10/27/2022

Il crimine della guerra. Trascrizione dell'intervento presso Biblioteca Chiesa Rossa, 26.10.2022

 

Per vari secoli il diritto di ricorrere alla guerra ha costituito una manifestazione della sovranità statale. Le varie teorie sulla guerra giusta che si sono succedute nelle diverse epoche storiche non ne mettevano in discussione la legittimità giuridica, ma il carattere appunto ‘giusto’ o ‘ingiusto’, e sono definitivamente tramontate nel XIX secolo con l’affermarsi del positivismo giuridico che, fondandosi sul diritto effettivamente osservato in una società, ha evidenziato che gli Stati consideravano sempre legittimo, a determinate condizioni, e quindi giusto, il ricorso alla guerra. 

Tale situazione ha cominciato a cambiare dopo la prima guerra mondiale (1915-18) e l’adozione dei primi trattati internazionali che stabiliscono limitazioni al ricorso alla guerra come mezzo per la composizione dei conflitti e la soluzione delle controversie internazionali (in particolare, il Patto della Società delle Nazioni del 1919 e il Patto di Parigi del 1928). La creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1945, ha poi segnato un punto di svolta: nella Carta dell’ONU non solo è vietato l’uso unilaterale della forza armata e quindi la guerra, ma anche la semplice minaccia dell’uso della forza, ad eccezione delle azioni collettive militari intraprese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’esercizio della legittima difesa individuale e collettiva da parte degli Stati. Gli Stati vengono così privati dello ius ad bellum contemplato dal diritto internazionale classico. 

L’Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali e concorre con le proprie forze armate a un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11 Cost.) conformandosi così al volere della carta delle Nazioni Unite. 

Le disposizioni contenute nella Carta dell’ONU riflettono lo scenario geopolitico della seconda guerra mondiale, ma, come sappiamo, a partire dalla fine della guerra fredda, negli anni 1990 si è assistito ad un’escalation di conflitti interni e guerre civili (ex Iugoslavia, Ruanda, Sudan, Somalia). 

Il divieto del ricorso alla guerra è stato in seguito affermato in Dichiarazioni di principi adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quali la Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, la Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali. Oggi il divieto del ricorso alla guerra nelle relazioni internazionali è considerato come prescrizione imperativa di diritto internazionale, così che l’attacco armato contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato da parte di un altro Stato  costituisce un crimine contro la pace. 

Se prima della Carta l’uso della forza era una delle forme correnti in cui poteva concretarsi l’autotutela e Se nel 1945 esisteva ancora una divergenza tra il sistema dell’ONU e il diritto internazionale generale, si è poi realizzata invece una perfetta coincidenza fra i due ordinamenti. In tal senso si è espressa la Corte internazionale di giustizia nella sentenza sulle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua (1986). 

Ferme quindi queste forti limitazioni dello ius ad bellum, viene in rilevo lo ius in bello, vale a dire il diritto dei conflitti armati, le regole cogenti che devono essere seguite durante i conflitti armati. 

Inizialmente definito come leggi e usi di guerra e codificato dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, il diritto bellico è diventato “diritto dei conflitti armati” con le Convenzioni di Ginevra del 1949, che ne hanno esteso la vigenza a tutte le situazioni in cui si esercita la violenza bellica. Oggi è definito come “diritto internazionale umanitario” ed è considerato il frutto dell’influenza delle teorie dei diritti umani universali. 

L’ordinamento italiano prevede che in caso di conflitti armati, così come nel corso di operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali, i comandanti delle forze armate vigilino sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario. 

Dopo il processo di Norimberga (20.11 1945 – 1.10.1946) si consolida l’espressione “crimini di guerra”, che non trova però alcun riscontro nell’ordinamento italiano, essendo lo strumento per la repressione delle violazioni del diritto bellico, il codice penale militare di guerra, dell’anno 1941. Conformemente alla terminologia dell’epoca, il codice militare di guerra contiene un titolo dedicato alla punizione dei reati contro le leggi e gli usi di guerra, titolo che si basa sulla II Convenzione dell’Aja del 29 luglio 1899, ratificata dall’Italia il 4 settembre 1900: per l’esattezza il titolo IV del libro III, poi aggiornato con le leggi 31 gennaio 2002 n. 6 e 27 febbraio 2022 n. 15. 

La giurisprudenza italiana ha definito “crimini di guerra” le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario dei conflitti armati poste a tutela della vita e dell’integrità fisica e psichica delle persone che non prendono parte alle ostilità, in pratica la popolazione civile. Tali norme di diritto umanitario sono codificate, secondo la nostra Corte di cassazione, oltre che nelle quattro Convenzioni di Ginevra anche nell’art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia nel 1999 (legge 12 luglio 1999. 232). 

Tali crimini si caratterizzano per violazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali della persona, vale a dire di dignità e libertà, che sono valori fondamentali e parte integrante del nostro ordinamento giusta il rinvio fatto dall’art. 10 della Costituzione. 

