9/25/2021

I profili di illegittimità costituzionale del Green Pass e delle misure restrittive della libertà personale a causa dell’epidemia da Covid-19.

 Mi è stato chiesto più volte, da parte di afflitti e atterriti cittadini, amici e conoscenti, sulla possibilità di agire, anche con una class action, e di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’obbligo di “Green Pass”. Questo a fronte del perdurare oltre ogni previsione della situazione “emergenziale” per l’epidemia da Covid-19, con sacrificio delle libertà fondamentali e rilevanti danni per l’economia. 

1. Il passaporto sanitario. 

 Abbiamo assistito, nell’arco di più di un anno, ad una normativa in continuo cambiamento e anche per un giurista è difficile tenere il conto di tutti i cambiamenti che si avvicendano di settimana in settimana. In queste mie note faccio riferimento alla norma che ha introdotto l’obbligatorietà di GB, quindi alla legge che molti contestano: il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, così come recentemente “ritoccato” dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’ottica di adottare misure di prevenzione della diffusione del virus pandemico e mutazioni successive, ha recentemente introdotto l’istituto di Green Pass, letteralmente passaporto verde: una sorta di lasciapassare per aree a rischio (ambienti chiusi, mezzi di trasporto, palestre, piscine, bar, ristoranti, etc.) che permette a chi ne sia in possesso di fruirne, impedendo, di contro, a chi ne sia sprovvisto di accedervi. Si tratta in sostanza di un documento, cartaceo o elettronico, riferito all’intestatario, che può essere letto tramite codice univoco (QR Code) dai titolari ed esercenti tali attività, tramite il quale si certificherebbe che il portatore risulti correttamente “vaccinato” o che, pur avendo contratto la malattia, ne sia uscito guarito in un lasso di tempo addietro relativamente breve (all’inizio era 9 mesi, dopo è diventato di 12 mesi). 

In alternativa al GP, per l’accesso a tali locali ed esercizi, a partire dal 3 settembre 2021, i cittadini possono esibire un test c.d. rapido antigenico oppure molecolare o altresì un tampone salivare, eseguito nell’arco delle precedenti 72 ore, che accerti l’assenza di agenti patogeni Covid nel suo organismo. 

Per alcune specifiche professioni (personale sanitario e scolastico) vi è l’obbligo di possedere il GP; si sta discutendo della possibilità di estendere tale obbligo ad altre categorie professionali quali dipendenti pubblici, a chi lavora nel settore dei trasporti, a chi svolge attività a diretto contatto con pubblico.  

2. Da passaporto a strumento di controllo. 

La questione principale è l’obbligatorietà del GP – concepito in sede UE per assicurare la libertà di circolazione tra gli Stati membri - che si traduce nell’impossibilità di sedersi a un ristorante, andare ad un cinema o in palestra oltre che viaggiare, nemmeno se per lavoro, in assenza di tale documento; va da sé la violazione di quelle libertà e di quei diritti costituzionalmente garantiti da uno Stato di diritto. 

Il “vaccino” - come viene chiamata la terapia genica preventiva per persone sane o vaccino di nuova generazione (a RNA messaggero) nell’attuale ‘campagna vaccinale’ -  non è, allo stato attuale, obbligatorio (almeno formalmente, perché in sostanza lo diventa in virtù di un ricatto da parte dello Stato). 

Molti si chiedono perché non si faccia una legge ad hoc come previsto dall’articolo 32 della Costituzione italiana: basterebbe cioè rendere obbligatoria per legge la somministrazione del siero genico sperimentale. 

Se ci ragioniamo su appare subito chiaro il perché: con la tessera verde è nostra, soltanto nostra, la responsabilità di tale sperimentazione, per la cui conferma o meno di efficacia bisogna attendere – leggiamo nello stesso bugiardino – l’anno 2023. Ebbene, se ci fosse l’obbligo per legge continuerebbero senz’altro a essere esonerati da ogni responsabilità chi lo somministra e chi lo produce, ma non chi lo rende obbligatorio. 

Molti pensano ancora che stiamo vivendo semplicemente una situazione emergenziale, non capiscono che in realtà l’emergenza è la nuova normalità e che i "vaccini" che stiamo sperimentando sono i nuovi laboratori di produzione per gli assetti politici, sociali ed economici dell’avvenire. 

3. Rapporti tra nome costituzionali e norme comunitarie. 

Sgomberiamo subito il campo da un equivoco, che riguarda i rapporti tra nome costituzionali e la normativa UE. 

La Carta costituzionale italiana è fonte primaria del nostro ordinamento e le sue norme non sono superabili nemmeno dalle statuizioni di Bruxelles né da nessun’altra fonte di diritto interno o esterno, perché nessun atto normativo può superare un diritto a protezione di una libertà costituzionalmente garantita. 

Vi è poi un nucleo di diritti, espressi in principi cd. inviolabili, che prevale anche su altre norme costituzionali: il diritto alla salute, il diritto alla libertà in tutte le sue declinazioni (libertà personale, libertà di espressione, libertà di manifestazione del proprio pensiero), il diritto di eguaglianza (sostanziale e formale), il diritto al lavoro, il diritto alla famiglia. Nel concreto è la giurisprudenza della Corte Costituzionale che segna la prevalenza, nei casi concreti di contrasto tra gli stessi, tra un diritto e un altro. 

Tale giurisprudenza si è oggi assestata, dopo vari contrasti, su un principio che segna un limite invalicabile (uno jus receptum come diciamo noi giuristi): le norme europee, quand’anche direttamente cogenti (come nel caso dei regolamenti licenziati dal Consiglio e dal Parlamento europeo su iniziativa esclusiva della Commissione), non possono mai  prevalere sui principi inviolabili contenuti negli articoli da 1 a 12 e con i diritti fondamentali sanciti e “riconosciuti” (dottrina del diritto naturale) dagli articoli da 13 a 54 della Carta costituzionale. Quindi, l’Unione Europea non può imporre norme in contrasto con quelle ritenute non negoziabili dai nostri Padri costituenti. 

