7/29/2026

Fine vita, la lezione francese: quando il Parlamento fa il suo mestiere


La Francia ha scelto di affrontare il fine vita con una legge organica, costruendo una procedura rigorosa, controllata e fondata sull’autodeterminazione del paziente. L’Italia, invece, continua a muoversi entro un quadro frammentario, affidato soprattutto alle pronunce della Corte costituzionale e alla legge sul consenso informato. Il confronto tra i due modelli non suggerisce una semplice imitazione, ma indica una chiara lezione di metodo: su una materia tanto delicata non possono essere i giudici a supplire indefinitamente all’inerzia della politica, serve invero una disciplina nazionale capace di fissare requisiti, tempi, garanzie, tutela dei fragili, accesso alle cure palliative e rimedi contro le resistenze amministrative.

 La Francia costruisce una legge, l’Italia continua a vivere di sentenze

 Il 15 luglio 2026 l’Assemblée nationale francese ha approvato in via definitiva la proposta di legge relativa al diritto all’aiuto a morire. Il testo è stato immediatamente sottoposto al Conseil constitutionnel e non è quindi ancora entrato in vigore, ma la scelta politica e istituzionale compiuta dalla Francia, indipendentemente dall’esito del controllo di costituzionalità, contiene già una lezione importante per l’Italia. 

 La Francia ha deciso che una materia tanto drammatica non può essere lasciata alla casualità dei procedimenti giudiziari, alle differenti interpretazioni e orientamenti o alla disponibilità economica di chi può recarsi all’estero. Ha stabilito che, quando sono coinvolte la vita, la sofferenza e la libertà personale, deve essere il Parlamento ad assumersi la responsabilità di fissare regole, limiti e garanzie.

 In altre parole, ha fatto ciò che un Parlamento dovrebbe fare: legiferare.

 Un diritto eccezionale, non una scorciatoia verso la morte

 Il modello francese non introduce un diritto indiscriminato a morire, costruisce bensì una facoltà eccezionale, sottoposta a condizioni rigorose e inserita all’interno di una procedura sanitaria controllata.

 Il testo approvato riserva l’accesso alle persone maggiorenni, di nazionalità francese oppure stabilmente e regolarmente residenti in Francia, affette da una patologia grave e incurabile che comprometta la prognosi vitale in fase avanzata o terminale. Occorre inoltre che la malattia provochi una sofferenza refrattaria ai trattamenti oppure ritenuta insopportabile dal paziente che abbia scelto di non sottoporsi più alle cure; la sola sofferenza psicologica non è sufficiente.

 Soprattutto, la volontà deve essere libera, consapevole e attuale: non basta una generica dichiarazione formulata anni prima, né può decidere un familiare al posto dell’interessato. La persona deve essere in grado di comprendere la propria condizione e di confermare personalmente la scelta.

 La regola resta l’autosomministrazione della sostanza. Invero, solo quando il paziente non sia fisicamente in grado di compiere il gesto, il farmaco può essere somministrato da un medico o da un infermiere. È una distinzione importante: la persona mantiene, fino all’ultimo momento, il controllo sulla procedura e può rinunciarvi o rinviarla.

 Una procedura, non un’autorizzazione sommaria

 La richiesta deve essere presentata personalmente a un medico e non può essere formulata o confermata attraverso una semplice televisita, il sanitario deve informare il paziente sulle condizioni cliniche, sulle possibilità terapeutiche, sull’assistenza psicologica e sull’accesso alle cure palliative.

 Segue una valutazione collegiale, alla quale partecipano più professionisti: il medico responsabile deve adottare una decisione motivata entro quindici giorni, dopo l’accoglimento è previsto un ulteriore periodo minimo di riflessione, al termine del quale il paziente deve confermare la propria volontà.

 La legge francese non contrappone quindi l’aiuto a morire alle cure palliative, al contrario, pretende che il paziente sia informato delle alternative e messo concretamente nella condizione di accedervi.

 La libertà di scegliere presuppone infatti che esistano più possibilità reali, vale a dire che non vi è autodeterminazione quando una persona chiede di morire perché è stata lasciata sola, non riceve cure adeguate o teme di diventare un peso economico e familiare.

 Anche l’obiezione di coscienza deve avere delle regole

 Il testo francese riconosce espressamente una clausola di coscienza per i professionisti sanitari, nessun medico o infermiere è obbligato a partecipare alla procedura.

 Tuttavia, il rifiuto individuale non può trasformarsi nell’ostruzionismo dell’intero sistema: il sanitario che non intenda partecipare deve comunicarlo senza ritardo e indicare professionisti disponibili. Le strutture sanitarie, dal canto loro, devono consentire l’accesso alla procedura al loro interno.