Non si può non accennare infine alla legislazione italiana di guerra di cui al regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415. In essa si trovano le disposizioni di diritto dei conflitti armati nel titolo II intitolato “Delle operazioni belliche”. Gran parte di queste disposizioni riproducono i contenuti delle Convenzioni internazionali su leggi ed usi della guerra della Convenzione dell’Aja del 1899, aventi valori vincolanti nel nostro ordinamento perché aventi rango di diritto internazionale generale (art. 10 Cost.). 

L’Italia ha ratificato pressoché tutti gli strumenti di diritto internazionale umanitario creatisi a partire dal secondo dopoguerra, per cui dalla lettura delle varie norme si evince un diritto bellico nazionale che, già per l’epoca, si presenta sicuramente avanzato e rispettoso delle norme internazionali. 

Ma non è questo il punto. Come dicevo in un mio articolo per Odissea, le proclamazioni scritte, apparentemente pacifiste, lasciano sempre uno spiraglio belligerante che tradisce il principio. 

Anche la nostra Costituzione, ispirata al principio umanitario e pacifista, reso evidente dall’espressione «ripudia la guerra» all’art. 11, non esclude in modo assoluto l’entrata dell’Italia in guerra, sol che si legga l’art. 78. Ecco perché tale art. 11 lascia impregiudicato, al di là della sacra difesa dello Stato, la partecipazione ad una guerra altrui se ciò derivi dalle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni». 

Il diritto alla pace, assoluto e incondizionato, dovrebbe essere quel «diritto naturale» a cui si ispira la Carta dell’ONU all’art. 51, che però prevede, anch’essa a tradimento del principio, l’autotutela individuale e collettiva e la possibilità quindi di guerra per rispondere ad un attacco armato. Ecco perché bisogna diffondere il pensiero di Angelo Gaccione e i suoi scritti contro la guerra raccolti nel libretto NO WAR.  Va da sè che in un’era nuclerare come la nostra, a 5 anni dal Trattato per la messa al bando delle armi nuclerari ratificato il 20 settembre 2017 da 53 Stati ma rimasto inattuato, ogni guerra è un pericolo grave per l’intera umanità, perché non lascerà né vinti né sconfitti ma solo distruzione per tutti. 

Il principio pacifista nasce sulla base delle sofferenze dell'umanità e delle macerie lasciate dalle guerre Il Sudafrica, la seconda guerra mondiale, la bomba atomica, la Shoah. E funziona a condizione che ci sia il coraggio di difenderlo e pienamente attuarlo. Il diritto alla pace è riconosciuto oramai come un diritto fondamentale dalla comunità internazionale. Facciamo ora un salto evolutivo, riconosciamolo sul serio, attuiamolo. Come si può non mobilitare le coscienze contro ogni conflitto che porti ad una disastrosa fine per tutti? Quale altra soluzione se non il disarmo unilaterale, totale e incondizionato? Grazie per l’attenzione. 

Avv. Giovanni Bonomo
         Centro Culturale Candide



 

 

9/23/2022

La finanza decentralizzata e la tokenizzazione dell'economia (trascrizione dell’intervento per Etiquette, 22. 9.2022)

Da anni sono impegnato su due versanti distinti ma convergenti nell’evoluzione del pensiero e della cultura. Sul versante umanistico, con il mio Centro Culturale Candide, avevo più volte detto, nelle mie presentazioni di autori vari, oltre che di novelli scrittori, poeti e artisti, dell’influenza delle nuove tecnologie sulla nostra vita quotidiana ormai multimediale, rendendomi conto che la distruzione creativa – ossimoro virtuoso che rende bene l’idea della smaterializzazione dei servizi resi ora tramite Internet – della iniziata digitalizzazione realizza quella previsione che il filosofo Mc Luhan sintetizza nel noto slogan “il medium è il messaggio”, vale a dire che il contenuto, il messaggio trasmesso, viene influenzato e a volte deformato dal nuovo mezzo di trasmissione del pensiero basato ora sulla crittografia (fig. 1); sull’altro versante scientifico e in particolare informatico, da me iniziato come curioso e accanito esploratore della Rete, che già usavo a scopo professionale nello studio legale paterno, mi sono occupato della realtà sottostante al diritto dell’informazione e dell’informatica, la nuova materia universitaria che veniva introdotta in seguito alla convergenza delle telecomunicazioni, della teleradiodiffusione e dell’informatica (fig. 2).   

Del resto il diritto dell’informazione e dell’informatica è la materia giuridica trasversale per eccellenza, toccando non solo le fonti normative dell’informazione, dell’informatica e delle nuove tecnologie, ma anche quelle che presiedono al diritto della personalità, all’identità digitale, al diritto d’autore, alle nuove piattaforme telematiche e alla blockchain, agli smart contracts, comprendendo gli aspetti e le questioni poste dalla  sharing economy e dalla tokenizzazione dell’economia – che dà il titolo al presente incontro - dalle valute digitali, dagli algoritmi di Intelligenza Artificiale, dalle App, dai software in genere e dalle nanotecnologie. 