Peraltro, nel sempre attuale dibattito sulla prevalenza o meno del diritto alla salute su altri diritti della persona, non ci soccorre alcuna giurisprudenza, mancando ancora precisi e univoci riferimenti. 

 I precedenti sviluppi nella scienza sanitaria non sono di conforto a chi volesse invocare l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di Green Pass: il vaccino contro altre malattie (attualmente sono 12 i vaccini obbligatori in Italia da dopo l’introduzione dell’ultimo con il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119) è previsto come obbligatorio per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. e la sanzione per il mancato adempimento di tale obbligo è l’impossibilità per i bambini di essere ammessi alle scuole materne ed elementari oltre a sanzioni amministrative dai 100 ai 500 Euro. 

4.  Diritto alla salute dell’individuo e della collettività. 

In ogni caso, non vi è mai stata, fino ad oggi, alcuna azione giudiziaria contro l’obbligo dei (veri) vaccini, poiché è stato sempre ritenuto prevalente il diritto alla salute collettivo rispetto al diritto alla salute individuale. 

A parere di chi scrive è una distinzione artificiosa, creata solo per creare conflitti: non c’è salute individuale senza salute pubblica e viceversa. Tuttavia resta diffusa la motivazione sulla prevalenza del diritto alla salute collettiva in quanto rivolto a tutelare l’intera popolazione o una sua ampia fascia: l’interesse di un singolo, anche se relativo a diritti costituzionalmente garantiti e posti allo stesso livello di importanza del diritto alla salute, non può prevalere. 

In effetti vi sono più previsioni, nella mostra carta costituzionale, che precisano, dopo aver stabilito un diritto individuale, i limiti dello stesso a beneficio della collettività: ai sensi dell’art. 16 Cost., la libertà di movimento e di soggiorno del cittadino può essere soggetta a restrizioni per “motivi di sanità o di sicurezza”; secondo l’art. 17 il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi può essere limitato dall’autorità “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”; il diritto di professare liberamente la propria fede, giusta l’art. 19 della Costituzione, non può porsi in contrasto con il buon costume; ai sensi dell’art. 41, c. 2 Cost, il libero esercizio di una attività economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 

Va però anche detto che è proprio su questa dignità umana che si regge l’argomento principale dei detrattori di tale vaccino sperimentale anti-Covid, in particolare per quanto previsto dall’art. 32 secondo comma Cost.: dopo aver previsto che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, si precisa subito dopo che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 

5. Il rispetto della persona umana e i princìpi di etica medica. 

Risulta difficile negare che l’inoculazione di un siero sperimentale, come è di fatto il “vaccino” anti-Covid, in assenza di un vero consenso informato e pure in presenza di un’esenzione da responsabilità sia dello Stato che dello stesso produttore, non oltrepassi il limite di rispetto della persona. 

Anche perché non è previsto da alcuna norma, essendo contrario ad ogni principio di etica medica, la somministrazione di farmaci sperimentali o “preventivi” a persone sane. Vengono in infatti i principi di etica medica che furono dettati, sul finire della seconda guerra mondiale, nei processi di Norimberga. Processi che è sempre triste ricordare e che almeno ci hanno permesso di redigere il Codice di Norimberga. 

Credo che la Coste costituzionale, con la nota sent. 308/1990 in cui viene precisato che “non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività” abbia tenuto conto proprio tali princìpi, considerando che la salute pubblica è pur sempre dato dalla sommatoria dello stato di salute dei singoli individui. 

È evidente che fino a quando la “scienza” medica - come tale accreditata dall’organo statuale competente, quali il Ministero della Salute insieme all’AIFA Agenzia italiana del farmaco, a dichiarare che una certa pratica o conoscenza sanitaria sia valida scientificamente – ritenga una pratica medica o farmacologica come necessaria per garantire la tutela della salute pubblica, allora tale pratica prevale su ogni comportamento difforme anche se giustificato da altri diritti costituzionalmente garantiti. 

Di conseguenza, pur se si è contrari all’impostazione delle due istituzioni menzionate – smentita dagli stessi dati ISTAT sulla reale mortalità da Covid - , si deve prendere atto che l’attuale linea del Governo si regge sulle statuizioni 1) di qualificare il Covid come minaccia imperativa e urgente e 2) che la soluzione considerata necessaria per l’eliminazione di tale “pericolo pubblico” sia la vaccinazione di massa. 

Sta di fatto che anche il Governo attualmente in carica ha valutato il Covid come “pericolo pubblico” sanitario, in conseguenza del quale la stessa carta costituzionale ammette le limitazioni di altri diritti. 

6. Verso una possibile svolta? 

In conseguenza di tale punto di partenza, basato su falsi presupposti senza alcuna evidenza scientifica (mi sia consentito richiamare il mio scritto https://avvbonomo.blogspot.com/2021/07/per-una-medicina-fondata-sulle-evidenze.html?m=1),  risulta evidente che non serve scomodare il giudice ordinario se questi si limitasse ad applicare una legge che gli offre la comoda motivazione, per come è stata redatta, di sacrificare tutti i diritti, anche se costituzionalmente garantiti, al preminente diritto alla salute pubblica. 

Un giudice che fosse tuttavia disposto a sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale legge, su richiesta incidentale presente in pressoché tutti i ricorsi presentati avverso l’attuale regime sanitario e ora contro il Green Pass, potrebbe veramente dare il via ad una svolta, anche se di giudici coraggiosi se ne contano ormai pochi. 

Perché, alla fine, l’ultima parola in materia di legittimità delle leggi non spetta al Parlamento ma alla Corte costituzionale. Quante volte la Consulta si è espressa a favore dell’illegittimità costituzionale di norme promulgate dal Parlamento sulla base di errate e discrezionali convinzioni politiche dei fautori delle leggi? Nel nostro caso sulla base di pretestuose e infondate logiche emergenziali che finalmente verrebbero allo scoperto. 

