7/27/2021

Per una MEDICINA fondata sulle evidenze e un DIRITTO fondato sui princìpi

Più volte mi sono impegnato a valutare, nello spirito dei servizio derivante dall’essere avvocato, i fondamenti legali del mantenimento del coprifuoco, della quarantena di persone asintomatiche, della chiusura parziale o totale di attività, delle limitazioni alla libertà di movimento e di riunione dei cittadini e delle altre misure governative finalizzate al contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Chi ha letto i miei articoli sa dei non pochi dubbi che tali misure suscitano non solo per le conseguenze drammatiche sulla collettività e sull’economia del Paese, ma ancor prima per il loro fondamento giuridico, essendo in gioco i diritti fondamentali della persona umana.  

Ora la situazione si fa più grave con l’istituzione dei passaporti sanitari e l’obbligo generalizzato del vaccino, già imposto al personale del settore sanitario. 

 Il recente D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” ha ricevuto l’avallo autorevole, in un articolo intitolato L’obbligo vaccinale è legittimo, lo dice la Costituzione, del giurista prof. Sabino Cassese, già giudice emerito della nostra Corte costituzionale, secondo il quale il Green Pass costituirebbe un requisito o una idoneità costituzionalmente ammissibile nell’interesse della collettività perché  previene il rimedio ultimo di un obbligo vaccinale generalizzato per tutti.  

Eppure, anche limitandoci alla nostra Costituzione - dando per scontato che il prof. Cassese conosca la normativa sovranazionale, internazionale ed europea, di riferimento (che si seguito andrò a indicare) - , l’art. 32 Cost. al secondo comma parla chiaro: “La legge [che impone n determinato trattamento sanitario, n.d.r.] non può in nessun caso violare i limiti imposti da rispetto della persona umana”.  

Come è possibile che neppure il prof. Cassese si renda conto che qui non si tratta di un vero vaccino? Che non è costituzionalmente ammissibile sottoporre l'intera popolazione ad una vaccinazione che è ancora in fase sperimentale e di cui non si conoscono gli effetti sul medio e lungo periodo?  

Obbligare, pure indirettamente, le persone a vaccinarsi e poi fargli firmare un foglio in cui liberi lo Stato dalle responsabilità è giuridicamente fondato? 

Il 5 marzo 2021 l’organizzazione People of Truth ha presentato una denuncia al Tribunale dell’Aia contro il governo israeliano per aver condotto esperimenti illegali su cittadini tramite Pfizer. L’organizzazione comprende avvocati, medici, attivisti pubblici e il pubblico in generale che ha scelto di esercitare il proprio diritto di curarsi in modo informato, di rifiutare cure mediche sperimentali.

 

In collaborazione con l’avvocato tedesco Reiner Fuellmich anche altri avvocati e giuristi, tra i quali il nostro magistrato Angelo Giorgianni, hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Aia per violazioni del Codice di Norimberga da parte del governo israeliano. Ma questo vale per tutti gli Stati di diritto del mondo.  

Il Codice di Norimberga è un codice di etica medica le cui istanze sono state generate a partire dalla condotta criminale dei medici nazisti e degli esperimenti medici condotti durante la Seconda Guerra Mondiale e denunciata dal Tribunale di Norimberga. Il primo principio del Codice di Norimberga richiede il consenso volontario e informato delle persone che ricevono il trattamento e partecipano ad un esperimento clinico.  

La restante normativa sovranazionale di riferimento è data dalle Dichiarazioni universali sulla bioetica ed i diritti umani, dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dalla Convenzione di Oviedo per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina.  

Da ultimo è intervenuta pure la UE con il Regolamento 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2021 che ha specificato, nel quadro di misure atte ad agevolare la libera circolazione delle persone durante la “pandemia” di COVID-19, al Considerando 36:“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …».

Eppure è stato appena emanato tale D.L. con misure urgenti ad emergenza conclusa: si continua, tramite un test fallace – e riconosciuto tale dalla stessa OMS -  come quello PCR, a tenere in piedi un’emergenza, con un numero di positivi asintomatici e numeri di contagi inevitabilmente falsati, unicamente per promuovere il vaccino come unica soluzione con il rischio poi che, a causa delle varianti, debbano essere fatti sempre nuovi e costanti richiami.  

