7/29/2026

Fine vita, la lezione francese: quando il Parlamento fa il suo mestiere


La Francia ha scelto di affrontare il fine vita con una legge organica, costruendo una procedura rigorosa, controllata e fondata sull’autodeterminazione del paziente. L’Italia, invece, continua a muoversi entro un quadro frammentario, affidato soprattutto alle pronunce della Corte costituzionale e alla legge sul consenso informato. Il confronto tra i due modelli non suggerisce una semplice imitazione, ma indica una chiara lezione di metodo: su una materia tanto delicata non possono essere i giudici a supplire indefinitamente all’inerzia della politica, serve invero una disciplina nazionale capace di fissare requisiti, tempi, garanzie, tutela dei fragili, accesso alle cure palliative e rimedi contro le resistenze amministrative.

 La Francia costruisce una legge, l’Italia continua a vivere di sentenze

 Il 15 luglio 2026 l’Assemblée nationale francese ha approvato in via definitiva la proposta di legge relativa al diritto all’aiuto a morire. Il testo è stato immediatamente sottoposto al Conseil constitutionnel e non è quindi ancora entrato in vigore, ma la scelta politica e istituzionale compiuta dalla Francia, indipendentemente dall’esito del controllo di costituzionalità, contiene già una lezione importante per l’Italia. 

 La Francia ha deciso che una materia tanto drammatica non può essere lasciata alla casualità dei procedimenti giudiziari, alle differenti interpretazioni e orientamenti o alla disponibilità economica di chi può recarsi all’estero. Ha stabilito che, quando sono coinvolte la vita, la sofferenza e la libertà personale, deve essere il Parlamento ad assumersi la responsabilità di fissare regole, limiti e garanzie.

 In altre parole, ha fatto ciò che un Parlamento dovrebbe fare: legiferare.

 Un diritto eccezionale, non una scorciatoia verso la morte

 Il modello francese non introduce un diritto indiscriminato a morire, costruisce bensì una facoltà eccezionale, sottoposta a condizioni rigorose e inserita all’interno di una procedura sanitaria controllata.

 Il testo approvato riserva l’accesso alle persone maggiorenni, di nazionalità francese oppure stabilmente e regolarmente residenti in Francia, affette da una patologia grave e incurabile che comprometta la prognosi vitale in fase avanzata o terminale. Occorre inoltre che la malattia provochi una sofferenza refrattaria ai trattamenti oppure ritenuta insopportabile dal paziente che abbia scelto di non sottoporsi più alle cure; la sola sofferenza psicologica non è sufficiente.

 Soprattutto, la volontà deve essere libera, consapevole e attuale: non basta una generica dichiarazione formulata anni prima, né può decidere un familiare al posto dell’interessato. La persona deve essere in grado di comprendere la propria condizione e di confermare personalmente la scelta.

 La regola resta l’autosomministrazione della sostanza. Invero, solo quando il paziente non sia fisicamente in grado di compiere il gesto, il farmaco può essere somministrato da un medico o da un infermiere. È una distinzione importante: la persona mantiene, fino all’ultimo momento, il controllo sulla procedura e può rinunciarvi o rinviarla.

 Una procedura, non un’autorizzazione sommaria

 La richiesta deve essere presentata personalmente a un medico e non può essere formulata o confermata attraverso una semplice televisita, il sanitario deve informare il paziente sulle condizioni cliniche, sulle possibilità terapeutiche, sull’assistenza psicologica e sull’accesso alle cure palliative.

 Segue una valutazione collegiale, alla quale partecipano più professionisti: il medico responsabile deve adottare una decisione motivata entro quindici giorni, dopo l’accoglimento è previsto un ulteriore periodo minimo di riflessione, al termine del quale il paziente deve confermare la propria volontà.

 La legge francese non contrappone quindi l’aiuto a morire alle cure palliative, al contrario, pretende che il paziente sia informato delle alternative e messo concretamente nella condizione di accedervi.

 La libertà di scegliere presuppone infatti che esistano più possibilità reali, vale a dire che non vi è autodeterminazione quando una persona chiede di morire perché è stata lasciata sola, non riceve cure adeguate o teme di diventare un peso economico e familiare.