In una possibile vertenza presso il giudice ordinario originata dalla violazione dell’obbligo di Green Pass, bisogna chiedere allo stesso di sollevare l’incidente di costituzionalità della norma di legge violata. Questo implica che sarebbe necessario trovare un caso esemplare, relativo alla violazione di tale obbligo, che susciti una grande eco mediatica. E, di fatto, ce ne sono già tanti di casi, che però non si ha il coraggio di far valere: si pensi ad una eccellente professoressa bloccata dal preside senza Green Pass che non possa insegnare ai suoi amati ragazzi, o ad un collaboratore sanitario senza GP, che venga espulso da un ospedale dal direttore sanitario. 

Una volta ottenuto il mandato per la tutela del caso esemplare e adito il giudice ordinario, sarà possibile aprire la vertenza alle adesioni, per la possibile class action, di tutti gli altri soggetti interessati per questioni identiche o analoghe a intervenire nel processo (intervento ad adiuvandum). 

Verrebbe allo scoperto alla fine anche il problema di una campagna vaccinale del tutto controproducente e anzi dannosa, perché messa in atto durante un’epidemia e non in prevenzione di essa. E verrebbe reso noto finalmente alla cittadinanza e all’opinione pubblica che i veri farmaci curativi del Covid esistono e sono a disposizione di tutti. 

7. Vaccinazioni in costanza di epidemia e mutazioni del virus.

 

Oggi risulta di sorprendente attualità la sentenza della Corte costituzionale n.5/2018 sull’obbligo vaccinale. Con tale pronuncia, la Corte dichiarò come in parte inammissibile in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n.73/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), il cd. Decreto Lorenzin, convertito (con modificazioni) con la legge n.119/2017. Partendo da un contesto notevolmente diverso da quello attuale la Consulta ha stabilito i principi in base ai quali, in alcuni casi può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli, precisando anche che “la copertura vaccinale è strumento di prevenzione e richiede di essere messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto”. 

Aspetto quest’ultimo del tutto in contrasto con l’attuale scienza medica e con l’opinione di virologi e scienziati indipendenti per quanto riguarda l’epidemia da Covid-19. 

Invero i coronavirus, come SARS-CoV-2 responsabile della malattia Covid-19, sono una famiglia di virus particolarmente predisposti alle mutazioni e fin dall’inizio della pandemia sono state osservate mutazioni del virus in tutto il mondo. Si tratta di un fenomeno naturale e non inatteso. Talvolta, provocato proprio dall’errore strategico di affidarsi a “vaccini” sperimentali su persone sane anziché a veri farmaci per curare persone malate. 

Queste mutazioni indotte dai vaccini in corso di epidemia possono influire anche sulle caratteristiche del virus, conferendogli una maggior possibilità di trasmissione, una maggior aggressività, una maggior capacità nel suscitare forme severe di malattia o di superare l’immunità acquisita da un individuo grazie alla pregressa contrazione dell’infezione. 

9. Fare chiarezza e ripristinare lo Stato di diritto. 

A proposito degli “effetti collaterali” dei vaccini sperimentali a RNA messaggero, stanno venendo alla luce dati e studi scientifici certi – oltre alle numerose notizie di decessi che non si riesce più a tenere nascoste - che dimostrano che la “vaccinazione” anti Covid è non solo inefficace ma anche nociva. I veri famaci curativi ci sono e devono poter essere a disposizione di tutti. 

Il momento è finalmente propizio per il buon esito dei tanti ricorsi ed iniziative giudiziarie proposte contro il Governo e l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, sul presupposto che ci sia ancora una magistratura indipendente che sappia valutare i fatti e applicare il diritto anche quando questo non si esprima nelle attuali leggi. 

Milano, 25. 9.2021

Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer - Diritto 24 



8/13/2021

Elogio commemorativo di Lorenza Franco - trascrizione (13. 8.2021)

Ringrazio i “sopravvissuti” di agosto in città per la partecipazione, ringrazio anche e soprattutto coloro venuti da lontano, gli amici della Valtellina e quelli della trentina Val di Sole. Ci sono poi gli amici che mi pregano, essendo già in vacanza, di riportare di questa cerimonia un breve resoconto.

 Mia madre Lorenza, per sua natura schiva da ogni clamore, è come se avesse di proposito scelto il modo e la data più discreti per togliere il disturbo da questo disastrato mondo, in pieno agosto, senza scomodare nessuno. Eppure volentieri e con affetto si sono scomodati gli amici qui presenti, che sono di molto conforto al mio dolore.

 Mia madre ringrazia i cugini Giungato per il bellissimo grande vaso di orchidee bianche. Io ringrazio Giuseppe Bruzzone, in rappresentanza degli intellettuali di Odissea, lo scrittore Pierino Marazzani, presidente del Circolo Culturale Giordano Bruno di Milano, e tutti gli amici scrittori, giornalisti e poeti intervenuti. Non posso poi nascondere la mia commozione per le sentite ed eleganti parole di apprezzamento già ricevute nei messaggi, nelle email e nei post sui social, come LinkedIn e Facebook, in cui mia mamma era attivamente presente, pervenute anche da personaggi piuttosto noti. Lorenza Franco è mancata in una tempesta stellare, avvenuta appena dopo la notte di San Lorenzo, esattamente alle ore 3:15 di mercoledì 11 agosto, l’altro ieri. Ora che la sua energia si è fatta spirito, levandosi al di sopra del simulacro vuoto del suo corpo, contenuto in questa bara ornata di rose bianche - il suo fiore preferito - possiamo tutti rivolgere a Lorenza i nostri più intimi pensieri, salutarla con affetto e parlarle, come farò io adesso, ricordando che è stata, ancor prima che una letterata e poetessa, una persona dal cuore nobile e fondamentalmente buona.

Mi fosti, mi sei, maestra di cultura e di libero pensiero, cara madre; continuo ad abbeverarmi, sentendoti ora ancor più vicina, alle fonti del tuo sapere grazie alle opere e agli scritti che ci hai lasciato. Leggerò tre delle tue poesie.


ABBASSO LA PROSA!
(a Gennaro Barbarisi)

E non mi chieder di scrivere in prosa,
non ci riesco, proprio non è cosa
fatta per me. Un giorno ci provai:
tutto a Vulcano a corregger mandai.