Tutto ciò senza trascurare quel mare magnum che va sotto il nome di diritto della proprietà intellettuale nel nuovo contesto tecnologico della iniziata quarta rivoluzione industriale. Apro una veloce parentesi: in uno dei miei incontri con l’autore avevo presentato il libro di Paolo Corticelli “Progressive sottrazioni di tempo”: ne nacque una simpatia e sinergia sul versante della semiologia e della scrittura, nel comune intento di preservare il buon uso della lingua italiana a fronte del disfacimento dovuto purtroppo anche alla nostra società multimediale in cui prevale il visivo rispetto all’auditivo, che fa perdere l’interesse per la lettura e i buoni libri. Parlavamo spesso dei nuovi modi e delle nuove mode della comunicazione, e così è stato poi intitolata la mia rubrica nella rivista il Velo di Maya, diretta da Paolo Corticelli, dove più che di linguaggio tratto temi che riguardano la sociologia in senso ampio e le nuove tecnologie, chiusa parentesi (Fig. 3 --- >>> https://ilvelodimaya.eu/category/mode-e-modi-di-comunicazione). 

Dicevo, quarta rivoluzione industriale. Per quarta rivoluzione industriale si intende la iniziata compenetrazione tra mondo fisico, digitale e biologico. È una somma dei progressi in intelligenza artificiale (IA), robotica, di Internet delle Cose (IoT), ingegneria genetica, dei computer quantistici e di altre tecnologie. È quindi la forza dell’intelligenza collettiva alla base di molti prodotti e servizi che stanno rapidamente diventando indispensabili per la nostra vita nell’iniziato terzo millennio. 

Inoltre la blockchain e l’attuale tokenizzazione di beni e servizi sono espressione dell’economia collaborativa che potrebbe portare grandi cambiamenti all’umanità rivoluzionando le logiche neoliberistiche che hanno portato a enormi ricchezze in mano solo a pochi individui del pianeta. 

Ma che cosa è la finanza decentralizzata? 

La DeFi Decentralized Finance è un sistema di distribuzione basato sulle criptovalute, sulla blockchain e sugli smart contract, di servizi analoghi ai servizi bancari senza l’intermediazione delle banche. E’ una delle più grandi rivoluzioni dell’ultimo secolo ed è alla base di applicazioni tecnologiche che stanno cambiando la nostra concezione degli scambi di denaro, dei prestiti remunerati (basti pensare al fenomeno dello staking) e dei contratti. 

La blockchain e gli algoritmi sui quali si basa garantiscono scambi sicuri senza che ci siano istituzioni di mezzo permettendo di risalire alle diverse transazioni in trasparenza, velocità e sicurezza. 

Purtroppo il tempo è tiranno e non mi è consentito, nel rispetto della tempistica di questo incontro, dilungarmi sulle varie applicazioni di DeFi, come ad esempio Uma, PancakeSwap, SushiSwap, Bancor, Fantom, Reserve Rights, ma ci basti pensare che UniSwap, uno dei più usati exchange decentralizzati, permette lo scambio automatico e la conversione di criptovalute e di token basati sulla tecnologia ERC20 di Ethereum in modo rapido e sicuro. 

Ma quando si parla di tokenizzazione viene in mente oggi il token per eccellenza, l’NFT, che è una vera rivoluzione nel campo del diritto d’autore e ora non solo nel settore della crypto art. Prima ancora che nascessero gli NFT avevo già parlato a più riprese, in particolare su AffariItaliani, NanoPress e Il Sole 24Ore, dell’evoluzione di Internet, della nascita della Blockchain con il Bitcoin, degli sviluppi della digitalizzazione, della sharing economy e dell’Internet of Everything. 

Un token è un insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain che conferiscono un diritto di proprietà a un determinato soggetto in un modo più certo e sicuro di qualsiasi diverso e superato sistema centralizzato. Ci si avvale cioè della DLT tecnologia di registro distribuito, nata con le criptovalute, per conferire quella caratteristica di autenticità invincibile dato dalla ridondanza di più blocchi tra loro collegati a catena che rendono interdipendente dalle altre e quindi più sicura ogni tipo di transazione (fig. 4). 

La tokenizzazione è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una blockchain, dove il bene reale e il token sono collegati da uno smart contract. Quindi “tokenizzare” significa generare un token, collegarlo a un bene mediante questo tipo di contratto, renderlo accessibile e circolante tramite una piattaforma blockchain e in definitiva acquistabile tramite una criptovaluta, solitalmente Ethereum (fig. 5). 

Per tale finalità il token è risorsa non fungibile, dovendo rappresentare un bene nella sua unicità e non essere quindi più interscambiabile così come interscambiabili sono invece e restano le altre risorse digitali e le cryptovalute, per loro natura fungibili. 

Ecco perché si chiamano Non Fungible Token o NFT, utilizzati per creare una scarsità digitale verificabile di proprietà digitale. L’arte è stata uno dei primi casi d’uso degli NFT: sappiamo della possibilità di fornire prove certe di autenticità grazie alla blockchain di opere d’arte che altrimenti subirebbero una riproduzione e distribuzione massiva e non autorizzata tramite Internet. 

Allo stesso modo le opere d’arte native digitali e che vengono diffuse via Internet devono poter essere protette dalle appropriazioni indebite e dalla pirateria. Così la crypto art, gli oggetti digitali da collezione e i giochi online trovano negli NFT una valida tutela. 

