritti in tema di Covid-19 nei due anni di grave attentato ai diritti costituzionali dei cittadini, in cui si voleva fare scempio della nostra carta costituzionale e delle libertà fondamentali con misure sanitarie prive di fondamento scientifico e giuridico. Tutto questo mentre la scienza - quella vera -, medica e non televisiva, ci offriva la meravigliosa notizia che la Sars-Cov-2 ha moltissime cure, quasi tutte naturali, e quindi non vi era motivo di averne paura. 

   Nessun organo di informazione ufficiale osava mettersi contro il pensiero unico propagandato da Pfizer e C., ma le notizie sulle cure vere ed efficaci giravano in Internet, sui social e sulle pochissime testate e canali televisivi di libero pensiero. La F.R.I. informava circa 2.000 giornalisti italiani della pubblicazione dell'ebook sulle cure per il COVID-19 (lo trovate qui https://rinascimentoitalia.it/approfondimenti-tematici) Ma solo un giornale online osava pubblicare la notizia: https://www.corrierenazionale.net/2020/11/04/pubblicati-i-lavori-di-revisione-scientifica-sulle-cure-del-covid-19.

    L’atteggiamento vergognoso di molti colleghi avvocati, che in qualità di giuristi avrebbero dovuto schierarsi, come il sottoscritto, in difesa dei valori costituzionali, e che invece sono corsi a “vaccinarsi” opponendo solo negatività e insulti alle mie ragionate avvertenze e documentate argomentazioni, è spiegabile, in psicologia cognitiva, con la psicosi da normativismo e di adeguamento al pensiero maggioritario, per non avere problemi di relazioni sociali, il che non fa certamente onore a chi deve invece difendere le libertà costituzionali, le norme primarie prima di quelle secondarie, come si insegna  fin dai primi anni di giurisprudenza e in filosofia del diritto (Kelsen).

   Stiamo andando verso una generale stupidità che nasce dalla mancanza di senso critico dell'"italiano medio", fomentata dall'informazione passiva della televisione nonostante Internet, in cui si trovano anche le notizie veritiere nascoste dai mass media dominanti, se solo di avesse quel minimo senso critico già caratteristica dell'homo sapiens che ora sembra "evolversi" in homo stupidus: https://informautentica.blogspot.com/2021/07/da-sapiens-sapiens-stupidus-stupidus.html. 

   Sulle fake news di regime e sulle "sbalorditive coincidenze" dell'origine del virus scrissi, già tirando le somme nel mese di marzo 2022,  anche questo articolo che, se fosse stato letto dai più - ma io faccio quello che posso con i miei blog e non ho la potenza di diffusione dei media - avrebbe aperto gli occhi anche ai depensanti: https://avvbonomo.blogspot.com/2022/03/sbalorditive-coincidenze-e-fake-news-di.html 

   I media italiani e tutti i loro giornalisti hanno condannato a morte molti italiani per non averli informati che il Covid-19 ha vere cure praticabili anche nella propria abitazione. Il conseguente affollamento degli ospedali, inoltre, non permetteva  le cure necessarie nemmeno con i protocolli sbagliati del Ministero. Che dire? Possiamo tutti continuare a tacere e far finta di nulla, come i tedeschi quando si giravano dall'altro lato nel mentre deportavano gli ebrei loro vicini di casa? Vedremo alla prossima pandemia, ad ognuno la scelta in propria coscienza. #osipensaosicrede #cogitoergonovax

   Milano, 15. 1.2023
   Avv. Giovanni Bonomo




1/04/2023

Quale natura giuridica delle criptovalute?

          Le criptovalute sono un prodotto dell’attuale era digitale e, come sappiamo, trovano nel capostipite bitcoin il loro parametro di riferimento. Per comprenderne  la natura giuridica ci viene in soccorso per ora solo la giurisprudenza.

Di fatto le criptovalute vengono oggi usate non tanto per lo scopo pensato dal loro creatore Satoshi Nakamoto, vale adire per essere un mezzo - alternativo alla valuta fiat - di pagamento per l'acquisto di beni, ma per la finalità di investimento. Ex facto oritur ius, dicevano i latini, e infatti la giurisprudenza, che spesso precede l’intervento del legislatore (nel nostro caso non ancora avvenuto per una compiuta regolamentazione delle “valute virtuali”) ha subito recepito questa situazione di fatto creatasi considerando, come nella recente sentenza n.44378 del 22 novembre 2022 della Corte di Cassazione Penale, le criptovalute come uno “strumento di investimento”. 

