Sulla vicenda
di Mario Roggero mi sono già espresso in https://informautentica.blogspot.com/2026/07/roggero-la-pistola-e-il-televoto-divide.html
ma le osservazioni di alcuni miei assistiti che, pur avendomi già letto, mi
incalzano per costringermi schierarmi, mi portano a queste ulteriori
osservazioni.
Roggero subì
una rapina violenta nella propria gioielleria, alla presenza della moglie e
della figlia, è stato minacciato e costretto ad aprire la cassaforte. Chi
minimizza il terrore di quei momenti probabilmente non ha mai avuto una pistola
puntata contro.
Ma essere
stati vittime di un delitto non conferisce automaticamente il diritto di
commetterne un altro. Ed è precisamente qui che il dibattito pubblico italiano,
ormai ridotto a una gara tra tifoserie, perde il contatto con la realtà: da una
parte Roggero viene dipinto come un mostro assetato di sangue; dall’altra come
un novello Charles Bronson piemontese, interprete della giustizia che lo Stato
non avrebbe il coraggio di amministrare.
Le cose sono
più semplici e, proprio per questo, più scomode: Mario Roggero è una vittima,
ma non è un eroe.
Quando finisce la difesa e comincia la vendetta
Il 15 luglio
2026 la Corte di cassazione ha reso definitiva la condanna a quattordici anni e
nove mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento del
terzo. I fatti risalgono al 28 aprile 2021: dopo che i rapinatori erano usciti
dalla gioielleria e stavano tentando di fuggire, Roggero li inseguì all’esterno
e sparò più volte.
La distinzione
giuridica fondamentale è tutta qui: se reagisci mentre l’aggressione è in
corso, ti difendi; se insegui chi sta fuggendo e gli spari, non stai più
respingendo un’aggressione, stai punendo l’aggressore.
E in uno Stato
di diritto il cittadino può difendersi, ma non può trasformarsi
contemporaneamente in investigatore, pubblico ministero, giudice ed esecutore.
Sarebbe certamente un processo rapido, ma avrebbe qualche piccolo problema con
la Costituzione.
L’articolo 52
del Codice penale continua a richiedere il pericolo attuale di un’offesa
ingiusta e la necessità della reazione difensiva. Anche la riforma del 2019,
molto pubblicizzata come la legge del “la difesa è sempre legittima”, non ha
introdotto il diritto di sparare alle spalle di chi si sta allontanando: ha
rafforzato la tutela di chi respinge un’intrusione violenta, non ha legalizzato
la reazione ritardata in assenza del pericolo attuale per la propria vita.
La Corte
d’assise d’appello di Torino ha ritenuto che, al momento degli spari,
l’aggressione fosse “totalmente conclusa”: i rapinatori erano usciti dal
negozio e stavano salendo sull’automobile. Ha inoltre considerato smentita dai
filmati la versione secondo cui uno di loro avrebbe nuovamente puntato un’arma
contro Roggero.
Anche il
successivo racconto del presunto timore che i rapinatori avessero portato via
la moglie è stato giudicato non credibile: dalle immagini risulterebbe che
Roggero, prima di uscire, si fosse fisicamente incrociato proprio con lei.
Una
ricostruzione fantasiosa non diventa vera solo perché nasce dalla paura, e
quando si pretende di essere trasformati in simboli nazionali, qualche conto
con la verità bisogna pur farlo.
Il turbamento esiste, ma non è licenza di uccidere
Questo non
significa ignorare ciò che accade nella mente di chi subisce una rapina.
Un’aggressione
armata può provocare panico, alterazione della percezione, perdita di lucidità
e reazioni impulsive: non si può pretendere che una persona appena minacciata
ragioni con saggezza.
Vero è che il
diritto penale deve dialogare molto più seriamente con la psicologia, la
psichiatria e le neuroscienze: troppo spesso le aule giudiziarie sembrano
luoghi nei quali l’essere umano viene solo scomposto in articoli e commi.
Il turbamento deve
invero incidere sulla valutazione della condotta, sull’imputabilità,
sull’intensità del dolo e sulla determinazione della pena, deve essere
accertato, non proclamato in televisione. Occorrono perizie, dati clinici e
ricostruzioni coerenti. Non basta dire: «Ero sconvolto», soprattutto quando le
versioni fornite vengono contraddette dalle immagini.
La paura
spiega molte azioni, non necessariamente le giustifica tutte.
La “legittima difesa preventiva” è una contraddizione
Da più parti
si propone di introdurre una cosiddetta “legittima difesa preventiva”, in base
alla quale chi sorprenda un intruso nella propria abitazione o attività
commerciale dovrebbe poterlo abbattere senza ulteriori valutazioni.
L’espressione
è seducente, soprattutto dopo una rapina, ma giuridicamente è un ossimoro.
