2/09/2019

Il valore legale della Blockchain e degli smart contract


Il “decreto semplificazioni” 2019 conferisce valore legale per la blockchain e agli smart contract. La conferma ufficiale dell’inizio di una nuova era.

Vi ho parlato a più riprese della Blockchain, che nasce con il Bitcoin, e delle sue applicazioni non monetarie [1]

La tecnologia dei registri distribuiti DLT Distributed Ledger Technology, di cui la Blockchain è espressione, varca i confini delle criptovalute e apre la strada a infinite applicazioni. Si tratta di semplificare ogni attività della nostra vita che richieda una certificazione di dati.  

Torno a parlarne oggi perché, a fine gennaio di quest’anno si è dato valore legale alla Blockchain e agli smart contract, con un emendamento, approvato dal Senato, al disegno di legge sulle semplificazioni del pacchetto Stabilità 2019.

La norma inserisce, perla prima volta, nel nostro ordinamento le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di “smart contract”.

Ecco il testo della nuova norma:
Art. 2
(Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti)

1. Si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Alle informazioni e ai dati certificati attraverso tecnologie basate su registri distribuiti secondo il principio di neutralità tecnologica è attribuita la stessa validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l’uso di altre tecnologie.

A parte le ripetizioni la non brillante struttura sintattica la norma è chiara nello stabilire un primo e importante riconoscimento di tale nuova tecnologia digitale.

La possibilità di dare un valore giuridico ad una transazione che sfrutti un registro informatico distribuito, senza passare da notai o entri certificatori centrali, trova così pieno riconoscimento legale, così come anche la possibilità di eseguire in automatico un contratto che abbia lo stesso valore giuridico di un contratto tradizionale scritto e firmato.

Già un passo avanti è stata, in data 27 settembre 2018, l’adesione, con la firma del Ministro per lo Sviluppo economico e del lavoro, alla European Blockchain Partenrship intesa a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione. Non potevamo come nazione infatti restarne fuori.

L’Italia è stata uno dei primi Stati al mondo a disciplinare la firma digitale nel 1997 e siamo i precursori in Europa del sistema pubblico di identità digitale SPID. E non dimentichiamo che la tecnologia della Blockchain è già in atto nei servizi di logistica, per la tutela dei dati personali, dei servizi sanitari, della proprietà intellettuale e per la sicurezza dei registri del catasto e dell’anagrafe.

Pensiamo ora alla maggior comodità di conferire data certa ad un’opera protetta dal diritto d’autore registrandola sulla Blockchain, e all’utilità della certificazione di ogni passaggio di un prodotto della filiera agro-alimentare per proteggere il made in Italy. Per questo dicevo che la tecnologica LTD potrà anche operare a breve contro la contraffazione di prodotti tecnologici, beni di lusso e ogni altra merce.

Questo perché proprio la Blockchain e la TLD consentirà un rafforzamento dei controlli potenziandoli tramite la marcatura temporale dei prodotti, monitorando in modo sicuro ogni cambiamento di stato che ogni tipo di merce potrebbe subire.

La tecnologia blockchain o comunque tutte le tecnologie DLT sembrano essere le sole in grado di assicurare provenienza, integrità, sicurezza e immodificabilità a dati, informazioni e documenti informatici [2].

Di questo passo l’ulteriore avanzamento a cui brindare sarà l’approvazione di regole tecniche valide e uniformi a livello europeo che stabiliscano, seguendo precisi standard, quali documenti una tecnologia basata su DLT possa effettivamente certificare e garantire.

Avv. Giovanni Bonomo - Ultime-Notizie.net






[2] Ai sensi dell’art. 20 1-bis del D. Lgs. 7. 3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” il “documento informatico” soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 cod. civ. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID Agenzia per L’Italia Digitale ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. 




Nessun commento:

Posta un commento

Se ti è piaciuto il mio articolo puoi lasciare un commento.