7/24/2026

Mario Roggero: vittima sì, eroe no.

Sulla vicenda di Mario Roggero mi sono già espresso in https://informautentica.blogspot.com/2026/07/roggero-la-pistola-e-il-televoto-divide.html ma le osservazioni di alcuni miei assistiti che, pur avendomi già letto, mi incalzano per costringermi schierarmi, mi portano a queste ulteriori osservazioni.

Roggero subì una rapina violenta nella propria gioielleria, alla presenza della moglie e della figlia, è stato minacciato e costretto ad aprire la cassaforte. Chi minimizza il terrore di quei momenti probabilmente non ha mai avuto una pistola puntata contro.

Ma essere stati vittime di un delitto non conferisce automaticamente il diritto di commetterne un altro. Ed è precisamente qui che il dibattito pubblico italiano, ormai ridotto a una gara tra tifoserie, perde il contatto con la realtà: da una parte Roggero viene dipinto come un mostro assetato di sangue; dall’altra come un novello Charles Bronson piemontese, interprete della giustizia che lo Stato non avrebbe il coraggio di amministrare.

Le cose sono più semplici e, proprio per questo, più scomode: Mario Roggero è una vittima, ma non è un eroe.

Quando finisce la difesa e comincia la vendetta

Il 15 luglio 2026 la Corte di cassazione ha reso definitiva la condanna a quattordici anni e nove mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento del terzo. I fatti risalgono al 28 aprile 2021: dopo che i rapinatori erano usciti dalla gioielleria e stavano tentando di fuggire, Roggero li inseguì all’esterno e sparò più volte.

La distinzione giuridica fondamentale è tutta qui: se reagisci mentre l’aggressione è in corso, ti difendi; se insegui chi sta fuggendo e gli spari, non stai più respingendo un’aggressione, stai punendo l’aggressore.

E in uno Stato di diritto il cittadino può difendersi, ma non può trasformarsi contemporaneamente in investigatore, pubblico ministero, giudice ed esecutore. Sarebbe certamente un processo rapido, ma avrebbe qualche piccolo problema con la Costituzione.

L’articolo 52 del Codice penale continua a richiedere il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la necessità della reazione difensiva. Anche la riforma del 2019, molto pubblicizzata come la legge del “la difesa è sempre legittima”, non ha introdotto il diritto di sparare alle spalle di chi si sta allontanando: ha rafforzato la tutela di chi respinge un’intrusione violenta, non ha legalizzato la reazione ritardata in assenza del pericolo attuale per la propria vita.

La Corte d’assise d’appello di Torino ha ritenuto che, al momento degli spari, l’aggressione fosse “totalmente conclusa”: i rapinatori erano usciti dal negozio e stavano salendo sull’automobile. Ha inoltre considerato smentita dai filmati la versione secondo cui uno di loro avrebbe nuovamente puntato un’arma contro Roggero.

Anche il successivo racconto del presunto timore che i rapinatori avessero portato via la moglie è stato giudicato non credibile: dalle immagini risulterebbe che Roggero, prima di uscire, si fosse fisicamente incrociato proprio con lei.

Una ricostruzione fantasiosa non diventa vera solo perché nasce dalla paura, e quando si pretende di essere trasformati in simboli nazionali, qualche conto con la verità bisogna pur farlo.

Il turbamento esiste, ma non è licenza di uccidere

Questo non significa ignorare ciò che accade nella mente di chi subisce una rapina.

Un’aggressione armata può provocare panico, alterazione della percezione, perdita di lucidità e reazioni impulsive: non si può pretendere che una persona appena minacciata ragioni con saggezza.

Vero è che il diritto penale deve dialogare molto più seriamente con la psicologia, la psichiatria e le neuroscienze: troppo spesso le aule giudiziarie sembrano luoghi nei quali l’essere umano viene solo scomposto in articoli e commi.

Il turbamento deve invero incidere sulla valutazione della condotta, sull’imputabilità, sull’intensità del dolo e sulla determinazione della pena, deve essere accertato, non proclamato in televisione. Occorrono perizie, dati clinici e ricostruzioni coerenti. Non basta dire: «Ero sconvolto», soprattutto quando le versioni fornite vengono contraddette dalle immagini.

La paura spiega molte azioni, non necessariamente le giustifica tutte.

La “legittima difesa preventiva” è una contraddizione

Da più parti si propone di introdurre una cosiddetta “legittima difesa preventiva”, in base alla quale chi sorprenda un intruso nella propria abitazione o attività commerciale dovrebbe poterlo abbattere senza ulteriori valutazioni.

L’espressione è seducente, soprattutto dopo una rapina, ma giuridicamente è un ossimoro.