I CryptoKitties, giochi diventati virali e popolari, hanno utilizzato NFT sulla blockchain di Ethereum. Così anche Gamedex, un’altra piattaforma di gioco ma basata su carte collezionabili. Pure il metaverso di Decentraland è una sorta di mondo virtuale basato sulla blockchain. Proprio nella nostra Italia è avvenuta la vendita di un brano musicale come NFT, esattamente il 17 marzo 2021, dal gruppo “Belladonna” con il brano “New Future Travelogue”.   

Quindi gli NFT non sono solo immagini di gatti che le persone si scambiano sulla blockchain di Ethereum, oggi vi è già una variegata pluralità di contenuti digitali che possono essere inseriti nella blockchain in questo modo, dai “collezionabili” ai più complessi contenuti multimediali in 3D diffusi dai creatori di realtà virtuale e aumentata. 

Musica, arte, design, eventi sportivi, oggetti digitali collezionabili sono al centro dell’innovazione che potrebbe trainare i token e le criptovalute verso un uso di massa. Sul fronte delle arti visive i primi NFT sono stati usati per garantire l’autenticità e la titolarità di un’opera d’arte. 

Il caso più noto quello dell’opera digitale Everydays - The First 5000 Days di Beeple. L’opera creata da Mike Winkelmann, in arte Beeple, è una immagine digitale garantita da certificato NFT che, stampata a video, riproduce una composizione di 5000 immagini (fig. 6). Se osservata nel suo insieme, l’opera appare astratta e la superficie varia di luminosità a partire dall’angolo superiore di sinistra dove si trovano le immagini più chiare. I colori e i toni di intensificano quindi progressivamente verso l’angolo opposto, in basso a destra. Pare che sia stata venduto all’asta da Christie’s a un criptoinvestitore per l’equivalente di 69 milioni di $. 

Ma un altro modo di utilizzo di NFT, che va oltre il certificato di autenticità garantito dalla DLT, compiendo cioè un ulteriore passaggio che va dall’arte digitale (come l’opera di Beeple) alla criptoarte, è proprio quello della “tokenizzazione” dell’opera che nasce digitale ed esiste solo nella blockchain. 

Famosa è la provocazione del gruppo Injective Protocol, che acquistò un’opera dell’inglese Banksy e la bruciò in una sorta di cerimonia pubblica, dopo che l’opera stessa era stata riprodotta e salvata in un NFT. La “cerimonia” dei fondatori della piattaforma Injective Protocol per bruciare tale opera di Bansky capovolge la percezione comune che attribuisce all’opera fisica originale l’aura che la rende preziosa ed unica, assumendo che l’NFT aumenta il valore dell’opera originale proprio in virtù del fatto che essa esiste solo nella realtà digitale, come tale più sicura e duratura (Fig. 7). 

 C’è poi chi sfrutta le caratteristiche della blockchain per certificare l’autenticità di un’opera d’arte “generativa”, ovvero in grado di evolversi nel tempo. Right Place & Right Time dell’artista visivo statunitense Matt Kane, opera digitale mutante in base alla volatilità delle quotazioni di bitcoin, è stata venduta sulla piattaforma Async Art per 100.000 $ in criptovaluta (fig. 8). 

I token hanno fatto la loro apparizione anche nel design: 10 creazioni digitali in 3D di sedie, poltrone e mobili fantastici creati da Andrés Reisinger, autenticati da NFT, sono stati venduti all’asta per l’equivalente di 450.000 $ (fig. 9). 

Non possono mancare poi i collezionabili e i videogiochi, dei quali il più noto NFT è Cryptokitties, gioco blockchain costituito da gattini digitali scambiabili e in grado di generare altri gattini, il tutto sulla piattaforma Ethereum (fig. 10). 

Mi preme sottolineare che gli NFT sono risorse che vanno oltre i diritti di proprietà intellettuale che contengono e che si presentano per questo anche come risorse di tipo finanziario. La tokenizzazione della proprietà intellettuale presuppone che l’autore ceda a terzi i diritti patrimoniali di autore tramite uno smart contract. Gli NFT possono considerarsi come proprietà intellettuali liquide che possono essere sfruttate economicamente. 

 E poiché i diritti di proprietà intellettuale viaggeranno ora sulla blockchain gli NFT sbloccheranno un valore enorme e per ora ancora illiquido, diventando la più grande classe di asset sui mercati secondari. 

La tecnologia blockchain insieme alla I.A. automatizzerà la provenienza della I.P. facilitando il monitoraggio e la gestione dei diritti, compito dei tradizionali enti di gestione dei diritti come la nostra SIAE nei diversi Stati. Tramite gli smart contract gli NFT possono essere condivisi e frazionati tra più utenti, soprattutto quando si tratti di opere d’arte native digitali. 

Di una stessa opera potranno quindi essere venduti indefiniti NFT a diversi soggetti, i quali diventeranno proprietari di una singola copia dell’opera, mentre l’originale resterà di esclusiva proprietà dell’autore. (Tutto ciò porta ad un duplice vantaggio: per l’autore di sfruttare economicamente la propria opera in un numero infinito di volte, venendo remunerato dalla vendita del token ad essa collegato, e per il compratore/collezionista d’arte di acquistare opere d’arte che prima gli erano precluse perché riservate, in originale, a gente ricca e a magnati della finanza). 