Devo qui richiamare quanto da me più volte detto a proposito degli Unbestimmte Rechtbegriffe, i concetti giuridici imprecisi come definiti dalla dottrina tedesca: sebbene appaia evidente il concetto che la Corte intende esprimere, non vi è una definizione normativa di “strumento di investimento”. 

Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte precisa che sono oggetto di regolamentazione gli “strumenti finanziari” e i “prodotti finanziari”, così come definiti all'articolo 1 “Definizioni” del Testo Unico della Finanza ("TUF"). Ora, usare un termine, “strumento di investimento”, non utilizzato nelle norme di cui si invoca l'applicazione (artt.94 “Offerta al pubblico di titoli”e ss e art. 166 “Abusivismo” del TUF) non aiuta certamente a fare chiarezza. 

Prima di spiegare le differenze tra i due termini nelle due norme richiamate, precisiamo che il caso portato all'attenzione della Cassazione non attiene alla qualificazione di bitcoin, bensì di un token, “LWF Coin”, che secondo il P.M. bresciano deve considerarsi, pur non dicendolo espressamente, un "security token", vale a dire un prodotto finanziario, non un semplice "utility token", cioè un titolo digitale che legittima il possessore ad ottenere beni e servizi. 

La controversia sorta presso il Tribunale di Brescia e arrivata infine alla Corte di Cassazione si basa su questi termini il cui significato è attualmente definito solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

Possiamo già intuire la linea idi difesa che è stata opposta all’addebito del Pubblico Ministero: nel caso in esame i 30 bitcoin venivano utilizzati proprio per lo scopo pensato dal loro creatore Satoshi Nakamoto, ossia come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni (nella fattispecie gli LWF Coin) ma non come oggetto dell'investimento. 

Al fine di esaminare il percorso logico che porta la Suprema Corte a qualificare gli LWF Coin come prodotti finanziari e a ravvisare, di conseguenza, la violazione della normativa sulla loro offerta al pubblico, occorre appunto distinguere e fare chiarezza sui due detti termini: gli “strumenti finanziari” e i “prodotti finanziari”. 

I primi, per espressa definizione normativa (art. 1 comma 2 Testo Unico della Finanza) sono un numero chiuso nel quale non sono annoverati i token e le criptovalute. 

I “prodotti finanziari”, di contro, hanno una definizione più ampia, ricomprendendo, oltre agli strumenti finanziari, ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ma quanto i token e le criptovalute possono rientrare in tale categoria? 

Nel momento in cui ricorrano i tre requisiti individuati dalla Consob e correttamente richiamati nella sentenza in esame:

1. l'impiego di capitali; 

2. l'aspettativa di rendimento e

3. il rischio direttamente collegato all'impiego di capitali. 

In questa situazione i titoli offerti (nel caso specifico gli LWF Coin), possono considerarsi prodotti finanziari e quindi soggetti alla disciplina del TUF sull'offerta al pubblico. 

Lodevole quindi lo sforzo della Suprema Corte nel cercare di fornire una maggiore tutela agli investitori, ma il principio espresso in sentenza non può essere esteso a tutte le criptovalute e a tutte le criptoattività (token, altcoin, NFT), essendo necessario valutare caso per caso la sussistenza dei tre requisiti sopra precisati, anche tramite la lettura del White Paper che descrive le caratteristiche dei token offerti. 

Tra l’altro, la stessa suprema Corte, due anni fa, dichiarava che i bitcoin, non essendo di per sé prodotti finanziari, possono però diventarlo qualora vengano offerti per finalità di investimento e ricorrano i tre requisiti sopra richiamati (Cassazione n 26807 del 17 settembre 2020). 

Non è dato sapere, essendo vaga in proposito la descrizione in fatto prima della motivazione, se con riguardo agli LWF Coin oggetto di giudizio ci fossero i predetti requisiti, che a quanto pare il GIP del Tribunale di Brescia non aveva ravvisato in concreto, rigettando la richiesta di sequestro preventivo e provocando così l’appello del P.M. fino ad arrivare alla Corte di cassazione. 