 Anche l’obiezione di coscienza deve avere delle regole

 Il testo francese riconosce espressamente una clausola di coscienza per i professionisti sanitari, nessun medico o infermiere è obbligato a partecipare alla procedura.

 Tuttavia, il rifiuto individuale non può trasformarsi nell’ostruzionismo dell’intero sistema: il sanitario che non intenda partecipare deve comunicarlo senza ritardo e indicare professionisti disponibili. Le strutture sanitarie, dal canto loro, devono consentire l’accesso alla procedura al loro interno.

 È un equilibrio ragionevole: si tutela la coscienza del medico senza sacrificare il diritto del paziente. Perché l’obiezione di coscienza sarà anche una libertà personale, ma non può pregiudicare un’altra libertà personale, a mio parere più importante, quando è garantita da una legge.

 Il modello italiano: una disciplina nata nelle aule giudiziarie

 L’Italia si trova in una situazione molto diversa, non esiste ancora, invero, una legge organica sull’aiuto medicale a morire.

 Esiste la legge n. 219 del 2017 che riconosce il diritto al consenso informato, al rifiuto e all’interruzione dei trattamenti sanitari, disciplina le disposizioni anticipate di trattamento e consente, nei casi previsti, il ricorso alla sedazione palliativa profonda.

Esiste poi l’articolo 580 del codice penale, che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio. Su questa disposizione è intervenuta la Corte costituzionale con la storica sentenza n. 242 del 2019.

 La Consulta non ha introdotto un diritto generale alla morte assistita, ha solo individuato una circoscritta area di non punibilità per chi agevoli l’esecuzione di un proposito suicidario autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

 Le condizioni devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

 Il controverso requisito del sostegno vitale

 Il punto più problematico del sistema italiano resta la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

 Con la sentenza n. 135 del 2024 e, successivamente, con la sentenza n. 66 del 2025, la Corte costituzionale ha chiarito che non è necessario che il paziente abbia già iniziato materialmente il trattamento, è sufficiente che ne esista una necessità clinica accertata e che la persona abbia legittimamente scelto di rifiutarlo.

 Sarebbe infatti paradossale obbligare il malato a sottoporsi prima a un trattamento invasivo al solo scopo di interromperlo immediatamente dopo e poter così rientrare nei requisiti del suicidio assistito.

 La recentissima sentenza n. 152 del 2026 ha però nuovamente escluso che si possa eliminare del tutto il requisito del sostegno vitale: ha infatti ribadito che un’eventuale estensione dell’accesso anche a pazienti affetti da malattie irreversibili e intollerabili, ma non dipendenti da tali trattamenti, rientra nella discrezionalità del legislatore.

 La Corte costituzionale può fissare il limite minimo imposto dalla Costituzione, ma non può continuare all’infinito a scrivere, sentenza dopo sentenza, la legge che il Parlamento rifiuta di approvare.

 Autosomministrazione ed eutanasia non sono la stessa cosa

 Un’ulteriore differenza rispetto al testo francese riguarda il caso della persona che, pur possedendo tutti i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito, non sia fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco.

 In Francia il testo approvato consente, in tale situazione, l’intervento diretto del medico o dell’infermiere.

 In Italia la questione tocca il diverso reato di omicidio del consenziente, previsto dall’articolo 579 del codice penale. Con la sentenza n. 132 del 2025 la Corte costituzionale non ha riconosciuto una generale possibilità di somministrazione da parte di un terzo, ma ha affermato che il Servizio sanitario nazionale deve ricercare e mettere a disposizione, quando esistenti, dispositivi idonei a consentire l’autosomministrazione anche alle persone con gravissime limitazioni motorie.

 È una soluzione che tenta di preservare la distinzione giuridica tra aiuto al suicidio ed eutanasia, ma che mostra ancora una volta quanto sia insufficiente una disciplina costruita attraverso casi singoli, ricorsi cautelari e pronunce costituzionali.

 Quando il diritto cambia da Regione a Regione

 L’assenza di una legge statale ha spinto alcune Regioni a intervenire almeno sugli aspetti organizzativi e sui tempi delle procedure.

