Con sentenza 19. 8. 2024 notificatami ieri 2. 9.2024 il Tribunale di Milano Sez. I Civ. ha finalmente accolto le mie doglianze verso Google LLC e Google Ireland Limited, interveniente volontaria, per un’annosa questione di diffamazione subdola e aggravata commessa ai miei danni tramite la nota funzione “schede informative” sui nomi, che, indicati nella barra di ricerca, forniscono il risultato.
Digitando il mio nome non compare più in prima battuta il profilo di Wikipedia dell’omonimo mafioso, che ora figura almeno con la data di morte (2010), ma compare il mio profilo di Google My Business. Per molti anni una mia foto, tratta dai miei siti personali, campeggiava sopra la biografia dell’omonimo mafioso siciliano, aggravando vieppiù la diffamazione e provocandomi danni morali, prima che economici, nemmeno quantificabili, anche se in atto di citazione erano esposti in soli 200.000 Euro, ben sapendo dell’impostazione restrittiva della giurisprudenza italiana, a differenza di quella statunitense, sul quantum risarcitorio in caso di diffamazione anche di questo genere.
La causa contro Google è vinta, ma...
La mia richiesta di risarcimento ammontava in totale, calcolando i danni patrimoniali, in Euro 1.565.681,26, ma la giudice Valentina Boroni non ha riconosciuto il nesso causale tra il calo di reddito dovuto alla diffamazione (che durava dall’anno 2011!) e quindi non raggiuta la prova del conseguente calo di reddito, e nemmeno ha riconosciuto, per mancanza di prove idonee, la diffamazione di più anni, ma solo quella limitata ai tre mesi prodromici all’azione legale, con le ultime diffide e contestazioni, avviata con i colleghi avvocati Dimitri e Mattia Barbera che mi hanno lodevolmente assistito in giudizio.
Come scritto alle due ultime righe di p. 12 della sentenza “in seguito alla segnalazione dell’erronea associazione da parte dell’odierno attore, la fotografia dell’avvocato Bonomo è stata rimossa dopo tre mesi, nel mese di marzo 2021”. E inoltre (inizio p. 13): “Si deve altresì evidenziare che, in seguito, la funzione ‘Schede informative’ ha nuovamente associato erroneamente l’immagine dell’attore alla biografia dell’omonimo mafioso, rendendo necessaria, nel mese di novembre 2021, una nuova segnalazione da parte dell’avv. Bonomo”.
La vicenda ha dell’incredibile e del surreale e non mi interessa ora ricercare la regia occulta di chi voleva annientarmi, tramite Google e usando Wikipedia, sul piano professionale e personale, anche perché nella storia dell’uomo i liberi pensatori e ora i giornalisti indipendenti, come il sottoscritto (che non fa solo l’avvocato), vengono sempre perseguitati, e molti, più brillanti e meritevoli di me, ne hanno subite di più.
Certamente i danni morali e le mortificazioni hanno lasciato il segno, forse anche nel mio carattere, che resta comunque sempre improntato alla bonomia e alla compassione oltre allo spirito di servizio verso i più deboli, anche in memoria dell’illustre e compianto genitore avv. Aldo Bonomo. E in qualità di giurista non posso che mettere in rilievo, come mio solito, i punti di diritto di tale pronuncia, la quale può considerarsi per certi versi pioneristica in tema di responsabilità del provider nell’attuale nuova era dominata dagli algoritmi e dalla Intelligenza Artificiale.
Google non può nascondersi, per esonerarsi da responsabilità da diffamazione o altre nefandezze digitali, dietro un preteso ruolo di caching provider o dietro servizi automatizzati o algoritmi di A.I. ingovernabili; ha invero il dovere, pur essendo un intermediario di informazioni ricevute da terzi, di eliminare, con ogni mezzo, ogni dato errato soprattutto se lesivo della dignità, dell’onore e della reputazione di una persona, anche correggendo i propri algoritmi di ricerca.
Alla pag. 12 della sentenza: “il soggetto fornitore del servizio ‘Google Search’ è tenuto a impostare le proprie attività di selezione dei contenuti in modo da individuare le informazioni più pertinenti, a fornire una tempestiva assistenza per l’eliminazione di elementi che possano risultare lesivi di diritti altrui e a correggere i propri algoritmi di ricerca in modo da evitare che si ripropongano erronei abbinamenti tra informazioni.”
Appare invece criticabile la sentenza laddove, pur riconoscendo le gravi “ricadute negative sulla reputazione dell’attore (…) anche alla luce della collocazione del contenuto lesivo che compariva in una posizione di rilievo su Google ogni qualvolta di digitasse sul motore di ricerca il nome dell’attore” (pag. 13 in fine) continua con “tuttavia costituiscono elementi incidenti in senso riduttivo sulla portata del pregiudizio l’assente risonanza delle informazioni ricavabili dall’erronea associazione (non essendo stato fornito dall’attore alcun elemento in tal senso) e la breve durata dei periodi in cui è stata visibile l’associazione oggetto di causa (tre mesi per il primo abbinamento e pochi giorni per il secondo.” (!!!).
In verità in atto di citazione erano indicati, oltre che più testimoni, anche i gravi indizi, precisi gravi e concordanti, pure a livello informatico, che riconducevano alla diffamazione continuativa e ininterrotta risalente all’anno 2011: la causa avrebbe dovuto quindi proseguire, più correttamente, in istruttoria.
E tale limitato lasso temporale è stato ritenuto inidoneo, dalla giudice, a “giustificare una perdita di clientela e il conseguente danno patrimoniale lamentato dall’attore” con la conseguente, anche per non riconosciuto nesso causale, insussistenza di alcun danno patrimoniale (p. 14), venendo liquidato il solo pregiudizio subito alla reputazione, ritenuto “di media entità” e quantificato in Euro 15.000 (!!!).
Una sentenza quindi vittoriosa in linea di diritto e di principio, ma del tutto criticabile nel merito, avendo riconosciuto un risarcimento risibile. Del resto su come va la giustizia in Italia meglio non allinearsi al solito coro, mostrando rispetto ad una giudice che, in cuor suo, ha fatto del suo meglio.
Milano,
3. 9.2024
Avv.
Giovanni Bonomo
Sentenza G. Bonomo v. Google
https://drive.google.com/file/d/1vaky_gAXTi-TtCJxoEevli9FqTtuZdGd/view (scaricabile a questo link)
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