E' il sonetto una limitazione,
che disciplina la mia invenzione.
Il tempo non mi dà di dir scemenze,
va ritagliato fra mille valenze 

di troppe idee che fanno gran ressa:
una sola rimanga dov'è messa.
E' giusta costrizion anche la rima,
tiene presente quel ch’è detto prima. 
 

Adeste, hendecasyllabi, qui tutti!
Solo i migliori, però, diano frutti.
Fatevela da voi la selezione,
ché l'amico ha di me troppa opinione.
 

 Ti voglio anche un segreto rivelare,
che sol noi rimatori conosciamo:
da rima ci facciam prender la mano,
di quel che noi diciam, non ti fidare.
 

 Alla rima van fatte concessioni,
e pur se tu non sai che cosa dire,
succede quel che sempre fa stupire:
è lei che ti darà le soluzioni!

                        

MANITÙ  

Se proprio vuoi che anch'io abbia una fede,
e atea e miscredente non sia più,
in un dio creda che vede e provvede,
io ti accontento: credo in Manitù,
 

lo spirito vitale che percorre
ogni essere vivente ed ogni cosa,
rispetta la natura e la soccorre
in pelli bianche, rosse, nere o rosa.
 

 E ti promette vaste praterie,
e mandrie sterminate di bisonti.
Saran dimenticate le angherie,
dai bianchi non si subiran più affronti.
 

 Attende tutti il regno dell'Amore:
se fosti buono, tu ci arrivi in fretta,
ma se cattivo, non aver timore,
la via è più lunga, ma anche te aspetta.

 

ADDIO AI MIEI LETTORI 

Un giorno sol, ma un giorno da leone
io son vissuta, e me ne sento fiera.
Di libertà s’ammaina la bandiera,
fa troppa luce la contestazione.
 

 La Provincia di Sondrio indipendente
or non è più, il libero pensiero
deve far posto a ciò che non è vero,
per altari innalzare al sacro… niente.
 

 A Franco Monteforte il mio saluto,
che capì e condivise il mio coraggio,
e ad  una voce ignota rese omaggio,
che per ipocrisia non ha taciuto.
 

 Se nemici non hai, non sei nessuno,
ma, attaccare me, non fu grandezza.
Perché non ci si erge con fierezza
con chi sta in alto (ma sarà opportuno?).
 

 Addio ai miei lettori, la mia voce,
che non era poi tanto originale,
dell’anima l’affiderò al giornale,
alla stampa segreta e più veloce
 

che non si serve di carta e d’inchiostro,
ma scrive sulle ali del pensiero,
perché trasmetta il sentimento vero
di chi non recita più il padrenostro,
 

a una ristretta cerchia di lettori,
i miei amici affezionati e cari,
di intimi travagli non ignari,
che affliggono indifesi ingenui cuori.
 

 Grazie a te mamma, sento la tua voce, vedi che non piango più come mi avevi detto? Voglio anche dirti che in settembre ci sarà una celebrazione più ufficiale e nutrita di amici e cultori della tua poesia presso un circolo di cultura milanese, alla data che verrà a tutti comunicata per tempo. Ora vai mamma, con il tuo lungo abito bianco, ricordo degli avi, che hai voluto come ultimo vestito, adesso sembri un angelo. Il tuo corpo va a Lambrate per l’estrema purificazione e liberazione dal corpo fisico, ma il tuo spirito era già volato via, più libero che mai. Sarò sempre con te, mamma.

Tuo,
          Giovanni

  

https://libertariam.blogspot.com/2021/08/addio-lorenza-franco-diangelo-gaccione.html?m=1


https://libertariam.blogspot.com/2021/08/in-memoria-di-lorenza-franco-24.html?m=1

  







 

 

  

7/27/2021

Per una MEDICINA fondata sulle evidenze e un DIRITTO fondato sui princìpi

Più volte mi sono impegnato a valutare, nello spirito dei servizio derivante dall’essere avvocato, i fondamenti legali del mantenimento del coprifuoco, della quarantena di persone asintomatiche, della chiusura parziale o totale di attività, delle limitazioni alla libertà di movimento e di riunione dei cittadini e delle altre misure governative finalizzate al contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Chi ha letto i miei articoli sa dei non pochi dubbi che tali misure suscitano non solo per le conseguenze drammatiche sulla collettività e sull’economia del Paese, ma ancor prima per il loro fondamento giuridico, essendo in gioco i diritti fondamentali della persona umana.  

Ora la situazione si fa più grave con l’istituzione dei passaporti sanitari e l’obbligo generalizzato del vaccino, già imposto al personale del settore sanitario. 

 Il recente D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” ha ricevuto l’avallo autorevole, in un articolo intitolato L’obbligo vaccinale è legittimo, lo dice la Costituzione, del giurista prof. Sabino Cassese, già giudice emerito della nostra Corte costituzionale, secondo il quale il Green Pass costituirebbe un requisito o una idoneità costituzionalmente ammissibile nell’interesse della collettività perché  previene il rimedio ultimo di un obbligo vaccinale generalizzato per tutti.  

Eppure, anche limitandoci alla nostra Costituzione - dando per scontato che il prof. Cassese conosca la normativa sovranazionale, internazionale ed europea, di riferimento (che si seguito andrò a indicare) - , l’art. 32 Cost. al secondo comma parla chiaro: “La legge [che impone n determinato trattamento sanitario, n.d.r.] non può in nessun caso violare i limiti imposti da rispetto della persona umana”.  

Come è possibile che neppure il prof. Cassese si renda conto che qui non si tratta di un vero vaccino? Che non è costituzionalmente ammissibile sottoporre l'intera popolazione ad una vaccinazione che è ancora in fase sperimentale e di cui non si conoscono gli effetti sul medio e lungo periodo?  

Obbligare, pure indirettamente, le persone a vaccinarsi e poi fargli firmare un foglio in cui liberi lo Stato dalle responsabilità è giuridicamente fondato? 

