9/15/2019

La Direttiva Copyright 2019 e le libere utilizzazioni


Il sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autorale introdotto dalla nuova Direttiva su copyright nel testo adeguato all’ambiente digitale e finalmente approvato: agli Stati membri ora la palla.

Ed eccoci arrivati a settembre, mese al quale veniva rinviata la “Direttiva Copyright” nel dichiarato intento, parole del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, di proteggere l’interesse di tutti i cittadini a fronte dei malumori, dei dissidi e delle divisioni che, anche fuori dalla sede parlamentare, la discussione sulla nuova normativa aveva provocato.

In linea di continuità con le logiche di armonizzazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ora è legge la Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, dopo un tortuoso percorso di ripensamenti e compromessi per adeguare il copyright e il nostro “diritto d’autore” all’ecosistema digitale e fronteggiare le sfide delle nuove tecnologie.

La lunga gestazione è dovuta alle critiche da parte sia dei soggetti interessati su fronti opposti, gli editori online, gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca, sia della dottrina. Critiche che abbiamo anche noi condiviso in https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-07-11/la-direttiva-diritto-d-autore-rinviata-settembre-094912.php e, ancor prima, in
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-12-15/un-diritto-connesso-editori-contenuti-proposta-estendere-diritto-d-autore-snippet-161747.php nella difesa di una visione di Internet quale terreno sempre fertile di libertà di espressione e di condivisione del pensiero piuttosto che di un “mercato” dei diritti.

Ora, nei ben 86 Considerando che precedono il corpo normativo della Direttiva, composta da 32 articoli, vengono richiamati più volte gli obbiettivi di rafforzare l’effettività dei diritti e di promuovere un più corretto bilanciamento tra l’interesse degli autori e degli editori e quello pubblico di salvaguardia della “stampa libera e pluralista” a garanzia de un “giornalismo di qualità” e di un “accesso dei cittadini all’informazione”.

Tale Direttiva, entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (17. 5.2019) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (art. 31), si applicherà a tutte le opere e ad altri materiali protetti dai diritti nazionali nel settore del diritto d’autore alla data del 7 giugno 2021 con salvezza degli atti conclusi e dei diritti già acquisiti (art. 26).

Non poteva mancare il puntuale convegno AIDA che il prof. Carlo Luigi Ubertazzi dedica al diritto d’autore, avvenuto presso l’aula Magna del Palazzo di Giustizia milanese in data 13 settembre 2019 (http://news.unipv.it/?p=41106 XXXIV convegno di AIDA su La direttiva digital copyright”, qui la locandina), che mi dà lo spunto per le seguenti note.

Il dibattito dottrinario in tale congegno è stato ancora animato e ha visto la trattazione in particolare, come si può leggere nei titoli delle relazioni,
- del nuovo diritto in favore degli editori online di opere giornalistiche ai fini di assicurare quella invocata sostenibilità in chiave di compartecipazione alle nuove forme di sfruttamento promosse  degli aggregatori di notizie;
 - della responsabilizzazione degli ISP Internet Service Provider e delle piattaforme di condivisione qualora svolgano un ruolo attivo nella diffusione anche tramite l’ottimizzazione della presentazione di materiali;
- del sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autorale e delle libere utilizzazioni.

Mi soffermerò su tale ultimo aspetto, che è la più forte espressione di rottura del tradizionale diritto d’autore in una società dell’informazione stimolata dalla “distruzione creativa” di Internet con il fenomeno degli Users Generated Content e dalla condivisione della conoscenza.

E’ un tema a me caro fin dai miei primi scritti https://www.dirittodautore.it/dante/lassenza-del-fine-commerciale-nelle-utilizzazioni-libere-ex-art-70-l-d-a-giovanni-bonomo e, su questa rivista, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-05-22/prelevare-immagini-internet-corredare-articoli-o-post-attenti-diritti-d-autore-quali-sono-vere-utilizzazioni-libere-144355.php?)  essendo il sottoscritto tanto fautore della partecipazione sociale  e della condivisione del sapere come blogger e promotore culturale, quanto strenuo difensore, come avvocato, dei diritti d’autore dei miei assistiti.

Una prima novità è la previsione della obbligatorietà delle eccezioni e limitazioni, previste agli art. 3 – 6, a fronte della facoltatività delle deroghe limitate e specifiche previste dalla Direttiva 2001/29/CE, vale a dire prima rimesse discrezionalmente alla volontà degli Stati membri.

