La Francia ha scelto di affrontare il fine vita con
una legge organica, costruendo una procedura rigorosa, controllata e fondata
sull’autodeterminazione del paziente. L’Italia, invece, continua a muoversi
entro un quadro frammentario, affidato soprattutto alle pronunce della Corte
costituzionale e alla legge sul consenso informato. Il confronto tra i due
modelli non suggerisce una semplice imitazione, ma indica una chiara lezione di
metodo: su una materia tanto delicata non possono essere i giudici a supplire
indefinitamente all’inerzia della politica, serve invero una disciplina
nazionale capace di fissare requisiti, tempi, garanzie, tutela dei fragili,
accesso alle cure palliative e rimedi contro le resistenze amministrative.
La Francia costruisce una legge, l’Italia continua a
vivere di sentenze
Il 15 luglio 2026 l’Assemblée
nationale francese ha approvato in via definitiva la proposta di legge
relativa al diritto all’aiuto a morire. Il testo è stato immediatamente
sottoposto al Conseil constitutionnel e non è quindi ancora
entrato in vigore, ma la scelta politica e istituzionale compiuta dalla
Francia, indipendentemente dall’esito del controllo di costituzionalità,
contiene già una lezione importante per l’Italia.
La Francia ha
deciso che una materia tanto drammatica non può essere lasciata alla casualità
dei procedimenti giudiziari, alle differenti interpretazioni e orientamenti o
alla disponibilità economica di chi può recarsi all’estero. Ha stabilito che,
quando sono coinvolte la vita, la sofferenza e la libertà personale, deve
essere il Parlamento ad assumersi la responsabilità di fissare regole, limiti e
garanzie.
In altre
parole, ha fatto ciò che un Parlamento dovrebbe fare: legiferare.
Un diritto
eccezionale, non una scorciatoia verso la morte
Il modello
francese non introduce un diritto indiscriminato a morire, costruisce bensì una
facoltà eccezionale, sottoposta a condizioni rigorose e inserita all’interno di
una procedura sanitaria controllata.
Il testo
approvato riserva l’accesso alle persone maggiorenni, di nazionalità francese
oppure stabilmente e regolarmente residenti in Francia, affette da una
patologia grave e incurabile che comprometta la prognosi vitale in fase
avanzata o terminale. Occorre inoltre che la malattia provochi una sofferenza
refrattaria ai trattamenti oppure ritenuta insopportabile dal paziente che
abbia scelto di non sottoporsi più alle cure; la sola sofferenza psicologica
non è sufficiente.
Soprattutto,
la volontà deve essere libera, consapevole e attuale: non basta una generica
dichiarazione formulata anni prima, né può decidere un familiare al posto
dell’interessato. La persona deve essere in grado di comprendere la propria
condizione e di confermare personalmente la scelta.
La regola
resta l’autosomministrazione della sostanza. Invero, solo quando il paziente
non sia fisicamente in grado di compiere il gesto, il farmaco può essere
somministrato da un medico o da un infermiere. È una distinzione importante: la
persona mantiene, fino all’ultimo momento, il controllo sulla procedura e può rinunciarvi
o rinviarla.
Una procedura,
non un’autorizzazione sommaria
La richiesta
deve essere presentata personalmente a un medico e non può essere formulata o
confermata attraverso una semplice televisita, il sanitario deve informare il
paziente sulle condizioni cliniche, sulle possibilità terapeutiche,
sull’assistenza psicologica e sull’accesso alle cure palliative.
Segue una
valutazione collegiale, alla quale partecipano più professionisti: il medico
responsabile deve adottare una decisione motivata entro quindici giorni, dopo
l’accoglimento è previsto un ulteriore periodo minimo di riflessione, al
termine del quale il paziente deve confermare la propria volontà.
La legge
francese non contrappone quindi l’aiuto a morire alle cure palliative, al
contrario, pretende che il paziente sia informato delle alternative e messo
concretamente nella condizione di accedervi.
La libertà di
scegliere presuppone infatti che esistano più possibilità reali, vale a dire
che non vi è autodeterminazione quando una persona chiede di morire perché è
stata lasciata sola, non riceve cure adeguate o teme di diventare un peso
economico e familiare.
Anche
l’obiezione di coscienza deve avere delle regole
Il testo
francese riconosce espressamente una clausola di coscienza per i professionisti
sanitari, nessun medico o infermiere è obbligato a partecipare alla procedura.