Il 5 marzo 2021 l’organizzazione People of Truth ha presentato una denuncia al Tribunale dell’Aia contro il governo israeliano per aver condotto esperimenti illegali su cittadini tramite Pfizer. L’organizzazione comprende avvocati, medici, attivisti pubblici e il pubblico in generale che ha scelto di esercitare il proprio diritto di curarsi in modo informato, di rifiutare cure mediche sperimentali.

 

In collaborazione con l’avvocato tedesco Reiner Fuellmich anche altri avvocati e giuristi, tra i quali il nostro magistrato Angelo Giorgianni, hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Aia per violazioni del Codice di Norimberga da parte del governo israeliano. Ma questo vale per tutti gli Stati di diritto del mondo.  

Il Codice di Norimberga è un codice di etica medica le cui istanze sono state generate a partire dalla condotta criminale dei medici nazisti e degli esperimenti medici condotti durante la Seconda Guerra Mondiale e denunciata dal Tribunale di Norimberga. Il primo principio del Codice di Norimberga richiede il consenso volontario e informato delle persone che ricevono il trattamento e partecipano ad un esperimento clinico.  

La restante normativa sovranazionale di riferimento è data dalle Dichiarazioni universali sulla bioetica ed i diritti umani, dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dalla Convenzione di Oviedo per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina.  

Da ultimo è intervenuta pure la UE con il Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2021 che ha specificato, nel quadro di misure atte ad agevolare la libera circolazione delle persone durante la “pandemia” di COVID-19, al Considerando 36:“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …».

Eppure è stato appena emanato tale D.L. con misure urgenti ad emergenza conclusa: si continua, tramite un test fallace – e riconosciuto tale dalla stessa OMS -  come quello PCR, a tenere in piedi un’emergenza, con un numero di positivi asintomatici e numeri di contagi inevitabilmente falsati, unicamente per promuovere il vaccino come unica soluzione con il rischio poi che, a causa delle varianti, debbano essere fatti sempre nuovi e costanti richiami.  

Eppure le cure efficaci anche domiciliari esistono, nonostante i vari ostacoli posti all’adozione di protocolli di cura da adottare nella fase precoce della malattia, che molti medici in tutto il mondo hanno sperimentato con buoni risultati sul campo.  

Eppure autorizzare in via d’urgenza l’immissione in commercio di vaccini che, in realtà, sono terapie farmacologiche tutt’ora in fase di sperimentazione, richiede come presupposto fondamentale l’assenza di cure disponibili e approvate

Imporre tali vaccini a determinate categorie di persone o prevedere passaporti che consentano lo svolgimento di attività o gli spostamenti solo a chi abbia certificato l’avvenuta vaccinazione o un tampone con risultato negativo, costituiscono violazioni della normativa sopra richiamata sulle libertà fondamentali dell’individuo, ad iniziare dal Codice di Norimberga.  

Sempre costituzionalmente parlando come può giustificarsi estromettere milioni di persone dalla vita sociale di un paese democratico e per di più per una vaccinazione sperimentale che non impedisce la diffusione del contagio tra le persone vaccinate ma anzi la aggrava 

Non ci avevano detto che praticare la vaccinazione di massa con i contagi ancora alti avrebbe fatto proliferare la diffusione delle varianti? Non era quello che ci dicevano tutti i virologi? Perché ora nessuno ne parla? Hanno cambiato idea? Su quali basi?  

Eppure una medicina seria dovrebbe essere fondata sulle evidenze, sulla scienza autentica, che si basa sul metodo galileiano, sull’integrazione delle migliori ricerche scientifiche con l’esperienza clinica e i valori di ogni paziente. Sono i princìpi fondativi del Movimento 3V e della sua strenua battaglia, tra mille difficoltà, per l’affermazione della verità. 

Il VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System sottostima, e sottace, le reazioni avverse e di decessi da vaccino: solo l’1% viene segnalato! E nonostante ciò siamo già al di sopra dei 4mila morti, che non si possono nascondere, per le reazioni avverse da “vaccino” antiCovid-19. Intanto ictus, infarti, embolie polmonari, coaguli di sangue e morti improvvise NON vengono “contabilizzati” dal personale medico come conseguenze dei vaccini. Si ascolti in proposito la testimonianza del medico indipendente Ben Edwards al Senate Committee on State Affiarshttps://youtu.be/O_ykdAD1sn4 

Mentre scrivo questo note ricevo questa drammatica testimonianza dal dott. Teodosio De Bonis, medico indipendente candidato sindaco per la città di Milano:

“Stamattina ho messaggiato con una mia cugina che lavora in ambulatorio di cardiologia di un ospedale della nostra zona. Queste le sue parole: È dura restare a lavorare in queste condizioni, siamo sfiniti. Troppe verità scientificamente provate non dette. È proibito emettere i dati dei nuovi contagiati...la maggior parte di loro sono vaccinati. Sono aumentati gli arresti cardiaci, le miocarditi, le dissecazioni arteriose e ti parlo non per sentito dire ma perché vedo con i miei occhi. I medici di base sono stati minacciati dallo Stato di venire radiati se emettono certificati di differimento dal vaccino per patologie. Questa cosa che iniettano non è un vaccino e non ti protegge dell'infezione, anzi!

Se vuoi fai pure girare questo messaggio, credo valga di più di cento articoli o sondaggi.” 

Ho risposto che, se queste cose sono vere, devono avere il coraggio di uscire allo scoperto e denunciare, altrimenti sono dei vili e complici dei criminali. Perché non iniziamo dal “virologo” mediatico Renato Burioni, che in un post su Twitter a proposito del Green Pass obbligatorio afferma: "Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci".  

Perché ormai la verità sta venendo fuori. Il sistema non ha curato le persone. Le ha uccise per arrivare a instaurare una dittatura globale, come denuncia la virologa indipendente Judy Mikovits: https://lacrunadellago.net/2020/05/09/la-virologa-judy-mikovitsil-sistema-non-cura-le-persone-ma-le-uccide 

Questo è ciò che deve dire e denunciare non solo il sottoscritto ma ogni cittadino di sana e robusta Costituzione (art. 2, 16, 32, 41) informato e consapevole dei propri doveri e diritti. La criminale campagna vaccinale ai danni dell'ignara popolazione illusa di un rimedio peggiore del male richiede una risposta ferma e decisa da parte di una cittadinanza risvegliata e consapevole che aumenta sempre di più grazie al lavoro di controinformazione dei pochi giornalisti indipendenti non asserviti al regime sanitario. Partecipiamo così ad una delle più grandi imprese della storia. E sui libri di storia ne parleranno, quando la veemenza degli interessi sporchi che divorano il presente si sarà placata e il mondo sarà pronto per guardarsi con lucidità e serenità alle spalle. 