Giova infine rilevare, per fare ulteriore chiarezza, che nella definizione di "servizi ed attività di investimento" di cui all'art. 1 comma 5 del TUF, richiamato dalla sentenza in esame,  è espressamente previsto che oggetto di tali servizi ed attività possono essere solo  strumenti finanziari e non prodotti finanziari. 

Ne consegue che, se le criptovalute non sono strumenti finanziari, i servizi aventi ad oggetto le medesime non rientrano nella definizione di “attività di investimento” anche ai fini degli obblighi di cui all'art. 94 e ss. TUF. 

Qualora poi rientrassero, come sopra precisato, nei prodotti finanziari per i tre requisiti in concreto in concreto ravvisabili – come viene accertato nel caso in esame e nelle precedenti richiamate sentenze – la relativa offerta è soggetta agli obblighi di prospetto – da sottoporre per approvazione alla Consob - ai sensi dell'art. 94 bis “Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti” TUF.

Nel titolo di questo articolo appare l’acronimo OICR che significa “Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, tanto per fare ulteriore chiarezza laddove il legislatore presuppone che noi ragioniamo per sigle di cui sappiamo sempre il significato, ma così non è. 

Non resta ora che assistere agli ulteriori sviluppi giurisprudenziali e magari anche legislativi in un settore sempre in divenire, anche per i nuovi termini dovuti alla continua e inarrestabile digitalizzazione di beni e servizi. 

Milano, 3 gennaio 2023
         Avv. Giovanni Bonomo




 

12/22/2022

L’anno nuovo è alle porte, tiriamo le somme.

Ora che il Covid si è dimostrato meno pericoloso della normale influenza, contro la quale si stanno prendendo precauzioni come ogni anno, si potrebbe tirare le somme di questo lavaggio del cervello ricevuto con proibizioni varie in due anni e che ha funzionato alla grande se ancora si parla di vaccinazioni e “dosi” di vaccino antiCovid.

Chi mi legge sa che mi sono sempre scagliato conto le varie misure che hanno solo penalizzato imprese, cittadini e l'intera economia. Ma non sono stato il solo, insieme ad altri pochi e coraggiosi giuristi che hanno sempre protestato in nome della cittadinanza attiva di sana e forte Costituzione (art. 13, 16, 17, 21, 32, 41, 78, 117 lett. q).

Del resto la disinformazione soprattutto televisiva ha fortemente condizionato l’opinione pubblica, come dico nella mia videonota sulle fake news. Si tratta ora di essere consapevoli e fare tesoro di questo drammatico periodo di pandemia/infodemia che rimarrà negli annali della storia della nostra Repubblica e dell’intero pianeta, a dimostrazione che le moderne democrazie occidentali sono ben lontane ancora dall’ideale di laicità e libero pensiero che dovrebbero caratterizzare i moderni Stati di diritto.  

Di seguito i miei principali articoli, da marzo 2020 a marzo 2022, su tale questione, editati sul mio blog personale, come pure il presente riassunto, perché se solo provassi a metterli su quale social come Facebook verrebbero subito censurati con sospensione di un mese dello scrivente, come è già avvenuto. Buone lettura per sane ora riflessioni! #disanaefortecostituzione #disobbedienzacivile #cogitoergonovax

https://informautentica.blogspot.com/2020/03/adriano-madaro-leccessivo-clamore-dei.html 15. 3.2020

https://informautentica.blogspot.com/2020/04/lignoranza-del-disimpegno-primo-virus.html 14. 4.2020

https://avvbonomo.blogspot.com/2020/05/trascrizione-dellintervento-al-convegno.html 7. 5.2020

https://avvbonomo.blogspot.com/2021/07/per-una-medicina-fondata-sulle-evidenze.html 27. 7.2021  

https://ilvelodimaya.eu/coincidenze-e-fake-news-il-prezzo-da-pagare-per-la-liberta-di-opinione/ 5. 3.2022

Milano, 22.12.2022                                                             avv. Giovanni Bonomo




11/21/2022

Quanto AMIANTO c'è ancora in Italia?

          La notizia apparsa sul Secolo XIX di sabato 19 novembre 2022 e su altri quotidiani sull'indennizzo da malattia professionale agli eredi di Giovanni Panariello, 66enne del napoletano esposto all'amianto tra il 1978 e il 1991, ci ricorda e ci rende più consapevoli dell’ancora attuale e drammatico problema, trascurato dalle istituzioni, dei MCA manufatti contenenti amianto sparsi per l’Italia e delle impercettibili fibre nell’aria che respiriamo.  