A chi ancora nutra dubbi che gli NFT rappresentino davvero il futuro della tutela del diritto d’autore, faccio notare che gli stessi enti di gestione dei diritti nel mondo sono già entrati nel solco così creatosi. Anche la nostra SIAE ha recentemente inserito nella blockchain più di 4.000.000 di NFT per l’equivalente dei suoi 95.000 associati, che vedranno tutelati i loro diritti d’autore ora in modo più trasparente ed efficiente (fig. 11 https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/siae-rappresenta-i-diritti-degli-autori-con-asset-digitali-creati-pi%C3%B9-di-4000000). 

Insomma il metaverso, come abbiamo visto, non è solo la estremizzazione del videogioco. Tutto è virtuale, è vero, ma le esperienze e l'economia sono reali. Il mondo della blockchain si sposa bene con il  metaverso, che già esisteva con SecondLife, perché ora  sviluppano delle economie al suo interno: ci si può scambiare oggetti, si possono comprare e vendere servizi e si può partecipare ad eventi, perché la DLT offre l’infrastruttura sulla quale si può registrare ogni tipo di operazione. 

Vorrei concludere con un messaggio di speranza sul tema della rinascita civile, sociale ed economica. Questi progressi di pensiero, alla base delle nuove tecnologie, porteranno ad una società solidale, antigerarchica, armonicamente basata sul rispetto e sull’uguaglianza reale di tutti i cittadini, dove l’economia e il sapere si avvarranno, senza esserne sopraffatti, dell’Intelligenza Artificiale, per dare corpo ad una nuova misura di progresso e avanzamento scientifico verso un nuovo umanesimo tecnologico. Grazie per l’attenzione. 

Avv. Giovanni Bonomo - Centro Culturale Candide



Note
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Fig. 1 


          
          Fig. 2



          Fig. 3



         Fig. 4



         Fig. 5



         Fig. 6

       

         Fig. 7


       
         Fig. 8



       Fig. 9



      Fig. 10




     Fig. 11

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/siae-rappresenta-i-diritti-degli-autori-con-asset-digitali-creati-pi%C3%B9-di-4000000










 

                                                                                                           

7/12/2022

La mia vita digitale. Intervista con l'avv. Giovanni Bonomo

Avvocato Bonomo, Lei che è uno dei più attivi promotori culturali con il Suo Centro Culturale Candide, quale uso fa di Internet e dei social network? 

I social network ad iniziare da Facebook sono uno strumento straordinario di condivisione del sapere, stanno cambiando il modo di vivere e di relazionarsi delle persone, dei consumatori rispetto alle aziende, degli utenti rispetto alle società di servizi, dei lettori rispetto alle testate giornalistiche. Sono mezzi di comunicazione partecipativi dell’attuale era digitale che consentono una comunicazione in orizzontale tra i cittadini del globo al di fuori di ogni pensiero egemone o imposto dai poteri, sia statuali che oligopolistici. Anche il mio centro culturale si è sostato sulla Rete: dopo una prima fase di incontri dal vivo che facevo presso la sede in Brera o presso qualche locale o ristorante adeguato in abbinamento ad una cena conviviale, ho portato i miei eventi completamente online, senza le complicazioni e i limiti territoriali e di partecipazione che avevano le mie entreè des artistes e i miei incontri con l’autore. Mi sono poi concentrato sull’attività editoriale più che conviviale, informando la cittadinanza su temi sociali e di scottante attualità riguardanti la salute pubblica e la libertà di informazione. In sostanza un ritorno alle origini, allo scopo statutario più filosofico del mio CCC, intitolato alla Creatività, Condivisione, Conoscenza, un trinomio ineludibile se vogliamo promuovere il progresso civile e l’evoluzione umana. 

Lei è infatti titolare di vari blog e scrive su riviste anche su note testate giornalistiche. 

Anche i blog servono, come i social network, a pubblicare i propri pensieri ma in modo più personale, a condividere le proprie riflessioni e opinioni, anche accompagnate da immagini e video. Se ora chiunque, grazie a un personal computer collegato alla Rete può condividere con un pubblico illimitato e planetario qualsiasi informazione, di tipo personale o sociale, è possibile formare dal basso un’opinione pubblica che può arrivare a scuotere i più consolidati governi dittatoriali e i sistemi più autoritari. Le recenti rivoluzioni nei Paesi arabi e la grande crisi dell’economia mondiale basata sulle frodi delle banche sono state favorite dall’uso di Internet, che consente la formazione di opinioni indipendenti e l’elusione dei controlli cui sono soggetti i media tradizionali. Del resto la tecnologia informatica alla base di Internet e i programmi basati sull’Open Source, con contributo progressivo e creativo di più menti, sono espressione di uno spirito libertario, democratico e creativo che resta aperto al potenziale contributo di tutti. Si assisterà in seguito, a partire dal’anno 2009, alla rivoluzione della moneta digitale, con protocollo Bitcoin e la Blockchain. 

Lei ha quindi un’intensa vita digitale, ma questo non interferisce con la Sua professione e magari con gli stessi rapporti umani per le relazioni “dal vivo”? 