 Milano, 27. 7.2021  
          Avv. Giovanni Bonomo - Diritto 24

       


 

 

 

 

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7/22/2021

Tutti vogliamo prima comprendere e poi valutare. Tranne il filosofo Galimberti

           Le persone vogliono comprendere. Anche io voglio capire, perché se capisco posso valutare. Del resto questo è il corretto approccio epistemologico nell'analisi di ogni fenomeno. Più volte ho dovuto parlare dell’opposto approccio fideistico creatosi (non solo) in Italia sui vaccini, da ultimo nel recensione a “Il dio vaccino”, di Tiziana Alterio.

  Perché questo approccio fideistico non si comprende proprio, anche se la scrittrice cerca di spiegarlo sotto l’aspetto sociologico. Penso che tutte le forze intellettuali e politiche, contrarie a questo approccio, a prescindere da che cosa pensino sui vaccini e pure se essi si siano o no vaccinati, debbano unirsi per creare un movimento di contestazione contro tale atteggiamento di non pensiero, di non riflessione, di non ragionamento. Aprire un campo di riflessione, in cui rispondere alle seguenti domande, per farne problemi politici, perché di politica si tratta, ma di quella importante e fondativa, ovvero costituzionale.

 Perché non si parla di no-vax, ma di studiosi, medici, epidemiologi, che semplicemente dissentono su tali questioni. Perché la realtà che osserviamo è che la narrazione mainstream è abbastanza irragionevole, piena di punti deboli, di incongruenze, di idee modificate dal giorno alla notte, i cui cambiamenti non vengono mai discussi né spiegati. Per questo mi stupisce - ancor di più della mancanza di spiegazioni da parte del sistema mediatico - il silenzio di intellettuali, giornalisti, giuristi, filosofi sul punto.

 Ma ora almeno interviene il filosofo Umberto Galimberti, e ciò ci tranquillizza rendendoci fiduciosi uditori e spettatori di una risposta, perché la filosofia dovrebbe assumere il ruolo di mostrare le incongruenze all’interno dello stesso monolite scientifico, che mostra, anche in superficie, se studiato, grande pluralismo, grande dibattito, idee divergenti.

 Le domande, dicevo, vengono da sé a chiunque volesse informarsi per comprendere, e sono le seguenti.

1) Il vaccino, da quello che sappiamo, non blocca il contagio e la diffusione del virus. In UK, ad esempio, dove la vaccinazione è diffusa, i contagi sono oltre 35 mila al giorno. Allora perché continuano a dire che vaccinandoci proteggiamo gli altri? Che senso ha quindi accusare chi non vuole vaccinarsi di egoismo, o discriminarlo con una legge?

2) Perché, costringere i 20enni, i 15enni alla vaccinazione? La loro probabilità di complicanze è prossima allo zero. Perché non tenerli fuori dalla vaccinazione e, nella malaugurata ipotesi di sviluppo della malattia, farli immunizzare con la guarigione dopo la terapia domiciliare, facendogli generare una risposta immunitaria naturale?

3) Se i nuovi contagiati, per ora, sono paucisintomatici, perché continuare a basare il trasferimento tra colori di zona sui contagiati e non sui ricoveri, sulle ospedalizzazioni o sulle terapie intensive?

4) Quante terapie intensive sono state fatte in questi ultimi sei mesi? Quanti protocolli di cure sono stati testati e validati, quanti metodi di cure domiciliari sono stati portati avanti, finanziati e diffusi? Fino a quando andremo avanti con la logica del lockdown?

5) Perché sottoporre l'intera popolazione ad una vaccinazione che è ancora in fase sperimentale, di cui non si conoscono gli effetti sul medio e lungo periodo? Tu obblighi le persone indirettamente a vaccinarsi e poi gli fai firmare un foglio in cui liberi lo Stato dalle responsabilità: questo è giuridicamente fondato?

6) Costituzionalmente parlando come può giustificarsi estromettere milioni di persone dalla vita sociale di un paese democratico e per di più per un vaccinazione sperimentale che non impedisce la diffusione del contagio tra le persone vaccinate?

7) Non ci avevano detto che praticare la vaccinazione di massa con i contagi ancora alti avrebbe fatto proliferare la diffusione delle varianti? Non era quello che ci dicevano tutti i virologi? Perché ora nessuno ne parla? Hanno cambiato idea? Su quali base?

8) Fino a dove uno Stato può imporre protocolli sanitari (o di qualsiasi altro genere) che limitino le libertà costituzionali basilari? Fino a dove, e fino a quando? Perché non c'è un dibattito giuridico, filosofico, su queste questioni che interessano i princìpi costituzionali fondativi della nostra Repubblica?

 Sconcertante è che, a fronte di tali domande che vengono da sé o che ci si dovrebbe porre, soprattutto se filosofi, il prof. Umberto Galimberti esordisca, in un’intervista visibile su YouTube, con le affermazioni “i no vax sono pazzi e vanno curati. Se si crede più a Medjugorje che alla scienza, come li si convince?” E inoltre “io sono per l’obbligo: per persuadere una persona è necessario che quella persona sia disposta a mettere in dubbio le proprie convinzioni. I no vax sono strampalati e anti-scientifici che si sentono però un grande club di opposizione, non sono disposti a mettere in gioco per le proprie convinzioni e mettono in pericolo gli altri”. 

Vi sembrano parole degno di un “filosofo”? Alla faccia della scienza, fondata sul dubbio e sul confronto. Scienza alla quale la filosofia è ancillare, almeno da quando il pensiero rinascimentale e poi illuministico ha fondato il SAPERE sulla conoscenza (“episteme”) e sul confronto, per la ricerca della verità contro ogni dogma o indifferenza o assenza di pensiero. 