Tuttavia, il
rifiuto individuale non può trasformarsi nell’ostruzionismo dell’intero sistema:
il sanitario che non intenda partecipare deve comunicarlo senza ritardo e
indicare professionisti disponibili. Le strutture sanitarie, dal canto loro,
devono consentire l’accesso alla procedura al loro interno.
È un
equilibrio ragionevole: si tutela la coscienza del medico senza sacrificare il
diritto del paziente. Perché l’obiezione di coscienza sarà anche una libertà
personale, ma non può pregiudicare un’altra libertà personale, a mio parere più
importante, quando è garantita da una legge.
Il modello
italiano: una disciplina nata nelle aule giudiziarie
L’Italia si
trova in una situazione molto diversa, non esiste ancora, invero, una legge
organica sull’aiuto medicale a morire.
Esiste la
legge n. 219 del 2017 che riconosce il diritto al consenso informato, al
rifiuto e all’interruzione dei trattamenti sanitari, disciplina le disposizioni
anticipate di trattamento e consente, nei casi previsti, il ricorso alla
sedazione palliativa profonda.
Esiste poi
l’articolo 580 del codice penale, che punisce l’istigazione e l’aiuto al
suicidio. Su questa disposizione è intervenuta la Corte costituzionale con la
storica sentenza n. 242 del 2019.
La Consulta
non ha introdotto un diritto generale alla morte assistita, ha solo individuato
una circoscritta area di non punibilità per chi agevoli l’esecuzione di un
proposito suicidario autonomamente e liberamente formatosi da parte di una
persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche ritenute intollerabili, pienamente capace di assumere decisioni
libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Le condizioni
devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Il controverso
requisito del sostegno vitale
Il punto più
problematico del sistema italiano resta la dipendenza da trattamenti di
sostegno vitale.
Con la
sentenza n. 135 del 2024 e, successivamente, con la sentenza n. 66 del 2025, la
Corte costituzionale ha chiarito che non è necessario che il paziente abbia già
iniziato materialmente il trattamento, è sufficiente che ne esista una
necessità clinica accertata e che la persona abbia legittimamente scelto di
rifiutarlo.
Sarebbe
infatti paradossale obbligare il malato a sottoporsi prima a un trattamento
invasivo al solo scopo di interromperlo immediatamente dopo e poter così
rientrare nei requisiti del suicidio assistito.
La
recentissima sentenza n. 152 del 2026 ha però nuovamente escluso che si possa
eliminare del tutto il requisito del sostegno vitale: ha infatti ribadito che
un’eventuale estensione dell’accesso anche a pazienti affetti da malattie
irreversibili e intollerabili, ma non dipendenti da tali trattamenti, rientra
nella discrezionalità del legislatore.
La Corte costituzionale
può fissare il limite minimo imposto dalla Costituzione, ma non può continuare
all’infinito a scrivere, sentenza dopo sentenza, la legge che il Parlamento
rifiuta di approvare.
Autosomministrazione
ed eutanasia non sono la stessa cosa
Un’ulteriore
differenza rispetto al testo francese riguarda il caso della persona che, pur
possedendo tutti i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito,
non sia fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco.
In Francia il
testo approvato consente, in tale situazione, l’intervento diretto del medico o
dell’infermiere.
In Italia la
questione tocca il diverso reato di omicidio del consenziente, previsto
dall’articolo 579 del codice penale. Con la sentenza n. 132 del 2025 la Corte
costituzionale non ha riconosciuto una generale possibilità di somministrazione
da parte di un terzo, ma ha affermato che il Servizio sanitario nazionale deve
ricercare e mettere a disposizione, quando esistenti, dispositivi idonei a
consentire l’autosomministrazione anche alle persone con gravissime limitazioni
motorie.
È una
soluzione che tenta di preservare la distinzione giuridica tra aiuto al
suicidio ed eutanasia, ma che mostra ancora una volta quanto sia insufficiente
una disciplina costruita attraverso casi singoli, ricorsi cautelari e pronunce
costituzionali.
Quando il
diritto cambia da Regione a Regione
L’assenza di
una legge statale ha spinto alcune Regioni a intervenire almeno sugli aspetti
organizzativi e sui tempi delle procedure.