 Per niente, anzi, tutto viene arricchito in termini di conoscenza e di informazione, e pure di nuove amicizie più solide: quando si vola alti con il pensiero si conoscono – e ci si relaziona con - sempre più persone valide. Mi piace considerarmi sempre connesso con il mondo e il mio tempo speso in Internet non va mai a discapito né della professione – dato che con il PC ci lavoro e che sarà a breve il punto terminale del professo telematico e delle udienze online – né dei rapporti umani né del tempo speso a coltivare la mente (con gli scacchi) e il fisico (con la palestra, da cultore del biohacking) e della buona musica. Nella mia attività di imprenditore digitale ho a che fare non solo con i c.d. nerd ma anche con millennial (i nati tra il 1981 e il 1996) che condividono la mia stessa visione sul futuro. Ma trovo anche felici corrispondenze e produttivi confronti, la stessa impostazione scherzosa e curiosa, anche con i nativi del terzo millennio, dopo l’anno 2000. In questo senso mi considera davvero l’uomo senza età. Del resto ho sempre creduto nell'intelligenza collettiva: non mi considero migliore degli altri, ho qualità particolari ma c'è chi mi sovrasta in altre, quindi scelgo costoro, più abili di me, con cui collaborare... scelgo sempre i migliori. Comunque l'uso di Facebook e degli altri social network mi ha insegnato che chi è solo è sempre in buona compagnia e che chi è in cattiva compagnia vive di solitudine chiassosa. 

Ma quando è iniziata la Sua passione per l’informatica?

Nello studio paterno dell’illustre genitore avv. Aldo Bonomo, in opposizione alla sua totale inossidabile avversione per il PC, che gli faceva perfino paura, e a tutto ciò che poteva semplificare il suo frenetico e incessante lavoro. Di questo ho sofferto molto, pur essendo riuscito alla fine in parte a farmi ascoltare, avendo creato il primo Closed User Group tra lo Studio Legale Bonomo e il gruppo Fininvest, la principale cliente, con una linea dedicata che evitava la linea telefonica normale consentiva telefonate dirette con gli studi di R.T.I. a Milano e Roma a costi notevolmente ridotti. Ricordo che l’ing. Ronzoni si dedicò alacremente al mio progetto, realizzando questo risultato di cui mio padre alla fine prese atto, senza mai rendermene però merito. Di questa avversione paterna per le nuove tecnologie soffrì molto, anche perché vedevo mio padre spegnersi lentamente di superlavoro, per il ruolo delicato che aveva oltre alla professione di avvocato, quando tutto avrebbe potuto invece semplificarsi e il suo genio giuridico esplicarsi ancor più in termini produttivi per lo studio e di salute per lui. Forse ora sarebbe ancora vivo! Il fatto poi di non essere riuscito a impormi, per il rapporto conflittuale con lo stesso, mi fa sentire ancora in colpa, insomma il mio trascorso lavorativo presso lo studio paterno mi ha profondamente segnato, ma come si suol dire ciò che non ti distrugge ti rafforza e ora eccomi qui con il mio bagaglio di conoscenze e di stile e tutto devo al compianto genitore, dalla capacità di ragionamento critico allo stile e rigore nello scrivere. 

Perché Centro Culturale Candide? 

Perché qui la persona, con il proprio bisogno di crescita interiore, i suoi problemi relazionali, la sua curiosità intellettiva, la sua capacità creativa, è al CENTRO. Per una reale condivisione del sapere. Candìde continua la sua missione laica e liberale contro la povertà dell'ignoranza, contro l'esclusione dei più dai circuiti informativi, culturali e ri-creativi. Quindi Centro (non circolo) Culturale Candìde. 

Ma questa mia intuizione e creazione la devo anche alla compianta madre Lorenza Franco, umanista, fine letterata e poetessa. Per questo il mio Centro Culturale Candide si propone, oltre alla diffusione del PENSIERO critico, la rifondazione di una SPIRITUALITà dell’uomo al di là di ogni religione. Il logo raffigura un fior di loto stilizzato che richiama la struttura atomica semplificata secondo il modello dello scienziato Niels Bohr, con la peculiarità che il nucleo-pistillo è a forma di cuore e si eleva al di sopra delle orbite degli elettroni, a significare la CRESCITA spirituale dell’uomo e l’amore per il sapere.

 Perché insiste sull’importanza della condivisione del sapere? 