 È un equilibrio ragionevole: si tutela la coscienza del medico senza sacrificare il diritto del paziente. Perché l’obiezione di coscienza sarà anche una libertà personale, ma non può pregiudicare un’altra libertà personale, a mio parere più importante, quando è garantita da una legge.

 Il modello italiano: una disciplina nata nelle aule giudiziarie

 L’Italia si trova in una situazione molto diversa, non esiste ancora, invero, una legge organica sull’aiuto medicale a morire.

 Esiste la legge n. 219 del 2017 che riconosce il diritto al consenso informato, al rifiuto e all’interruzione dei trattamenti sanitari, disciplina le disposizioni anticipate di trattamento e consente, nei casi previsti, il ricorso alla sedazione palliativa profonda.

Esiste poi l’articolo 580 del codice penale, che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio. Su questa disposizione è intervenuta la Corte costituzionale con la storica sentenza n. 242 del 2019.

 La Consulta non ha introdotto un diritto generale alla morte assistita, ha solo individuato una circoscritta area di non punibilità per chi agevoli l’esecuzione di un proposito suicidario autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

 Le condizioni devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

 Il controverso requisito del sostegno vitale

 Il punto più problematico del sistema italiano resta la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

 Con la sentenza n. 135 del 2024 e, successivamente, con la sentenza n. 66 del 2025, la Corte costituzionale ha chiarito che non è necessario che il paziente abbia già iniziato materialmente il trattamento, è sufficiente che ne esista una necessità clinica accertata e che la persona abbia legittimamente scelto di rifiutarlo.

 Sarebbe infatti paradossale obbligare il malato a sottoporsi prima a un trattamento invasivo al solo scopo di interromperlo immediatamente dopo e poter così rientrare nei requisiti del suicidio assistito.

 La recentissima sentenza n. 152 del 2026 ha però nuovamente escluso che si possa eliminare del tutto il requisito del sostegno vitale: ha infatti ribadito che un’eventuale estensione dell’accesso anche a pazienti affetti da malattie irreversibili e intollerabili, ma non dipendenti da tali trattamenti, rientra nella discrezionalità del legislatore.

 La Corte costituzionale può fissare il limite minimo imposto dalla Costituzione, ma non può continuare all’infinito a scrivere, sentenza dopo sentenza, la legge che il Parlamento rifiuta di approvare.

 Autosomministrazione ed eutanasia non sono la stessa cosa

 Un’ulteriore differenza rispetto al testo francese riguarda il caso della persona che, pur possedendo tutti i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito, non sia fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco.

 In Francia il testo approvato consente, in tale situazione, l’intervento diretto del medico o dell’infermiere.

 In Italia la questione tocca il diverso reato di omicidio del consenziente, previsto dall’articolo 579 del codice penale. Con la sentenza n. 132 del 2025 la Corte costituzionale non ha riconosciuto una generale possibilità di somministrazione da parte di un terzo, ma ha affermato che il Servizio sanitario nazionale deve ricercare e mettere a disposizione, quando esistenti, dispositivi idonei a consentire l’autosomministrazione anche alle persone con gravissime limitazioni motorie.

 È una soluzione che tenta di preservare la distinzione giuridica tra aiuto al suicidio ed eutanasia, ma che mostra ancora una volta quanto sia insufficiente una disciplina costruita attraverso casi singoli, ricorsi cautelari e pronunce costituzionali.

 Quando il diritto cambia da Regione a Regione

 L’assenza di una legge statale ha spinto alcune Regioni a intervenire almeno sugli aspetti organizzativi e sui tempi delle procedure.

 Le leggi della Toscana e della Sardegna sono state sottoposte al giudizio della Corte costituzionale: la Consulta ne ha salvato l’impianto organizzativo generale, ma ha dichiarato illegittime diverse disposizioni che invadevano la competenza statale in materia penale, nella determinazione dei requisiti sostanziali o nella fissazione di alcuni vincoli procedurali.

 Il messaggio è chiaro: le Regioni possono organizzare i propri servizi sanitari, ma non possono sostituirsi completamente allo Stato nella disciplina di un diritto che coinvolge la vita, la libertà personale e la responsabilità penale.

 Il risultato, però, è un sistema frammentato: tempi, prassi e modalità di accesso rischiano di dipendere dal luogo di residenza, dall’azienda sanitaria competente e dalla disponibilità dei singoli professionisti. Una libertà fondamentale non può diventare una lotteria geografica.