Le leggi della
Toscana e della Sardegna sono state sottoposte al giudizio della Corte
costituzionale: la Consulta ne ha salvato l’impianto organizzativo generale, ma
ha dichiarato illegittime diverse disposizioni che invadevano la competenza
statale in materia penale, nella determinazione dei requisiti sostanziali o
nella fissazione di alcuni vincoli procedurali.
Il messaggio è
chiaro: le Regioni possono organizzare i propri servizi sanitari, ma non
possono sostituirsi completamente allo Stato nella disciplina di un diritto che
coinvolge la vita, la libertà personale e la responsabilità penale.
Il risultato,
però, è un sistema frammentato: tempi, prassi e modalità di accesso rischiano
di dipendere dal luogo di residenza, dall’azienda sanitaria competente e dalla
disponibilità dei singoli professionisti. Una libertà fondamentale non può
diventare una lotteria geografica.
La legge non
banalizza la morte: limita l’arbitrio
Chi sostiene
che una legge sul fine vita finirebbe per banalizzare la morte capovolge il
problema.
È l’assenza di
regole a produrre arbitrarietà, è il silenzio del legislatore a costringere i
malati e le loro famiglie a intraprendere procedimenti giudiziari, a rivolgersi
ripetutamente alle aziende sanitarie o a cercare all’estero ciò che nel proprio
Paese resta sospeso tra un divieto penale e una sentenza costituzionale.
Legiferare non
significa trasformare la morte in una prestazione sanitaria ordinaria, significa
stabilire condizioni rigorose, garantire controlli indipendenti, impedire
pressioni economiche o familiari, assicurare l’effettivo accesso alle cure
palliative e prevedere rimedi contro l’inerzia amministrativa.
Significa
proteggere contemporaneamente l’autodeterminazione della persona e la fragilità
di chi potrebbe sentirsi indotto a morire non perché lo desideri davvero, ma
perché si considera inutile, costoso o abbandonato.
La lezione per
il Parlamento italiano
Il modello
francese non può essere semplicemente importato in Italia.
Il nostro
ordinamento possiede una propria architettura costituzionale, la legge n. 219
del 2017, la disciplina delle DAT, la legge sulle cure palliative, gli articoli
579 e 580 del codice penale e una giurisprudenza costituzionale ormai
articolata.
Ma la Francia
offre una lezione di metodo che non può essere ignorata.
Il Parlamento
italiano dovrebbe trasformare il perimetro disegnato dalla Corte costituzionale
in una disciplina generale e uniforme, dovrebbe stabilire chi accerta i
requisiti, quali siano i tempi della decisione, quali rimedi spettino contro i
ritardi, come sia garantito l’accesso alle cure palliative, in quale modo
debbano essere protette le persone fragili e come conciliare l’obiezione di
coscienza individuale con il dovere del sistema sanitario di assicurare la
procedura.
Dovrebbe
inoltre decidere, assumendosene apertamente la responsabilità politica, se
mantenere il requisito dei trattamenti di sostegno vitale e come regolare i
casi in cui il paziente non sia fisicamente capace di autosomministrarsi il
farmaco.
Non sono
decisioni che possono essere delegate per sempre ai giudici.
Una democrazia
si misura anche nell’ora più difficile
Il fine vita
non riguarda una parte politica, una religione o un’associazione, riguarda il
rapporto tra lo Stato e la persona nel momento più intimo e irreversibile
dell’esistenza.
Una democrazia
matura non impone a tutti la medesima idea di dignità, costruisce invece
garanzie affinché nessuno sia costretto né a morire né a continuare a vivere in
condizioni che, nel rispetto dei limiti costituzionali, considera incompatibili
con la propria dignità.
Fino a quando
il Parlamento non interverrà, l’Italia resterà prigioniera di un paradosso:
possiede una giurisprudenza costituzionale sufficiente, in alcuni casi, a
evitare la condanna penale di chi presta aiuto, ma non ancora una legge capace
di governare in modo uniforme, umano e trasparente la scelta più estrema
dell’esistenza.
La Francia ha
scelto di assumersi questa responsabilità. L’Italia, per ora, continua a
rimandarla.
avv. Giovanni
Bonomo – Exit Italia Svizzera
Milano, 28.
7.2026

Nessun commento:
Posta un commento
Se ti è piaciuto il mio articolo puoi lasciare un commento.