Dopo i più gravi casi delle malattie professionali sul lavoro degli operai che lavoravano l’amianto, con i risarcimenti ai familiari del soggetto defunto che arrivano con notevole ritardo, resta il problema che interessa ancora tutti finché non si opera uno smantellamento e smaltimento di tutti i materiali cancerogeni ancora abbandonati in fabbriche e capannoni industriali e ancora purtroppo in qualche edificio di civile abitazione. 

Una sottaciuta emergenza ambientale

L'emergenza sull’inquinamento da amianto in Italia è drammatica, ci sono ancora 58 milioni di mq di coperture in cemento-amianto, oltre a 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto. Ogni anno in Italia sono oltre 7mila le vittime legate all’impiego di materiale contenente amianto. L’ONA Osservatorio Nazionale Amianto del collega avvocato Ezio Bonanni ha pubblicato i dati aggiornati nella sua ultima pubblicazione “Il libro bianco per le morti di amianto in Italia – ed. 2022”. 

Eppure, esattamente 30 anni fa, tra i primi Paesi in Europa e nel mondo, l’Italia metteva al bando l’amianto attraverso l’importante legge 257/92.  vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, secondo un programma di dismissione il cui termine ultimo veniva  fissato al 28 aprile 1994. Ma dopo non si è progettato alcun piano di smaltimento capillare su tutto il territorio nazionale di questo materiale cancerogeno le cui fibre aerodisperse interessavano tutta la popolazione. 

Secondo le stime dell'Associazione italiana registro tumori (AIRTUM), nel 2020 erano attesi circa 1.500 casi tra gli uomini e 500 tra le donne. Il 90 per cento dei mesoteliomi è dovuto all'esposizione ad amianto, un materiale che è stato utilizzato soprattutto negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. 

Come viene smaltito l’amianto? 

I rifiuti di amianto sono da smaltire solamente nelle discariche per rifiuti pericolosi, oppure in una discarica per rifiuti non pericolosi se dotata di apposita cella per rifiuti che contengono amianto. Il Catalogo Europeo dei Rifiuti(CER) fornisce la classificazione dei tipi di rifiuti così come stabilita dalla direttiva 75/442/CEE riguardante tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero. 

Uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che il carico sanitario in Italia stimato ammonta a circa 4.400 decessi/anno dovuti all'esposizione ad amianto nel periodo 2010-2016: 3.860 uomini e 550 donne. 

Se il vicino ha il tetto in amianto e non denuncia la situazione, possiamo farlo noi. Anzi, lo dobbiamo segnalare perché è nostro dovere tutelare la salute pubblica Le segnalazioni si possono  fare alla ASL o anche via web in forma anonima ai Carabinieri o ai vigili urbani. 

L’ONA ha recentemente creato un App tramite la quale la cittadinanza può segnalare anche solo sospette presenza di manufatti contenenti amianto non smaltiti. 

Nelle scorse settimane il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno voluto celebrare questo risultato con l’evento Amianto e Salute: priorità e prospettive nel trentennale del bando in Italia. Ma nel mondo il 75% dei Paesi è ancora privo di regole. Del resto, tutte le tipologie di amianto sono cancerogene per l’uomo e causano il mesotelioma, il tumore del polmone, della laringe e dell’ovaio; oltre a queste patologie neoplastiche, l’esposizione ad amianto causa asbestosi, cioè una malattia cronica polmonare. Sul punto anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) è sempre stata molto chiara: tutti i tipi di amianto creano gravi danni per la salute. 

Ma il commercio di amianto continua 

Ma ciò che è più grave è che dal 2011 a tutt’oggi, i Governi hanno permesso che si importasse amianto in Italia. Sapevano ed hanno taciuto alla Nazione. Hanno lasciato che si introducesse sul territorio della Nazione un materiale killer che ha una grandissima capacità di disperdersi nell’ambiente, senza riguardo né per la salute della collettività, e tanto meno per quella dei loro stessi figli. Di questo scandalo feci un post (https://www.facebook.com/notes/355713045514580) di denuncia su Facebook che dovrebbe essere pubblico ma ora è visibile ai soli iscritti al social. Ne riporto allora di seguito i passi principali. 