La difesa
presuppone un pericolo, se il pericolo non è ancora attuale, non è difesa: è
prevenzione armata. E se si consente al cittadino di uccidere chiunque entri
illegalmente in una proprietà, senza valutare la natura dell’intrusione, la
condotta dell’intruso e la concreta minaccia alla persona, non si sta ampliando
la legittima difesa, si sta introducendo la figura del giustiziare senza valutare
i casi concreti.
Una società
civile deve invece, oltre a tutelare il cittadino da ogni intrusione e aggressione,
impedire che il possesso di una pistola diventi una delega in bianco a decidere
chi possa continuare a vivere.
La politica dell’indignazione a giorni alterni
Resta poi la
responsabilità della politica. Da anni alcuni partiti promettono sicurezza,
certezza della pena, tutela dei commercianti e una disciplina più chiara della
legittima difesa. Quando arriva una sentenza sgradita, gli stessi partiti si
precipitano davanti alle telecamere, denunciano i magistrati, invocano la
grazia e propongono perfino candidature simboliche, cavalcando lo sdegno popolare.
È una tecnica
ormai collaudata, divide et impera, come già scritto. Ma se le leggi sono
insufficienti, il Parlamento le modifichi, se i risarcimenti imposti agli
autori di reazioni illecite vengono ritenuti sproporzionati, si elaborino
criteri più equilibrati, se i commercianti esposti alle rapine devono essere
meglio protetti, si rafforzino prevenzione, controllo del territorio,
assicurazioni e assistenza legale e psicologica.
Ma non si può
trascorrere quasi un’intera legislatura al governo e poi comportarsi, davanti
alla sentenza, come un comitato di protesta: sarebbe un po’ come
occupare il ministero protestando contro il ministro, dimenticando di essere il
ministro.
Ancor meno
credibile è l’indignazione selettiva: alcune vittime diventano bandiere
nazionali; altre scompaiono dopo poche righe di cronaca. La solidarietà
politica sembra spesso dipendere non dalla gravità del fatto, ma dalla sua
utilità elettorale.
La giustizia
che sembra cambiare, ad onta di una legge “uguale per tutti”, secondo il
passaporto della vittima o dell’aggressore.
Il crimine non ha etnia
Nel dibattito
sul caso Roggero sono riemersi anche linguaggi razzisti, generalizzazioni sugli
immigrati e fantasiose teorie secondo le quali agli stranieri verrebbe sempre
riconosciuta l’incapacità di intendere e di volere. È falso giuridicamente e
indecente civilmente.
L’incapacità
di intendere e di volere non viene concessa in base al colore della pelle, ma
deve derivare da una patologia accertata: se in qualche processo è stata
riconosciuta senza basi adeguate, si critichi quella decisione, documenti alla
mano, ma non si trasformino milioni di persone in una categoria criminale.
Un assassino
resta un assassino, qualunque sia la sua provenienza. Una vittima resta una
vittima, qualunque lingua parli. Il diritto penale giudica le condotte
individuali, non le etnie.
Una pena severa non trasforma Roggero in un innocente
Si può
ritenere la pena inflitta a Roggero eccessivamente severa: quattordici anni e
nove mesi rappresentano una porzione enorme della vita di un uomo di
settantadue anni. È legittimo domandarsi se il trauma subito, il contesto della
rapina e lo stato emotivo siano stati valutati con sufficiente profondità.
È persino
possibile sostenere una domanda di grazia per ragioni umanitarie, purché si
ricordi che la grazia non cancella il reato e non riscrive i fatti: è un atto
di clemenza, non una sentenza alternativa.
Ciò che non si
può fare è trasformare Roggero in un innocente soltanto perché la pena appare
dura: Roggero è stato vittima di una rapina feroce. Poi, secondo quanto
definitivamente accertato, ha inseguito i rapinatori e ha sparato quando il
pericolo non era più attuale.
Le due verità
possono convivere e anzi devono, se vogliamo evitare tanto il cinismo di chi
non comprende il terrore delle vittime quanto la barbarie di chi considera ogni
vendetta una forma di giustizia.
Difendersi è un diritto, vendicarsi no
Uno Stato
serio deve garantire al cittadino il diritto concreto di difendere sé stesso e
i propri familiari, deve evitare che chi reagisce durante un’aggressione venga
trattato preventivamente come un criminale, deve proteggere commercianti,
lavoratori e famiglie da ogni violenza predatoria.
Ma deve anche
conservare una linea invalicabile: quando il pericolo finisce, finisce la
difesa. Oltre quella linea comincia la giustizia privata.
E anche se può essere umanamente comprensibile,
psicologicamente spiegabile e perfino emotivamente condivisa, il farsi
giustizia da sé non può avere l’avallo di nessuna legge in uno Stato di
diritto.
Perché una
società nella quale ciascuno amministra la pena con l’arma che possiede non è
una società più sicura, è semplicemente un luogo nel quale vince chi spara per
primo.
Milano, 24.
7.2026
Avv. Giovanni Bonomo
APPLAUSI!
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