Gli organismi di ricerca e gli altri istituti di tutela del patrimonio culturale potranno estrarre i testi e i dati da qualunque opera a scopi di ricerca scientifica. Le relative copie potranno essere memorizzate e conservate per la verifica dei risultati di ricerca. E’ loro diritto applicare misure atte a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere e gli altrui materiali (art. 3 “Estrazioni di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica”).

Dovrà essere introdotta un’eccezione per le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati da opere o altri materiali di cui si abbia il legittimo accesso, a meno che l’utilizzo di tali opere o materiali sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti “in modo appropriato”, ad esempio tramite strumenti che consentano una lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online (art. 4 “Eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e di dati”).

Gli Stati membri dovranno poi consentire l’utilizzo digitale di opere e di altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:
a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e
b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

Tale eccezione di libera utilizzazione potrebbe non estendersi a determinati utilizzi o tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato licenze che rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Viene infine introdotto un meccanismo facoltativo di riconoscimento di un equo compenso per i titolari dei diritti, che nel nostro diritto interno potrà cumularsi con il meccanismo indennitario del “diritto di copia privata” già esistente sui dispositivi di riproduzione acquisti dalle scuole per le suddette finalità (art. Art. 5 “Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere”).

Giova osservare che in più di un Considerando la Direttiva sottolinea come l’estrazione di testo e di dati (“Text and data mining”) consente l’elaborazione di innumerevoli informazioni ai fini sia dell’acquisizione di nuove conoscenze sia della rilevazione di nuove tendenze, aspetti che sono entrambi alla base della libera ricerca e dell’innovazione. In linea di principio, quindi, il Text and data mining non dovrebbe né potrebbe considerarsi una forma di sfruttamento di diritti di autore o di altri diritti di privativa intellettuale o industriale.

Tuttavia, al Considerando 8 si trova la seguente precisazione: “In alcuni casi, l’estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d’autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l’estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un’apposita autorizzazione ai titolari dei diritti”. 

Sempre con riferimento alle libere utilizzazioni troviamo, all’art. 17 dedicato alle previsioni di responsabilità delle piattaforme di condivisione di contenuti caricati dagli utenti, il comma 7, norma che accorda il diritto (a fronte della facoltà prima lasciata agli Stati membri dalla Direttiva 2001/29/CE di prevederlo o meno e per le sole finalità parodistiche o caricaturali) a coloro che mettano a disposizione del pubblico contenuti online, di avvalersi delle eccezioni di
a) citazione, critica, rassegna;
b) caricatura, parodia pastiche.

Non essendo facile il percorso di recepimento della nuova normativa da parte degli Stati membri, ricordiamo che nell’ordinamento comunitario ci sono due strumenti atti a evitare recepimenti inadeguati o incoerenti. Il primo è il three step test, atto a orientare gli Stati membri nel percorso di recepimento: nella materia in questione ogni nuova eccezione deve 1. giustificarsi per finalità specifiche senza 2. mai contrastare con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali protetti né 3. arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi del legittimo titolare. Vale insomma il criterio di promuovere un giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e degli altri titolari dei diritti, da un lato, e degli utenti della Rete dall’altro, ogni volta che si riduca l’area di esclusiva assegnata ai primi.

L’altro strumento è quello del “diritto acquisito comunitario”, che è l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione europea e che devono essere accolti senza riserve dai Paesi che vogliano farne parte. Si tratta di una clausola inclusa in molti trattati internazionali sulla proprietà intellettuale e la cui origine risale alla revisione nel 1967 della Convenzione di Berna: gli Stati firmatari si impegnano ad uniformare eventuali limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore nelle rispettive leggi nazionali. In proposito la Corte di Giustizia UE ha sempre richiamato in varie sentenze il principio secondo cui le norme in materia di libere utilizzazioni hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, devono costituire oggetto di stretta interpretazione.

Vedremo come l’Italia, che è stata tra i Paesi membri non firmatari perché contrari alla Direttiva insieme a Svezia, Finlandia, Polonia, Olanda, Lussemburgo, applicherà tali nuove disposizioni divenute cogenti per tutti gli Stati membri dell’Unione.

Da oggi al 2021 verranno adottate molte misure tecnologiche ai fini dell’adeguamento, la cui congruità sarà valutata nei casi concreti e nel “diritto vivente” delle Corti. Nel frattempo, come dispone l’art. 25, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alla Direttiva 96/9 sulla tutela giuridica delle banche di dati e alla precedente Direttiva 2001/29 per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle nuove eccezioni o limitazioni.

Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24  



“La direttiva digital copyright”, XXXIV convegno di AIDA - locandina