Non credevamo alle nostre orecchie, ascoltando in aula le parole del sottosegretario all'interno Domenico Manzione: "In quattro anni abbiamo importato tonnellate di materiali contenente amianto, dal 2011 al 2014." Lo ha placidamente ammesso in Aula rispondendo a una interpellanza firmata da Luigi Di Maio, come se stesse fornendo un'informazione qualsiasi. Chissà se sapeva di cosa stesse parlando. Ci ha poi però "rassicurato", informandoci che negli anni successivi i quantitativi sono diminuiti "in modo significativo". Ma il Governo si rende conto che esiste una legge del 1992 che vieta totalmente sia l'importazione che la commercializzazione di amianto sull'intero territorio nazionale? Che roba è mai questa, importare ancora amianto nel XXI secolo? 

Da anni si cerca di bonificare scuole, uffici, ospedali, case, fabbriche e quant’altro perché ne siamo completamente sommersi, come abbiamo da tempo segnalato con le nostre inchieste ed articoli, perché non esiste né un piano nazionale unico del Governo, né da parte dei Comuni e degli altri enti istituzionali. Non si sa neppure dove va a finire e come viene rimosso quello dei singoli privati. 

E se qualcuno si dovesse chiedere quali siano questi prodotti indispensabili a base di amianto che l'Italia importa, beh... resterà deluso: non è dato sapere. Per scoprirlo ci toccherà contare ancora una volta sulla magistratura. 

Milano, 21 novembre 2022

Avv. Giovanni Bonomo - Comitato Nazionale Amianto Eppur si muore




 

11/10/2022

CULTURA UMANISTICA E SAPERE DIGITALE

Così distanti sembrano la cultura umanistica e quella finanziaria, eppure possederle entrambe ci spianerebbe la strada in ogni campo del sapere, oltre a renderci più attenti con le nuove tecnologie senza privarci di empatia e umanità. Resta il fatto che solo la lettura di buoni libri può salvare questo mondo arido e opportunista. 

Internet sta radicalmente cambiando il modo di fare informazione oltre che di comunicare. In Modi e mode della comunicazione della rivista Il Velo di Maya aggiorno i miei lettori sulle novità del terzo millennio appena iniziato e sull’avanzamento tecnologico dell’ecosistema digitale, essendo la pur pregevole disamina, di dieci anni fa, della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni già datata e inattuale. Nella mia intervista di due anni fa spiego come Internet sta diventando un sistema operativo sociale ad accesso universale e tendenzialmente wireless.     

Se il “Web 2.0” ha rappresentato un nuovo paradigma nell’ecosistema Internet, sottolineando gli aspetti legati all’accessibilità dei contenuti,  alla disintermediazione, ai contenuti generati dagli utenti (self generated content) e ai social media (mettendo in discussione consolidati equilibri e rapporti di forza anche nell’editoria, costretta a emigrare all’estero), il “Web 3.0” e l’“Internet of Things”, insieme alla TLD tecnologia di registro distribuito sottesa alla blockchain, rappresenta il cambiamento ancor più profondo e pervasivo nella vita dei consumatori e dei cittadini, sia a livello economico che sociale. Adesso la combinazione di connettività a banda ultra-larga, l’ampio uso di servizi in mobilità, il rapido sviluppo di applicazioni innovative, di geo-localizzazione e i big data hanno infatti prodotto un forte impatto sull’economia e sulla nostra vita quotidiana. 

Nell’attuale contesto multimediale prevale il visivo sull’auditivo, perché il video funge da motore del cambiamento, come dimostra il fenomeno di Tik-Tok, sorta di Twitter visivo con minivideo flash in grado di impressionare e catturare l’attenzione immediata del navigatore in Internet. In una mia più recente intervista rivelo la mia doppia anima di umanista e di imprenditore digitale, ma non dico – e lo faccio qui - che è difficile conciliare la cultura umanistica con quella finanziaria e di marketing: devo spesso constatare che chi è umanista e letterato dimostra una notevole ignoranza tecnologica e, viceversa, chi è aduso a districarsi nel marketing e ha conoscenze digitali dimostra una notevole ignoranza umanistica e letteraria. 

 Collaborando con riviste di arte e cultura mi rendo conto di questa dicotomia che sembra irrimediabile di chi è dedito alla letteratura e di chi è viceversa dedito alla navigazione in Internet e usa lo smartphone per informarsi: così come Internet distrae dalla lettura dei libri e così i libri possono distrarre dall’approfondimento  digitale per usare bene in modo produttivo la Rete. Ma un giusto equilibrio imporrebbe di essere scaltri nell’uso di Internet in mobilità e delle App senza sacrificare quella spiritualità autentica che solo la lettura di buoni libri può dare. 