Sembra che oggi nessuno si faccia più domande, eppure è dalla potenza discreta del domandare che progredisce la conoscenza. Per questo bisogna dissentire, sospettare, distaccarsi quando il discorso si fa troppo compatto e l’entusiasmo osannatore del “vaccino” permea la mente anche dei cosiddetti uomini di cultura. 

Io faccio parte della schiera di coloro – che mi conosce e mi legge lo sa - che scelgono di non vaccinarsi. Costoro non sono tutti fanatici, beceri e ignoranti no-vax o che sottovalutano la gravità della malattia. Si tratta solo di persone consapevoli  del fatto che, come specificato nel bugiardino del farmaco sperimentale e nella liberatoria (che tutti i vaccinandi devono sottoscrivere), siamo in presenza di una terapia genica sperimentale di una tipologia di vaccino totalmente inedita. 

Tale terapia genica preventiva si basa sull'inoculazione di DNA o di RNA messaggero nel corpo umano affinché trasportino alle cellule umane l'informazione genetica per la sintesi delle proteine Spike che, causando l'infezione, stimolano la produzione di anticorpi e quindi l'immunità. Ora non mi addentro in inutili tecnicismi. 

Voglio solo dire che fino ad oggi nessuno si è mai vaccinato in questo modo. La ragione per cui si è deciso di intraprendere una strada del tutto nuova e non ancora adeguatamente sperimentata - e ad effetti ignoti nella lunga durata - è soltanto questa: l'emergenza. In nessun caso, infatti, con la consueta tipologia di vaccini, si sarebbe potuto arrivare in tempo, perché produrli e testarli ne avrebbe richiesto più anni, né si sarebbe potuto produrne su così vasta scala. Ora, premesso tutto ciò - come risulta, lo ripeto, dallo stesso bugiardino e dalla liberatoria - , nessuno è in grado di garantire circa la sicurezza e l'effetto di tali vaccini. 

Appare allora del tutto ragionevole la reticenza a farsi “vaccinare”: è il legittimo e moralmente doveroso comportamento del cittadino informato che tenga in debito conto rischi e benefici e che metta in dubbio i secondi.   

Perché ha informazioni non solo fondamentali, ma biologicamente fondate e obiettivamente veritiere, che tutti, compreso il filosofo Galimberti, dovrebbero avere.

 Milano, 22. 7.2021

Avv. Giovanni Bonomo 

https://youtu.be/wJhPrYd5olk intervista a Umberto Galimberti



 

 

5/27/2021

Essere per il mondo. Identità digitale e profilazione.

      Abbiamo parlato dell’identità digitale, riflesso sul Web della nostra identità nel mondo reale creata per sedimentazione dei nostri passaggi in Rete (L’identità digitale tra ingegneria reputazionale e social authority – AL Assistenza Legale). Queste tracce informatiche vengono sistematicamente analizzate dagli algoritmi dei motori di ricerca. Ci si chiede se gli strumenti di tutela dei dati personali (Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016/UE), il diritto all’oblio e alla deindicizzazione bastino a preservare il nostro diritto alla privatezza. 

    Si tratta di una questione ulteriore a quella affrontata nel discorso su pluralismo informativo e libertà di informazione https://www.cam.tv/avvbonomo/blog/la-profilazione-e-la-liberta-di-informazione/NID01430E.

     La certezza indubitabile che abbiamo di noi stessi in quanto soggetti pensanti (cogito ergo sum) è data oggi dal nostro avatar digitale, a volte più ricco di pensieri (digito ergo sum) di quanto sia la nostra mente nella vita reale quotidiana. Da quando operiamo su PC connessi a Internet lasciamo una lunga scia telematica di dati personali: il nostro profilo sui social, i nostri articoli, le nostre preferenze musicali e di lettura, i nostri acquisti ricorrenti, i contatti personali, le nostre simpatie politiche, etc. tengono in vita e arricchiscono la nostra identità sociale: io già sono non solo per me stesso ma per il mondo intero. Questa è la forza del Web. O meglio, questa ne sarebbe la forza se fossero connessi sul pianeta esseri (non litigiosi ma) pensanti, ne sarebbe la forza propulsiva, con notevole incremento della creatività scientifica e artistica, verso un avanzamento evolutivo del pianeta (Oltre il diritto d’autore e i diritti proprietari – AL Assistenza Legale). 

    L’ordinamento tutela il nostro “patrimonio intellettuale, politico e sociale”, il cui possibile travisamento costituisce violazione del diritto all’identità personale protetto dall’art. 2 Cost. pure in assenza di una lesione del diritto all’onore e alla dignità. Non dimentichiamo che il diritto di accesso a Internet è costituzionalmente garantito quale manifestazione delle libertà costituzionali già riconosciute, tra le quali la manifestazione del pensiero “con ogni altro mezzo di comunicazione”, la cultura, l’istruzione; tutto per il pieno sviluppo della personalità.

      Un diritto di accesso equo e non discriminatorio, precisa il Regolamento UE 22.11.2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle “misure riguardanti l’accesso a Internet aperta”, che vuole garantire la neutralità della rete e tutelare i diritti degli utenti. Anche il nostro Ministero dell’Interno, facendo propria la “Dichiarazione dei diritti in Internet”, per una nuova cittadinanza sulla rete, elaborata dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2015, riconosce l’accesso a Internet come diritto fondamentale della persona: “Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.”  

    Si comprende come l’identità digitale sia il modello di personalità fondata sulle espressioni di vita reale, quelle tracciate e modellate da Internet e riguardanti il patrimonio di idee e azioni della persona, ma anche sugli aspetti specifici della dimensione informatica: le abitudini di acquisto, di lettura, di spostamento, la reputazione, i dati biometrici per l’identificazione tramite SPID, sistema pubblico di identità digitale che mi permette di accedere ai servizi online della P.A. La persona reale emerge nel mondo digitale.