 La legge non banalizza la morte: limita l’arbitrio

 Chi sostiene che una legge sul fine vita finirebbe per banalizzare la morte capovolge il problema.

 È l’assenza di regole a produrre arbitrarietà, è il silenzio del legislatore a costringere i malati e le loro famiglie a intraprendere procedimenti giudiziari, a rivolgersi ripetutamente alle aziende sanitarie o a cercare all’estero ciò che nel proprio Paese resta sospeso tra un divieto penale e una sentenza costituzionale.

 Legiferare non significa trasformare la morte in una prestazione sanitaria ordinaria, significa stabilire condizioni rigorose, garantire controlli indipendenti, impedire pressioni economiche o familiari, assicurare l’effettivo accesso alle cure palliative e prevedere rimedi contro l’inerzia amministrativa.

 Significa proteggere contemporaneamente l’autodeterminazione della persona e la fragilità di chi potrebbe sentirsi indotto a morire non perché lo desideri davvero, ma perché si considera inutile, costoso o abbandonato.

 La lezione per il Parlamento italiano

 Il modello francese non può essere semplicemente importato in Italia.

 Il nostro ordinamento possiede una propria architettura costituzionale, la legge n. 219 del 2017, la disciplina delle DAT, la legge sulle cure palliative, gli articoli 579 e 580 del codice penale e una giurisprudenza costituzionale ormai articolata.

 Ma la Francia offre una lezione di metodo che non può essere ignorata.

 Il Parlamento italiano dovrebbe trasformare il perimetro disegnato dalla Corte costituzionale in una disciplina generale e uniforme, dovrebbe stabilire chi accerta i requisiti, quali siano i tempi della decisione, quali rimedi spettino contro i ritardi, come sia garantito l’accesso alle cure palliative, in quale modo debbano essere protette le persone fragili e come conciliare l’obiezione di coscienza individuale con il dovere del sistema sanitario di assicurare la procedura.

 Dovrebbe inoltre decidere, assumendosene apertamente la responsabilità politica, se mantenere il requisito dei trattamenti di sostegno vitale e come regolare i casi in cui il paziente non sia fisicamente capace di autosomministrarsi il farmaco.

 Non sono decisioni che possono essere delegate per sempre ai giudici.

 Una democrazia si misura anche nell’ora più difficile

 Il fine vita non riguarda una parte politica, una religione o un’associazione, riguarda il rapporto tra lo Stato e la persona nel momento più intimo e irreversibile dell’esistenza.

 Una democrazia matura non impone a tutti la medesima idea di dignità, costruisce invece garanzie affinché nessuno sia costretto né a morire né a continuare a vivere in condizioni che, nel rispetto dei limiti costituzionali, considera incompatibili con la propria dignità.

 Fino a quando il Parlamento non interverrà, l’Italia resterà prigioniera di un paradosso: possiede una giurisprudenza costituzionale sufficiente, in alcuni casi, a evitare la condanna penale di chi presta aiuto, ma non ancora una legge capace di governare in modo uniforme, umano e trasparente la scelta più estrema dell’esistenza.

 La Francia ha scelto di assumersi questa responsabilità. L’Italia, per ora, continua a rimandarla.

 avv. Giovanni Bonomo – Exit Italia Svizzera
           Milano, 28. 7.2026

 


7/24/2026

Mario Roggero: vittima sì, eroe no.

Sulla vicenda di Mario Roggero mi sono già espresso in https://informautentica.blogspot.com/2026/07/roggero-la-pistola-e-il-televoto-divide.html ma le osservazioni di alcuni miei assistiti che, pur avendomi già letto, mi incalzano per costringermi schierarmi, mi portano a queste ulteriori osservazioni.

Roggero subì una rapina violenta nella propria gioielleria, alla presenza della moglie e della figlia, è stato minacciato e costretto ad aprire la cassaforte. Chi minimizza il terrore di quei momenti probabilmente non ha mai avuto una pistola puntata contro.

Ma essere stati vittime di un delitto non conferisce automaticamente il diritto di commetterne un altro. Ed è precisamente qui che il dibattito pubblico italiano, ormai ridotto a una gara tra tifoserie, perde il contatto con la realtà: da una parte Roggero viene dipinto come un mostro assetato di sangue; dall’altra come un novello Charles Bronson piemontese, interprete della giustizia che lo Stato non avrebbe il coraggio di amministrare.

Le cose sono più semplici e, proprio per questo, più scomode: Mario Roggero è una vittima, ma non è un eroe.