In un mio post su Facebook proposi di allestire un Circolo di lettura in ogni condominio, anche se la propria portinaia non è esattamente come Renée di L'eleganza del riccio, di Muriel Barbery: solo la cultura può salvare questo mondo governato da interessi che non hanno nulla a che vedere con l'umanità e la salute dell'anima. 

Milano, 10.11.2022

Giovanni Bonomo
         CCC Centro Culturale Candide – CxT Creativity for Technology



 

10/27/2022

Il crimine della guerra. Trascrizione dell'intervento presso Biblioteca Chiesa Rossa, 26.10.2022

 

Per vari secoli il diritto di ricorrere alla guerra ha costituito una manifestazione della sovranità statale. Le varie teorie sulla guerra giusta che si sono succedute nelle diverse epoche storiche non ne mettevano in discussione la legittimità giuridica, ma il carattere appunto ‘giusto’ o ‘ingiusto’, e sono definitivamente tramontate nel XIX secolo con l’affermarsi del positivismo giuridico che, fondandosi sul diritto effettivamente osservato in una società, ha evidenziato che gli Stati consideravano sempre legittimo, a determinate condizioni, e quindi giusto, il ricorso alla guerra. 

Tale situazione ha cominciato a cambiare dopo la prima guerra mondiale (1915-18) e l’adozione dei primi trattati internazionali che stabiliscono limitazioni al ricorso alla guerra come mezzo per la composizione dei conflitti e la soluzione delle controversie internazionali (in particolare, il Patto della Società delle Nazioni del 1919 e il Patto di Parigi del 1928). La creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1945, ha poi segnato un punto di svolta: nella Carta dell’ONU non solo è vietato l’uso unilaterale della forza armata e quindi la guerra, ma anche la semplice minaccia dell’uso della forza, ad eccezione delle azioni collettive militari intraprese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’esercizio della legittima difesa individuale e collettiva da parte degli Stati. Gli Stati vengono così privati dello ius ad bellum contemplato dal diritto internazionale classico. 

L’Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali e concorre con le proprie forze armate a un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11 Cost.) conformandosi così al volere della carta delle Nazioni Unite. 

Le disposizioni contenute nella Carta dell’ONU riflettono lo scenario geopolitico della seconda guerra mondiale, ma, come sappiamo, a partire dalla fine della guerra fredda, negli anni 1990 si è assistito ad un’escalation di conflitti interni e guerre civili (ex Iugoslavia, Ruanda, Sudan, Somalia). 

Il divieto del ricorso alla guerra è stato in seguito affermato in Dichiarazioni di principi adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quali la Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, la Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali. Oggi il divieto del ricorso alla guerra nelle relazioni internazionali è considerato come prescrizione imperativa di diritto internazionale, così che l’attacco armato contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato da parte di un altro Stato  costituisce un crimine contro la pace. 

Se prima della Carta l’uso della forza era una delle forme correnti in cui poteva concretarsi l’autotutela e Se nel 1945 esisteva ancora una divergenza tra il sistema dell’ONU e il diritto internazionale generale, si è poi realizzata invece una perfetta coincidenza fra i due ordinamenti. In tal senso si è espressa la Corte internazionale di giustizia nella sentenza sulle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua (1986). 

Ferme quindi queste forti limitazioni dello ius ad bellum, viene in rilevo lo ius in bello, vale a dire il diritto dei conflitti armati, le regole cogenti che devono essere seguite durante i conflitti armati. 

Inizialmente definito come leggi e usi di guerra e codificato dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, il diritto bellico è diventato “diritto dei conflitti armati” con le Convenzioni di Ginevra del 1949, che ne hanno esteso la vigenza a tutte le situazioni in cui si esercita la violenza bellica. Oggi è definito come “diritto internazionale umanitario” ed è considerato il frutto dell’influenza delle teorie dei diritti umani universali. 

L’ordinamento italiano prevede che in caso di conflitti armati, così come nel corso di operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali, i comandanti delle forze armate vigilino sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario. 