    Si pone il problema dell’essere profilati. Si tratta di una violazione del diritto alla privatezza? Anche l’Europa mi protegge: “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale” recita l’art. 8, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

     Il Regolamento generale per la protezione dei dati, al Considerando 71, tratta della “profilazione” come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

    Però, secondo la già richiamata Dichiarazione dei diritti di Internet, “ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano”. 

    A questo proposito dobbiamo ricordare che i search engines non sono solo inconsapevoli trasportatori di dati (mere conduit), perché la Corte di giustizia, nel noto caso Google Spain (Sent. 13 maggio 2014, n. 131) ha ritenuto Google responsabile del trattamento dei dati personali in qualità di titolare del sito Internet che custodisce, “estrae” , “registra”  e “organizza”  dati personali secondo la Direttiva 95/46/CE e consente quindi a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, “di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet”.

    Mentre “profilare la persona” è un obbligo secondo le direttive europee MiFid a tutela dell’investitore per valutare l’adeguatezza, rispetto alla sua esperienza finanziaria, delle operazioni che gli vengono proposte, così non è per la profilatura dell’identità digitale della persona, nonostante nasconda pericoli più gravi e insidiosi. Di questo il legislatore europeo è pienamente consapevole. Leggiamo all’art. 22 “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che la profilatura è un trattamento automatizzato di dati personali con lo scopo di analizzare o prevedere aspetti della persona “riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

    Comprendiamo così il prezzo da pagare per l’accesso “gratuito” alla Rete: la consegna dei miei dati per una prognosi sul mio futuro, per capirmi e anticipare le mie abitudini e preferenze personali, i miei comportamenti, la mia salute, i miei spostamenti. E questo può condannarmi alla futura esclusione da notizie, lavori, relazioni, da opportunità.

    Analizzare, predire, condizionare, includere ed escludere sono tratti fondamentali di ogni tipo di controllo politico e sociale: se qualcuno ora mi include, a mia insaputa, scegliendo che cosa possa essermi proposto, qualcun altro invece mi esclude, decidendo di a cosa non posso accedere, sia in Internet che nella vita reale, analizzando il mio profilo e prevedendo i miei comportamenti.

  La mia identità digitale, poco conosciuta dalle persone a me vicine, viene invece compiutamente analizzata da quelle lontane, in una sorveglianza partecipativa fondata sul piacere dell’accesso agli infiniti contenuti della rete.

   In questo contesto maturano, nel diritto vivente delle Corti, il diritto all’oblio e alla deindicizzazione (Giornalismo digitale e “diritto all’oblio”. Gli archivi giornalistici on-line devo essere sempre aggiornati - Assistenza Legale Premium).

    Il mio patrimonio sociale si compone di una moltitudine di momenti di vita che diventano presto inattuali: vorrei eliminarli, ma sono scolpiti nel cyberspazio, che sembra propormi un diario di viaggio che mai volevo scrivere.

    I motori di ricerca, i search engines propongono sistematicamente porzioni della mia vita personale che non rivestono più alcuna importanza. Reputazione e identità personale sono coinvolte. Ma agli algoritmi dei motori di ricerca, del trascorrere del tempo non importa niente, collegano e associano inesorabilmente nomi, eventi, notizie.

    Allora rivendico il mio diritto di essere dimenticato in Internet e da Internet, di rendere non più leggibili né visibili parti della mia vita che non sono più rappresentative di me stesso, della mia persona oggi.

    A questo proposito occorre considerare che nell’attività di organizzazione e aggregazione delle informazioni già pubblicate dagli editori di siti Web, che rende accessibili agli utenti Internet una quantità maggiore di dati e in forma strutturata, il trattamento dei dati ha un carattere distinto e ulteriore rispetto all’attività svolta da tali editori. Laddove tale trattamento, alla base di una pubblicazione, incida in modo significativo (e in aggiunta all’attività degli editori di siti web), sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca è tenuto, secondo la Corte di giustizia europea, a rispettare le prescrizioni della direttiva in qualità di responsabile del trattamento dei dati.

    Non è necessario che sia danneggiato: il diritto alla cancellazione dai risultati del motore di ricerca non sussiste soltanto quando l’informazione arreca un pregiudizio all’interessato, ma anche quando non vi è più alcuna giustificazione della continua accessibilità dei dati personali. Intervenire solo sulla testata giornalistica, per la facilità di cancellazione delle informazioni contenute nell’articolo, ripreso da altri siti web, non basta e non è corretto.

    Facilitando l’accesso degli utenti di Internet a molti dati relativi ad una persona, l’attività del gestore del motore di ricerca è idonea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web. 

    Discende da quanto detto che la profilazione non deve più essere il prezzo da pagare per navigare in Intenet e accedere ad un’informazione plurale. Occorre sì prestare attenzione alle informazioni personali che si inseriscono in Rete o che vengono inserite da terzi, ma allo stesso tempo si deve essere attivi e partecipi della rivoluzione digitale che stiamo vivendo: il Web è anche strumento di personal branding e la costruzione della propria identità digitale e reputazione avviene più nel mondo digitale che in quello reale. 

    La social authority va oltre la buona reputazione e consente di promuovere la propria immagine professionale o imprenditoriale e i propri servizi o prodotti. Viviamo in un mondo di infinite possibilità cogliamole! (https://www.mondomarziale.org/un-mondo-dalle-infinite-possibilita). La nostra identità digitale può essere il sentiero per una nuova consapevolezza, per una rivoluzione anche nel modo di pensare, vivere, lavorare, condividere: realizziamo la previsione della nostra lungimirante carta costituzionale (art. 4 comma 2) e andiamo oltre. I nostri prodotti o servizi digitali possono essere distribuiti e venduti in tutto il mondo ogni giorno e, come hanno dimostrato Elon Musk e, prima di lui, Jeff Bezos e altri imprenditori di successo, produci una volta, vendi e guadagna per sempre: ogni nostra creazione, se innovativa, può farci guadagnare all’infinito. Concludo perciò con questa esortazione: noi siamo nel mondo, ma non del mondo, noi siamo per il mondo!

Milano, 27. 5.2021
Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovazione Officer – Diritto dell’informazione e dell’informatica