Quando finisce la difesa e comincia la vendetta

Il 15 luglio 2026 la Corte di cassazione ha reso definitiva la condanna a quattordici anni e nove mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento del terzo. I fatti risalgono al 28 aprile 2021: dopo che i rapinatori erano usciti dalla gioielleria e stavano tentando di fuggire, Roggero li inseguì all’esterno e sparò più volte.

La distinzione giuridica fondamentale è tutta qui: se reagisci mentre l’aggressione è in corso, ti difendi; se insegui chi sta fuggendo e gli spari, non stai più respingendo un’aggressione, stai punendo l’aggressore.

E in uno Stato di diritto il cittadino può difendersi, ma non può trasformarsi contemporaneamente in investigatore, pubblico ministero, giudice ed esecutore. Sarebbe certamente un processo rapido, ma avrebbe qualche piccolo problema con la Costituzione.

L’articolo 52 del Codice penale continua a richiedere il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la necessità della reazione difensiva. Anche la riforma del 2019, molto pubblicizzata come la legge del “la difesa è sempre legittima”, non ha introdotto il diritto di sparare alle spalle di chi si sta allontanando: ha rafforzato la tutela di chi respinge un’intrusione violenta, non ha legalizzato la reazione ritardata in assenza del pericolo attuale per la propria vita.

La Corte d’assise d’appello di Torino ha ritenuto che, al momento degli spari, l’aggressione fosse “totalmente conclusa”: i rapinatori erano usciti dal negozio e stavano salendo sull’automobile. Ha inoltre considerato smentita dai filmati la versione secondo cui uno di loro avrebbe nuovamente puntato un’arma contro Roggero.

Anche il successivo racconto del presunto timore che i rapinatori avessero portato via la moglie è stato giudicato non credibile: dalle immagini risulterebbe che Roggero, prima di uscire, si fosse fisicamente incrociato proprio con lei.

Una ricostruzione fantasiosa non diventa vera solo perché nasce dalla paura, e quando si pretende di essere trasformati in simboli nazionali, qualche conto con la verità bisogna pur farlo.

Il turbamento esiste, ma non è licenza di uccidere

Questo non significa ignorare ciò che accade nella mente di chi subisce una rapina.

Un’aggressione armata può provocare panico, alterazione della percezione, perdita di lucidità e reazioni impulsive: non si può pretendere che una persona appena minacciata ragioni con saggezza.

Vero è che il diritto penale deve dialogare molto più seriamente con la psicologia, la psichiatria e le neuroscienze: troppo spesso le aule giudiziarie sembrano luoghi nei quali l’essere umano viene solo scomposto in articoli e commi.

Il turbamento deve invero incidere sulla valutazione della condotta, sull’imputabilità, sull’intensità del dolo e sulla determinazione della pena, deve essere accertato, non proclamato in televisione. Occorrono perizie, dati clinici e ricostruzioni coerenti. Non basta dire: «Ero sconvolto», soprattutto quando le versioni fornite vengono contraddette dalle immagini.

La paura spiega molte azioni, non necessariamente le giustifica tutte.

La “legittima difesa preventiva” è una contraddizione

Da più parti si propone di introdurre una cosiddetta “legittima difesa preventiva”, in base alla quale chi sorprenda un intruso nella propria abitazione o attività commerciale dovrebbe poterlo abbattere senza ulteriori valutazioni.

L’espressione è seducente, soprattutto dopo una rapina, ma giuridicamente è un ossimoro.

La difesa presuppone un pericolo, se il pericolo non è ancora attuale, non è difesa: è prevenzione armata. E se si consente al cittadino di uccidere chiunque entri illegalmente in una proprietà, senza valutare la natura dell’intrusione, la condotta dell’intruso e la concreta minaccia alla persona, non si sta ampliando la legittima difesa, si sta introducendo la figura del giustiziare senza valutare i casi concreti.

Una società civile deve invece, oltre a tutelare il cittadino da ogni intrusione e aggressione, impedire che il possesso di una pistola diventi una delega in bianco a decidere chi possa continuare a vivere.

La politica dell’indignazione a giorni alterni

Resta poi la responsabilità della politica. Da anni alcuni partiti promettono sicurezza, certezza della pena, tutela dei commercianti e una disciplina più chiara della legittima difesa. Quando arriva una sentenza sgradita, gli stessi partiti si precipitano davanti alle telecamere, denunciano i magistrati, invocano la grazia e propongono perfino candidature simboliche, cavalcando lo sdegno popolare.

È una tecnica ormai collaudata, divide et impera, come già scritto. Ma se le leggi sono insufficienti, il Parlamento le modifichi, se i risarcimenti imposti agli autori di reazioni illecite vengono ritenuti sproporzionati, si elaborino criteri più equilibrati, se i commercianti esposti alle rapine devono essere meglio protetti, si rafforzino prevenzione, controllo del territorio, assicurazioni e assistenza legale e psicologica.