La difesa presuppone un pericolo, se il pericolo non è ancora attuale, non è difesa: è prevenzione armata. E se si consente al cittadino di uccidere chiunque entri illegalmente in una proprietà, senza valutare la natura dell’intrusione, la condotta dell’intruso e la concreta minaccia alla persona, non si sta ampliando la legittima difesa, si sta introducendo la figura del giustiziare senza valutare i casi concreti.

Una società civile deve invece, oltre a tutelare il cittadino da ogni intrusione e aggressione, impedire che il possesso di una pistola diventi una delega in bianco a decidere chi possa continuare a vivere.

La politica dell’indignazione a giorni alterni

Resta poi la responsabilità della politica. Da anni alcuni partiti promettono sicurezza, certezza della pena, tutela dei commercianti e una disciplina più chiara della legittima difesa. Quando arriva una sentenza sgradita, gli stessi partiti si precipitano davanti alle telecamere, denunciano i magistrati, invocano la grazia e propongono perfino candidature simboliche, cavalcando lo sdegno popolare.

È una tecnica ormai collaudata, divide et impera, come già scritto. Ma se le leggi sono insufficienti, il Parlamento le modifichi, se i risarcimenti imposti agli autori di reazioni illecite vengono ritenuti sproporzionati, si elaborino criteri più equilibrati, se i commercianti esposti alle rapine devono essere meglio protetti, si rafforzino prevenzione, controllo del territorio, assicurazioni e assistenza legale e psicologica.

Ma non si può trascorrere quasi un’intera legislatura al governo e poi comportarsi, davanti alla sentenza, come un comitato di protesta: sarebbe un po’ come occupare il ministero protestando contro il ministro, dimenticando di essere il ministro.

Ancor meno credibile è l’indignazione selettiva: alcune vittime diventano bandiere nazionali; altre scompaiono dopo poche righe di cronaca. La solidarietà politica sembra spesso dipendere non dalla gravità del fatto, ma dalla sua utilità elettorale.

La giustizia che sembra cambiare, ad onta di una legge “uguale per tutti”, secondo il passaporto della vittima o dell’aggressore.

Il crimine non ha etnia

Nel dibattito sul caso Roggero sono riemersi anche linguaggi razzisti, generalizzazioni sugli immigrati e fantasiose teorie secondo le quali agli stranieri verrebbe sempre riconosciuta l’incapacità di intendere e di volere. È falso giuridicamente e indecente civilmente.

L’incapacità di intendere e di volere non viene concessa in base al colore della pelle, ma deve derivare da una patologia accertata: se in qualche processo è stata riconosciuta senza basi adeguate, si critichi quella decisione, documenti alla mano, ma non si trasformino milioni di persone in una categoria criminale.

Un assassino resta un assassino, qualunque sia la sua provenienza. Una vittima resta una vittima, qualunque lingua parli. Il diritto penale giudica le condotte individuali, non le etnie.

Una pena severa non trasforma Roggero in un innocente

Si può ritenere la pena inflitta a Roggero eccessivamente severa: quattordici anni e nove mesi rappresentano una porzione enorme della vita di un uomo di settantadue anni. È legittimo domandarsi se il trauma subito, il contesto della rapina e lo stato emotivo siano stati valutati con sufficiente profondità.

È persino possibile sostenere una domanda di grazia per ragioni umanitarie, purché si ricordi che la grazia non cancella il reato e non riscrive i fatti: è un atto di clemenza, non una sentenza alternativa.

Ciò che non si può fare è trasformare Roggero in un innocente soltanto perché la pena appare dura: Roggero è stato vittima di una rapina feroce. Poi, secondo quanto definitivamente accertato, ha inseguito i rapinatori e ha sparato quando il pericolo non era più attuale.

Le due verità possono convivere e anzi devono, se vogliamo evitare tanto il cinismo di chi non comprende il terrore delle vittime quanto la barbarie di chi considera ogni vendetta una forma di giustizia.

Difendersi è un diritto, vendicarsi no

Uno Stato serio deve garantire al cittadino il diritto concreto di difendere sé stesso e i propri familiari, deve evitare che chi reagisce durante un’aggressione venga trattato preventivamente come un criminale, deve proteggere commercianti, lavoratori e famiglie da ogni violenza predatoria.

Ma deve anche conservare una linea invalicabile: quando il pericolo finisce, finisce la difesa. Oltre quella linea comincia la giustizia privata.

E anche se  può essere umanamente comprensibile, psicologicamente spiegabile e perfino emotivamente condivisa, il farsi giustizia da sé non può avere l’avallo di nessuna legge in uno Stato di diritto.

Perché una società nella quale ciascuno amministra la pena con l’arma che possiede non è una società più sicura, è semplicemente un luogo nel quale vince chi spara per primo.

Milano, 24. 7.2026
          Avv. Giovanni Bonomo







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