Perché ormai il progresso dell’umanità si fonda sulla condivisione della conoscenza e sull’unione di più menti e intelligenze. Sono finiti i tempi dei grandi geni del passato come Leonardo da Vinci, che concentrava in se un’incredibile interdiciplinarità. Siamo in un’era di tecnologia avanzata e in continua evoluzione che rende possibile quel fenomeno di apprendimento e di comunicazione collettivi che crea una sorta di supermente o General Intellect, concetto utilizzato, nel campo del diritto, per spiegare l’Open Source, frutto di un processo di formazione continuativa e decentrata della conoscenza condivisa da più programmatori che sommano le loro intelligenze. Quando si passerà dall’informazione sui fatti e sugli accadimenti ad un’informazione su dati – siamo già nell’era di Big Data -  e nozioni scientifiche, in un’era di sperabile tranquillità e di pace per i cittadini nel mondo e di accessibilità universale alla conoscenza, uno svegliarsi delle menti interconnesse sarà inevitabile. Poiché ogni mente sarà il prodotto di un’interfaccia informatica innestata su un substrato biologico, il cervello, vi sarà un’esplosione di intelligenza collettiva e si entrerà in un era post-umana. Penso quindi che l’umanità succederà a se stessa, in una specie altra da sé, e che qualsiasi ingiustizia sarà temperata dalla profonda coscienza delle nostre radici. L’immortalità, o quantomeno una vita tanto lunga quanto si riuscirà a tenere in vita l’universo, una volta esplorato, sarà a nostra disposizione. La capacità di comunicare su varie ampiezze di banda, più elevate della parola e della scrittura, comporterà il superamento del concetto di “io” e di coscienza, e la consapevolezza di sé potrà essere aumentata o ridotta per adattarsi alla natura dei problemi da risolvere. "La creatività è contagiosa. Trasmettila!", disse Albert Einstein, il quale aveva già compreso l'importanza dell'Intelligenza Collettiva.

 

Lei ama definirsi anche imprenditore digitale e visionario, sta realizzando progetti innovativi?

 

Nella mia attività di divulgatore e editorialista era inevitabile l’interferenza con l’imprenditoria digitale, con il mondo di Internet e con le sue reti commerciali, i suoi schemi più o meno virtuosi di “entrate automatiche”, con il trading, con le criptovalute e la nuova finanza decentralizzata. Diventa impossibile, in definitiva, non sviluppare e maturare idee nuove, anche di riflesso a quelle già realizzate da altri, magari perfezionandole o migliorandole. Di recente ho costituito la società CxT SrL, di cui sono vicepresidente,  insieme a due soci, con l’obiettivo ambizioso di unire i migliori professionisti del digitale per sviluppare idee innovative nel campo della finanza decentralizzata e non solo, puntando all’eccellenza. Ma alcuni mesi prima ebbi a costituire, sul finire dell’anno 2021, l’associazione di promozione sociale Crypto per Tutti, perché così come Intenet è per tutti, anche la conoscenza delle criptovalute deve essere accessibile a tutti. Mancava infatti in Italia un’adeguata educazione sulla criptofinanza ed è giusto che, chi vuole andare sulla Rete – giovane o anziano che sia – trovi ora le linee guida per agire in modo virtuoso evitando i rischi.

Per il resto continuo la mia attività di divulgatore, oltre il diritto, con il mio blog giornalistico di aggiornamento sul digitale Ultime-Notizie.net. Sto anche sviluppando progetti innovativi miei personali di cui adesso non posso parlare. 

Che cosa pensa del digital marketing di oggi? 

Le Università e le scuole in genere non possono insegnare marketing perché le retribuzioni dei docenti universitari sono troppo basse, almeno rispetto a ciò che si può guadagnare facendo consulenze in grandi aziende. Fino a quando il digital marketing non diventerà “accademico” non si potranno avere nuovi talenti e imprenditori di successo, specie in un contesto come quello italiano in cui l’impresa viene soffocata sul nascere da un regime fiscale insostenibile. Tra gli obbiettivi di CxT è anche di portare l’insegnamento del digital marketing a livello universitario, focalizzando l’attenzione sulla condivisione e sulla creatività piuttosto che sul fare soldi ad ogni costo. Il digital marketer di successo è colui che afferma, prima di tutto, la sua creatività a beneficio dell’imprenditoria e delle start-up innovative, con l'obiettivo di individuare le linee innovative e più significative che possano sostenere il nostro sviluppo economico, culturale, politico. 

 Rapallo - Milano, 12. 7.2022   

 Intervista a cura di Carla Rossi - MondoMarziale Spia il Mondo



5/14/2022

Costituzione e guerra

    Quale altra soluzione se non il disarmo unilaterale, globale e incondizionato?

A fronte delle immagini e dei report giornalistici radiotelevisivi che quotidianamente ci aggiornano e sconcertano  su questo tragico conflitto, su questa tragedia umanitaria che affligge la popolazione ucraina e non solo, viene spontanea la domanda se oggi, agli albori del terzo millennio della storia dell’umanità, ci possiamo ancora non rendere conto delle lezioni del passato, delle tragedie della storia che abbiamo giurato di mai più ripetere fino a sciverlo a futura memoria nelle Carte costituzionali e nei trattati internazionali.

Benché tutti sappiamo che l’armonica convivenza tra gli uomini si regga sul principio pacifista, dobbiamo constatare che tale principio, in politica internazionale, viene più proclamato che attuato, anzi viene di fatto abiurato.

Ma questo vale, purtroppo, anche per le proclamazioni scritte, che lasciano sempre uno spiraglio belligerante che tradisce il principio. Anche l’art. 11 della nostra Costituzione, ispirato al principio pacifista, reso evidente dall’espressione «ripudia la guerra», non esclude in modo assoluto l’entrata dell’Italia in guerra, sol che si legga l’art. 78. Ecco perché tale art. 11 lascia impregiudicato, al di là della sacra difesa dello Stato, la partecipazione ad una guerra altrui se ciò derivi dalle «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni».