Ma non si può trascorrere quasi un’intera legislatura al governo e poi comportarsi, davanti alla sentenza, come un comitato di protesta: sarebbe un po’ come occupare il ministero protestando contro il ministro, dimenticando di essere il ministro.

Ancor meno credibile è l’indignazione selettiva: alcune vittime diventano bandiere nazionali; altre scompaiono dopo poche righe di cronaca. La solidarietà politica sembra spesso dipendere non dalla gravità del fatto, ma dalla sua utilità elettorale.

La giustizia che sembra cambiare, ad onta di una legge “uguale per tutti”, secondo il passaporto della vittima o dell’aggressore.

Il crimine non ha etnia

Nel dibattito sul caso Roggero sono riemersi anche linguaggi razzisti, generalizzazioni sugli immigrati e fantasiose teorie secondo le quali agli stranieri verrebbe sempre riconosciuta l’incapacità di intendere e di volere. È falso giuridicamente e indecente civilmente.

L’incapacità di intendere e di volere non viene concessa in base al colore della pelle, ma deve derivare da una patologia accertata: se in qualche processo è stata riconosciuta senza basi adeguate, si critichi quella decisione, documenti alla mano, ma non si trasformino milioni di persone in una categoria criminale.

Un assassino resta un assassino, qualunque sia la sua provenienza. Una vittima resta una vittima, qualunque lingua parli. Il diritto penale giudica le condotte individuali, non le etnie.

Una pena severa non trasforma Roggero in un innocente

Si può ritenere la pena inflitta a Roggero eccessivamente severa: quattordici anni e nove mesi rappresentano una porzione enorme della vita di un uomo di settantadue anni. È legittimo domandarsi se il trauma subito, il contesto della rapina e lo stato emotivo siano stati valutati con sufficiente profondità.

È persino possibile sostenere una domanda di grazia per ragioni umanitarie, purché si ricordi che la grazia non cancella il reato e non riscrive i fatti: è un atto di clemenza, non una sentenza alternativa.

Ciò che non si può fare è trasformare Roggero in un innocente soltanto perché la pena appare dura: Roggero è stato vittima di una rapina feroce. Poi, secondo quanto definitivamente accertato, ha inseguito i rapinatori e ha sparato quando il pericolo non era più attuale.

Le due verità possono convivere e anzi devono, se vogliamo evitare tanto il cinismo di chi non comprende il terrore delle vittime quanto la barbarie di chi considera ogni vendetta una forma di giustizia.

Difendersi è un diritto, vendicarsi no

Uno Stato serio deve garantire al cittadino il diritto concreto di difendere sé stesso e i propri familiari, deve evitare che chi reagisce durante un’aggressione venga trattato preventivamente come un criminale, deve proteggere commercianti, lavoratori e famiglie da ogni violenza predatoria.

Ma deve anche conservare una linea invalicabile: quando il pericolo finisce, finisce la difesa. Oltre quella linea comincia la giustizia privata.

E anche se  può essere umanamente comprensibile, psicologicamente spiegabile e perfino emotivamente condivisa, il farsi giustizia da sé non può avere l’avallo di nessuna legge in uno Stato di diritto.

Perché una società nella quale ciascuno amministra la pena con l’arma che possiede non è una società più sicura, è semplicemente un luogo nel quale vince chi spara per primo.

Milano, 24. 7.2026
          Avv. Giovanni Bonomo







3/11/2026

La guerra globale e il silenzio della coscienza pubblica

     Stiamo entrando in una fase storica in cui conflitti militari, tensioni geopolitiche, guerre economiche, battaglie informative e competizione tecnologica si intrecciano in un unico scenario globale che può essere definito come la prima guerra civile planetaria. Paradossalmente, proprio mentre le informazioni circolano in tempo reale e le crisi si moltiplicano sotto i nostri occhi, la coscienza pubblica appare sempre più disorientata e passiva, oscillando tra indignazioni selettive e silenzi improvvisi. Comprendere questa apparente anestesia dell’opinione pubblica, in un mondo dove il potere si esercita anche attraverso infrastrutture tecnologiche, algoritmi e narrazioni strategiche, diventa oggi una delle chiavi essenziali per interpretare il nostro tempo. 

         Il vero problema non sono le élite che recitano il proprio copione. Il vero problema è il pubblico che applaude. 