Dopo il processo di Norimberga (20.11 1945 – 1.10.1946) si consolida l’espressione “crimini di guerra”, che non trova però alcun riscontro nell’ordinamento italiano, essendo lo strumento per la repressione delle violazioni del diritto bellico, il codice penale militare di guerra, dell’anno 1941. Conformemente alla terminologia dell’epoca, il codice militare di guerra contiene un titolo dedicato alla punizione dei reati contro le leggi e gli usi di guerra, titolo che si basa sulla II Convenzione dell’Aja del 29 luglio 1899, ratificata dall’Italia il 4 settembre 1900: per l’esattezza il titolo IV del libro III, poi aggiornato con le leggi 31 gennaio 2002 n. 6 e 27 febbraio 2022 n. 15. 

La giurisprudenza italiana ha definito “crimini di guerra” le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario dei conflitti armati poste a tutela della vita e dell’integrità fisica e psichica delle persone che non prendono parte alle ostilità, in pratica la popolazione civile. Tali norme di diritto umanitario sono codificate, secondo la nostra Corte di cassazione, oltre che nelle quattro Convenzioni di Ginevra anche nell’art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia nel 1999 (legge 12 luglio 1999. 232). 

Tali crimini si caratterizzano per violazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali della persona, vale a dire di dignità e libertà, che sono valori fondamentali e parte integrante del nostro ordinamento giusta il rinvio fatto dall’art. 10 della Costituzione. 

Non si può non accennare infine alla legislazione italiana di guerra di cui al regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415. In essa si trovano le disposizioni di diritto dei conflitti armati nel titolo II intitolato “Delle operazioni belliche”. Gran parte di queste disposizioni riproducono i contenuti delle Convenzioni internazionali su leggi ed usi della guerra della Convenzione dell’Aja del 1899, aventi valori vincolanti nel nostro ordinamento perché aventi rango di diritto internazionale generale (art. 10 Cost.). 

L’Italia ha ratificato pressoché tutti gli strumenti di diritto internazionale umanitario creatisi a partire dal secondo dopoguerra, per cui dalla lettura delle varie norme si evince un diritto bellico nazionale che, già per l’epoca, si presenta sicuramente avanzato e rispettoso delle norme internazionali. 

Ma non è questo il punto. Come dicevo in un mio articolo per Odissea, le proclamazioni scritte, apparentemente pacifiste, lasciano sempre uno spiraglio belligerante che tradisce il principio. 

Anche la nostra Costituzione, ispirata al principio umanitario e pacifista, reso evidente dall’espressione «ripudia la guerra» all’art. 11, non esclude in modo assoluto l’entrata dell’Italia in guerra, sol che si legga l’art. 78. Ecco perché tale art. 11 lascia impregiudicato, al di là della sacra difesa dello Stato, la partecipazione ad una guerra altrui se ciò derivi dalle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni». 

Il diritto alla pace, assoluto e incondizionato, dovrebbe essere quel «diritto naturale» a cui si ispira la Carta dell’ONU all’art. 51, che però prevede, anch’essa a tradimento del principio, l’autotutela individuale e collettiva e la possibilità quindi di guerra per rispondere ad un attacco armato. Ecco perché bisogna diffondere il pensiero di Angelo Gaccione e i suoi scritti contro la guerra raccolti nel libretto NO WAR.  Va da sè che in un’era nuclerare come la nostra, a 5 anni dal Trattato per la messa al bando delle armi nuclerari ratificato il 20 settembre 2017 da 53 Stati ma rimasto inattuato, ogni guerra è un pericolo grave per l’intera umanità, perché non lascerà né vinti né sconfitti ma solo distruzione per tutti. 

Il principio pacifista nasce sulla base delle sofferenze dell'umanità e delle macerie lasciate dalle guerre Il Sudafrica, la seconda guerra mondiale, la bomba atomica, la Shoah. E funziona a condizione che ci sia il coraggio di difenderlo e pienamente attuarlo. Il diritto alla pace è riconosciuto oramai come un diritto fondamentale dalla comunità internazionale. Facciamo ora un salto evolutivo, riconosciamolo sul serio, attuiamolo. Come si può non mobilitare le coscienze contro ogni conflitto che porti ad una disastrosa fine per tutti? Quale altra soluzione se non il disarmo unilaterale, totale e incondizionato? Grazie per l’attenzione. 

Avv. Giovanni Bonomo
         Centro Culturale Candide