 Le leggi della Toscana e della Sardegna sono state sottoposte al giudizio della Corte costituzionale: la Consulta ne ha salvato l’impianto organizzativo generale, ma ha dichiarato illegittime diverse disposizioni che invadevano la competenza statale in materia penale, nella determinazione dei requisiti sostanziali o nella fissazione di alcuni vincoli procedurali.

 Il messaggio è chiaro: le Regioni possono organizzare i propri servizi sanitari, ma non possono sostituirsi completamente allo Stato nella disciplina di un diritto che coinvolge la vita, la libertà personale e la responsabilità penale.

 Il risultato, però, è un sistema frammentato: tempi, prassi e modalità di accesso rischiano di dipendere dal luogo di residenza, dall’azienda sanitaria competente e dalla disponibilità dei singoli professionisti. Una libertà fondamentale non può diventare una lotteria geografica.

 La legge non banalizza la morte: limita l’arbitrio

 Chi sostiene che una legge sul fine vita finirebbe per banalizzare la morte capovolge il problema.

 È l’assenza di regole a produrre arbitrarietà, è il silenzio del legislatore a costringere i malati e le loro famiglie a intraprendere procedimenti giudiziari, a rivolgersi ripetutamente alle aziende sanitarie o a cercare all’estero ciò che nel proprio Paese resta sospeso tra un divieto penale e una sentenza costituzionale.

 Legiferare non significa trasformare la morte in una prestazione sanitaria ordinaria, significa stabilire condizioni rigorose, garantire controlli indipendenti, impedire pressioni economiche o familiari, assicurare l’effettivo accesso alle cure palliative e prevedere rimedi contro l’inerzia amministrativa.

 Significa proteggere contemporaneamente l’autodeterminazione della persona e la fragilità di chi potrebbe sentirsi indotto a morire non perché lo desideri davvero, ma perché si considera inutile, costoso o abbandonato.

 La lezione per il Parlamento italiano

 Il modello francese non può essere semplicemente importato in Italia.

 Il nostro ordinamento possiede una propria architettura costituzionale, la legge n. 219 del 2017, la disciplina delle DAT, la legge sulle cure palliative, gli articoli 579 e 580 del codice penale e una giurisprudenza costituzionale ormai articolata.

 Ma la Francia offre una lezione di metodo che non può essere ignorata.

 Il Parlamento italiano dovrebbe trasformare il perimetro disegnato dalla Corte costituzionale in una disciplina generale e uniforme, dovrebbe stabilire chi accerta i requisiti, quali siano i tempi della decisione, quali rimedi spettino contro i ritardi, come sia garantito l’accesso alle cure palliative, in quale modo debbano essere protette le persone fragili e come conciliare l’obiezione di coscienza individuale con il dovere del sistema sanitario di assicurare la procedura.

 Dovrebbe inoltre decidere, assumendosene apertamente la responsabilità politica, se mantenere il requisito dei trattamenti di sostegno vitale e come regolare i casi in cui il paziente non sia fisicamente capace di autosomministrarsi il farmaco.

 Non sono decisioni che possono essere delegate per sempre ai giudici.

 Una democrazia si misura anche nell’ora più difficile

 Il fine vita non riguarda una parte politica, una religione o un’associazione, riguarda il rapporto tra lo Stato e la persona nel momento più intimo e irreversibile dell’esistenza.

 Una democrazia matura non impone a tutti la medesima idea di dignità, costruisce invece garanzie affinché nessuno sia costretto né a morire né a continuare a vivere in condizioni che, nel rispetto dei limiti costituzionali, considera incompatibili con la propria dignità.

 Fino a quando il Parlamento non interverrà, l’Italia resterà prigioniera di un paradosso: possiede una giurisprudenza costituzionale sufficiente, in alcuni casi, a evitare la condanna penale di chi presta aiuto, ma non ancora una legge capace di governare in modo uniforme, umano e trasparente la scelta più estrema dell’esistenza.

 La Francia ha scelto di assumersi questa responsabilità. L’Italia, per ora, continua a rimandarla.

 avv. Giovanni Bonomo – Exit Italia Svizzera
           Milano, 28. 7.2026

 


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