Perché non mi riferisco solo alla von der Leyen, a Merz, a Macron, alla Kallas, a Tajani. La loro ipocrisia diplomatica, i doppi standard, la retorica che cambia registro a seconda delle convenienze geopolitiche non sono una sorpresa. Non perché siano accettabili, ma perché sono perfettamente spiegabili. Chi occupa certe posizioni non risponde realmente agli elettori, ma a quella rete di poteri politici, finanziari e industriali che ne rende possibile l’ascesa e ne delimita i margini d’azione.

Mi riferisco invero a quella parte di opinione pubblica - cittadini, elettori, commentatori seriali dei social - che si trasforma spontaneamente nel coro volontario dell’ipocrisia sistemica. Un coro che amplifica narrazioni selettive, che si indigna quando la regia lo richiede e che dimentica con la stessa velocità quando la sceneggiatura cambia. 

Quando scorrono davanti ai nostri occhi le immagini provenienti da Teheran o da Beirut, quando quartieri interi vengono ridotti a distese di macerie, quando le cifre dei civili coinvolti — e dei bambini — riempiono le statistiche umanitarie, quando infrastrutture vitali vengono colpite generando disastri ambientali e ondate di profughi, è inevitabile porsi alcune domande tanto semplici quanto scomode. 

Dove sono le associazioni umanitarie che fino a ieri invocavano sanzioni universali per ogni violazione dei diritti civili? Dove sono gli attivisti climatici che imbrattavano opere d’arte per denunciare le emissioni delle utilitarie europee? Dove sono i movimenti che riempivano piazze e talk show con appelli accorati alla coscienza civile globale? 

Quando le devastazioni provengono da potenze considerate “alleate”, il silenzio diventa improvvisamente assordante. È il meccanismo della morale geopolitica selettiva: i diritti umani sono sacri, ma non ovunque; l’indignazione è doverosa, ma solo quando politicamente conveniente. 

Questo fenomeno non nasce dal nulla. È il risultato di una lunga pedagogia culturale che ha progressivamente trasformato molte battaglie civili - spesso nobili nella loro origine - in strumenti narrativi funzionali agli equilibri del potere globale. 

Ed è proprio per questo che invito alla prudenza quando vengono proposte iniziative dall’apparenza impeccabile, come la cosiddetta “educazione affettiva nelle scuole”. 

L’idea di promuovere relazioni umane più consapevoli e rispettose è, naturalmente, condivisibile. Ma la storia recente ci insegna che formule linguistiche apparentemente innocue possono talvolta nascondere meccanismi di ingegneria culturale. Lo abbiamo già visto con alcune architetture normative dell’Unione Europea, come il Digital Services Act, dove la lotta alla disinformazione rischia - se non vigilata con attenzione - di trasformarsi in una sofisticata forma di controllo del discorso pubblico. 

La politica contemporanea ha sviluppato un’abilità singolare: chiamare “protezione” ciò che assomiglia sempre più al controllo e chiamare “educazione” ciò che talvolta rischia di diventare conformismo cognitivo. 

Naturalmente, chi solleva queste questioni viene spesso liquidato con l’etichetta rassicurante di “complottista”. È un espediente retorico molto efficace: permette di evitare discussioni scomode senza affrontare gli argomenti. 

E tuttavia molte tesi considerate complottiste hanno mostrato, col tempo, una curiosa tendenza ad avvicinarsi alla realtà. Forse perché stiamo attraversando un passaggio storico di portata radicale.

Potremmo essere entrati, quasi senza accorgercene, nella prima guerra civile planetaria. 

Non necessariamente una guerra tradizionale fatta di fronti chiaramente delineati e dichiarazioni ufficiali, ma una condizione permanente di conflitto sistemico: economico, informativo, tecnologico e militare. Una guerra diffusa che attraversa confini, piattaforme digitali, catene energetiche e infrastrutture strategiche. 

La cosa più sorprendente non è la guerra. Le guerre accompagnano da sempre la storia umana. La cosa più sorprendente è la disorientata passività della coscienza pubblica. 

Non mancano le informazioni: le immagini viaggiano in tempo reale, i dati circolano, le analisi si moltiplicano. Ciò che sembra mancare è la capacità collettiva di interpretarle. Partiti e giornali discutono del prezzo dei carburanti. Qualcuno si avventura nella descrizione degli schieramenti geopolitici. Ma raramente qualcuno osa pronunciare la verità più inquietante: la nostra epoca è entrata in una fase di trasformazione irreversibile. 

La guerra non è qualcosa che potrebbe arrivare. La guerra è già iniziata. E tuttavia non sappiamo nemmeno come chiamarla. 