Solo una lettura conforme al diritto internazionale permette di chiarire che cosa si intenda per «guerra difensiva», alla luce del fatto che il diritto internazionale riconosce il diritto di legittima difesa individuale e collettiva, e che la nostra Costituzione conferisce un rango gerarchico superiore alla legge ordinaria (e quindi un limite all’esercizio del potere esecutivo e di quello legislativo), tanto al diritto internazionale generale all’art. 10, quanto ai trattati internazionali, richiamati dall’art. 117. Ci troviamo in una situazione in cui la legalità costituzionale è strettamente correlata al rispetto del diritto internazionale.

Viene in gioco, in particolare, l’art. 51 della Carta delle nazioni Unite, che prevede il « diritto naturale di autotuela individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

Questo è valido anche per le costituzioni degli altri Stai aderenti alla NATO. Si spiega perché, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, tali Paesi aderenti, tra cui l’Italia e l’Unione Europea, hanno stabilito di fornire armi alle forze armate ucraine.

Con D.L n. 14 del 25 febbraio scorso, il nostro Governo ha autorizzato l’invio all’Ucraina di mezzi e materiali militari non letali di protezione, salvo poi, con altro D.L. del 16 febbraio, due giorni dopo, omettere la precisazioni «non letali » alla previsione di cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorià governative dell’Ucraina. Successivamente, il 1° marzo, la Camera e il Senato hanno approvato due risoluzioni gemelle che impegnano il Governo ad assicurare l’invio di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legitttima difesa e di proteggere la sua popolazione. Non è dato sapere della tipologia di armi, essendo la cessione di armi secretata dallo Stato maggiore della difesa, ma si ha ragione di credere che si tratti di mortai, mitraglialtrici di vario tipo, bazooka anticarro e altri armi letali, oltre alle razioni K, agli elmetti e ai giubbotti.

Bisogna purtroppo rilevare che i decreti govermativi sull’invio delle armi all’Ucraina non fanno menzione alcuna al Trattato sul commercio delle armi, che si applica, a dispetto del titolo, a qualsiasi trasferimento di armi anche di natura non commerciale. Tale trattato prevede anzitutto casi di assoluto divieto di esportazione qualora si venga a conoscenza del fatto che le armi possano essere utilizzate per la commissione di genocidi, crimini conotro l’umanità, gravi vilazioni delle convenzioni di Ginevra e attacchi diretti a obiettivi e soggetti civili. Il Governo dovrebbe quindi preliminarmente verificare se esista un «serio rischio» che le armi destinate all’esportazione vengano usate per una serie di fini vietati, tra i quali la commissione o facilitazione di gravi violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani. Questa mancata menzione degli obblighi internazionali in materia di trasferimento di attrezzature militari rende ancora più drammatica l’esposizione del nostro Paese nel conflitto tra USA e Russia giocato sul terreno di guerra dell’Ucraina.

Il 9 febbraio 2018, durante la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo» presso l’Hotel Cavalieri a Milano, è stato detto a gran voce da tutti i relatori che o l’umanità distruggerà gli armamenti o gli armamenti distruggeranno l’umanità. Questo perché ormai il mix tra attuale tecnologia e aggressibità dell’essere umano rappresenta una vera minaccia per tutti. La sede del convegno era la stessa di quella storica conferenza sul tema del disarmo avvenuto il 14 febbraio 1978 con gli scittori Angelo Gaccione e i compianti Carlo Cassola e David Maria Turoldo. Ma già erano anni che tale trio di intellettuali voleva sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di una guerra nucleare e la conseguente scomparsa della vita umana sulla Terra.

Il diritto alla pace, assoluto e incondizionato, dovrebbe essere quel «diritto naturale»  a cui si ispira la Carta dell’ONU all’art. 51, che però prevede, a tradimento del principio, l’autotutela individuale e collettiva e la possibilità di guerra per rispondere ad un attacco armato. Ecco perché bisogna diffondere il pensiero di Angelo Gaccione e i suoi Scritti contro la guerra raccolti nel libretto NO WAR appena pubblicato e quello degli altri pacifisti autentici che vanno fino in fondo alla questione. Va da sè che in un’era nuclerare come la nostra, a 5 anni dal Trattato per la messa al bando delle armi nuclerari ratificato il 20 settembre 2017 da 53 Stati ma rimasto inattuato, ogni guerra è un pericolo grave per l’intera umanità, perché non lascerà né vinti né sconfitti ma solo distruzione per tutti.

 Il principio pacifista nasce sulla base delle sofferenze dell'umanità. Il Sudafrica, la seconda guerra mondiale, la bomba atomica, la Shoah. E funziona a condizione che ci sia il coraggio di difenderlo e pienamente attuarlo. Il diritto alla pace è riconosciuto oramai come un diritto fondamentale dalla comunità internazionale. Facciamo ora un salto evolutivo, riconosciamolo sul serio, attuiamolo. Come si può non mobilitare le coscienze contro ogni conflitto che porti ad una disastrosa fine per tutti? Quale altra soluzione se non il disarmo unilaterale, totale e incondizionato? 

Milano, 10. 5.2022

Avv. Giovanni Bonomo – Centro Culturale Candide