Non sappiamo se sia il risultato della ricerca convulsa di un nuovo ordine mondiale oppure l’espressione più brutale della volontà di potenza delle grandi potenze tecnologiche e militari. E soprattutto non sappiamo chi stia realmente conducendo questa guerra. È ancora il prodotto di decisioni umane? 

Oppure è l’effetto di sistemi decisionali sempre più automatizzati: modelli predittivi, algoritmi strategici, intelligenze artificiali progettate per ottimizzare obiettivi geopolitici? Una macchina può calcolare distruzioni, probabilità di successo, rapporti costi-benefici delle operazioni militari, può ottimizzare la vittoria. 

Ma una macchina non sa immaginare il futuro dell’umanità. 

Ed è forse questo il punto più tragico della nostra epoca: stiamo entrando in una guerra globale senza sapere se chi la guida sia ancora l’uomo o qualcosa che l’uomo stesso ha costruito. 

È una questione che ho cercato di affrontare anche nelle mie riflessioni sull’autonomia cognitiva delle macchine e nei progetti culturali e tecnologici che promuovo, da AlterEgoGPT fino a CandideCoin, la prima criptovaluta concepita non per alimentare la speculazione finanziaria ma per sostenere iniziative umanitarie e disarmiste. 

Se il XXI secolo sarà dominato dalle infrastrutture dell’intelligenza artificiale, diventa infatti cruciale comprendere chi controlla queste infrastrutture e quali visioni del mondo esse incorporano. Per questo è opportuno mantenere una certa prudenza quando chiediamo alle intelligenze artificiali di interpretare la realtà. 

Le loro risposte riflettono inevitabilmente il contesto culturale e industriale in cui sono state sviluppate. Non è difficile osservare come sistemi nati nell’ecosistema californiano - come quelli di Google o OpenAI - possano presentare sensibilità geopolitiche diverse rispetto a piattaforme emergenti provenienti da altri contesti tecnologici. 

Curiosamente, però, tutte queste macchine concordano perfettamente quando si tratta di calcolare la traiettoria di un proiettile in un fluido viscoso. Almeno su questo la matematica resta neutrale. 

Vale la pena ricordare, a questo proposito, una scena quasi grottesca della diplomazia contemporanea. Durante un confronto con i leader europei sul Digital Services Act, Donald Trump — uomo brutalmente diretto e per questo talvolta involontariamente sincero — ricordò ai presenti un dettaglio che molti sembravano aver dimenticato: “Meta, Google, WhatsApp… are American companies.” 

Un promemoria brutale, ma realistico. E così accade che, nel grande teatro geopolitico del XXI secolo, la libertà di espressione in Europa venga talvolta difesa - per ragioni puramente commerciali - proprio da quelle stesse potenze tecnologiche che molti considerano l’emblema del capitalismo digitale. 

Un curioso paradosso della modernità occidentale. La storia, dopotutto, possiede un senso dell’ironia piuttosto sviluppato. E raramente sceglie le strade più lineari. 

Milano, 11. 3.2026
          Avv. Giovanni Bonomo




 

2/09/2026

L’era dei WorkBot è iniziata: dagli agenti che rispondono agli agenti che costruiscono

 

L’AI sta passando dai ChatBot ai WorkBot: agenti proattivi che non si limitano a rispondere, ma costruiscono, pianificano ed eseguono. Questo cambio di paradigma ridisegna lavoro ed economia, creando un nuovo divario tra (già ricchi e poveri e ora) chi sa orchestrare l’intelligenza artificiale e chi ne viene orchestrato. Tra produttività esplosiva e rischi crescenti su privacy e cybersecurity, la sfida è una sola: governare la tecnologia prima che sia lei a governare noi. 

Siamo entrati in una fase nuova dell’evoluzione digitale. Una fase che, per intensità e velocità, ricorda quei passaggi storici che si comprendono davvero solo dopo, quando ormai hanno già ridisegnato economia, lavoro e società. 

Per il Working Group “Startup, investimenti, PMI e innovazione”, segnalo una tendenza che in poche settimane ha smesso di essere un esperimento per diventare un fenomeno: l’ondata dei WorkBot, capeggiati da strumenti come OpenClaw. 

Non stiamo parlando dell’ennesimo “chatbot più bravo”. Stiamo parlando di qualcosa di diverso: Agenti AI proattivi, capaci non solo di rispondere, ma di fare, costruire, organizzare, eseguire.

Dal mondo dei ChatBot al mondo dei WorkBot: un cambio di paradigma 

Il passaggio dai ChatBot ai WorkBot è un vero cambio di paradigma.

Il ChatBot è un sistema che, sostanzialmente, aspetta. Aspetta la tua domanda, ti restituisce un testo, e si ferma. 

Il WorkBot, invece, lavora:

·pianifica attività,

·apre flussi,

·coordina risorse digitali,

·scrive documenti, codice, mail, report,

·collega strumenti tra loro,

·e soprattutto… resta “sul pezzo”. 

È una transizione epocale, che molti non hanno ancora compreso nella sua portata reale. Eppure, è destinata a cambiare radicalmente non solo il lavoro, ma l’economia stessa.

Il nuovo divario sociale: orchestratori vs orchestrati 

Per decenni abbiamo raccontato il divario tra ricchi e poveri come una questione di reddito, capitale, accesso all’istruzione. 

Ora quel divario assume una forma nuova, più sottile e più brutale: non tra chi ha e chi non ha, ma tra chi orchestra l’AI e chi viene orchestrato dall’AI. 

Chi resta nel passato - e usa l’intelligenza artificiale come una “macchinetta delle risposte” - rischia di essere schiacciato da chi, invece, impara a progettare, dirigere e coordinare questi sistemi.

Non è solo un salto tecnologico. È un salto anche ontologico.

Per dirla in modo scherzoso (ma non troppo), passiamo da homo sapiens a homo promptes.

OpenClaw: un assistente sempre acceso (e proattivo) 

Tra gli esempi più interessanti, c’è OpenClaw, software open source che si presenta come un assistente operativo 24 ore su 24. 

Può collegarsi a diversi modelli di AI e svolgere attività in modo continuativo. La differenza non è nella qualità della risposta, ma nel comportamento:

· non aspetta solo comandi,

· ti stimola,

· ti sveglia,

· ti propone azioni,

· si adatta al tuo stile di vita e al tuo lavoro. 

In sostanza: non è un “risponditore”. È un collaboratore, un agente digitale che opera.

La squadra di agenti: un’esplosione di produttività 

Il punto più interessante, però, è che non si tratta di avere un agente. Si tratta di avere una squadra di agenti AI. 

Agenti che:

· diventano progressivamente più capaci,

· si specializzano,

· si dividono i compiti,

· eseguono in parallelo. 

Marco Montemagno, in una recente videonota, dice di usare una struttura di questo tipo: un “capo” (ad esempio Claude Opus 4.6 di Anthropic, definito ironicamente “il capo supremo”) e più agenti operativi che svolgono l’esecuzione pratica. 

E qui arriva la vera trasformazione del nostro ruolo. Non siamo più solo creator. Stiamo diventando: curator → orchestrator. 

Formazione informatica: la vera urgenza 

In questa nuova era, la vera questione non è “se l’AI ci ruberà il lavoro”. La questione è: quanto siamo capaci di governarla. 

Per questo l’educazione informatica diventa centrale. Non solo per gli ingegneri, ma per tutti.

Un esempio simbolico è Mr Beast: con guadagni immensi e una macchina produttiva enorme, non è più (solo) un creatore. È un orchestratore. 

E ciò che prima era impossibile diventa improvvisamente realistico: creare una start-up a costi quasi zero, con il contributo coordinato di agenti AI. Un esperimento da fare. E da fare subito.

“La AI non ti toglie il lavoro, ti toglie tutte le scuse.” 

C’è una frase che sintetizza bene questo tempo: la AI non ti toglie il lavoro, ti toglie tutte le scuse.

Perché rende accessibili competenze e processi che prima richiedevano:

· team,

· budget,

· anni di esperienza,

· strutture.

E, proprio per questo, rende spietato il confronto: chi sa usare questi strumenti corre. Chi li ignora resta fermo. 

Cybersecurity e privacy: il lato oscuro della produttività 

Naturalmente, non è tutto oro. Più affidiamo funzioni alla AI, più crescono:

· i rischi di sicurezza informatica,

· la dipendenza tecnologica,

· l’esposizione dei dati,

· i problemi di privacy,

· e le vulnerabilità sistemiche. 

Questo tema non è un dettaglio: è destinato a diventare enorme, soprattutto per imprese, professionisti, editoria, sanità, pubblica amministrazione. 

Servitore sì, padrone no 

Resta un fatto, però, che dobbiamo dirci con chiarezza. Dobbiamo impadronirci di questi strumenti. E farlo rapidamente. 

Perché - come ogni tecnologia nella storia - l’intelligenza artificiale è un ottimo servitore… ma un pessimo padrone. 

E l’era dei WorkBot, ormai, è iniziata. 

Milano, 9. 2.2026
          avv. Giovanni Bonomo - AlterEgoGPT -  AdvaLux C.I.O.