Eppure le cure efficaci anche domiciliari esistono, nonostante i vari ostacoli posti all’adozione di protocolli di cura da adottare nella fase precoce della malattia, che molti medici in tutto il mondo hanno sperimentato con buoni risultati sul campo.  

Eppure autorizzare in via d’urgenza l’immissione in commercio di vaccini che, in realtà, sono terapie farmacologiche tutt’ora in fase di sperimentazione, richiede come presupposto fondamentale l’assenza di cure disponibili e approvate. 

Imporre tali vaccini a determinate categorie di persone o prevedere passaporti che consentano lo svolgimento di attività o gli spostamenti solo a chi abbia certificato l’avvenuta vaccinazione o un tampone con risultato negativo, costituiscono violazioni della normativa sopra richiamata sulle libertà fondamentali dell’individuo, ad iniziare dal Codice di Norimberga.  

Sempre costituzionalmente parlando come può giustificarsi estromettere milioni di persone dalla vita sociale di un paese democratico e per di più per una vaccinazione sperimentale che non impedisce la diffusione del contagio tra le persone vaccinate ma anzi la aggrava?  

Non ci avevano detto che praticare la vaccinazione di massa con i contagi ancora alti avrebbe fatto proliferare la diffusione delle varianti? Non era quello che ci dicevano tutti i virologi? Perché ora nessuno ne parla? Hanno cambiato idea? Su quali basi?  

Eppure una medicina seria dovrebbe essere fondata sulle evidenze, sulla scienza autentica, che si basa sul metodo galileiano, sull’integrazione delle migliori ricerche scientifiche con l’esperienza clinica e i valori di ogni paziente. Sono i princìpi fondativi del Movimento 3V e della sua strenua battaglia, tra mille difficoltà, per l’affermazione della verità. 

Il VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System sottostima, e sottace, le reazioni avverse e di decessi da vaccino: solo l’1% viene segnalato! E nonostante ciò siamo già al di sopra dei 4mila morti, che non si possono nascondere, per le reazioni avverse da “vaccino” antiCovid-19. Intanto ictus, infarti, embolie polmonari, coaguli di sangue e morti improvvise NON vengono “contabilizzati” dal personale medico come conseguenze dei vaccini. Si ascolti in proposito la testimonianza del medico indipendente Ben Edwards al Senate Committee on State Affiars: https://youtu.be/O_ykdAD1sn4.  

Mentre scrivo questo note ricevo questa drammatica testimonianza dal dott. Teodosio De Bonis, medico indipendente candidato sindaco per la città di Milano:

“Stamattina ho messaggiato con una mia cugina che lavora in ambulatorio di cardiologia di un ospedale della nostra zona. Queste le sue parole: È dura restare a lavorare in queste condizioni, siamo sfiniti. Troppe verità scientificamente provate non dette. È proibito emettere i dati dei nuovi contagiati...la maggior parte di loro sono vaccinati. Sono aumentati gli arresti cardiaci, le miocarditi, le dissecazioni arteriose e ti parlo non per sentito dire ma perché vedo con i miei occhi. I medici di base sono stati minacciati dallo Stato di venire radiati se emettono certificati di differimento dal vaccino per patologie. Questa cosa che iniettano non è un vaccino e non ti protegge dell'infezione, anzi!

Se vuoi fai pure girare questo messaggio, credo valga di più di cento articoli o sondaggi.” 

Ho risposto che, se queste cose sono vere, devono avere il coraggio di uscire allo scoperto e denunciare, altrimenti sono dei vili e complici dei criminali. Perché non iniziamo dal “virologo” mediatico Renato Burioni, che in un post su Twitter a proposito del Green Pass obbligatorio afferma: "Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci".  

Perché ormai la verità sta venendo fuori. Il sistema non ha curato le persone. Le ha uccise per arrivare a instaurare una dittatura globale, come denuncia la virologa indipendente Judy Mikovits: https://lacrunadellago.net/2020/05/09/la-virologa-judy-mikovitsil-sistema-non-cura-le-persone-ma-le-uccide.  

Questo è ciò che deve dire e denunciare non solo il sottoscritto ma ogni cittadino di sana e robusta Costituzione (art. 2, 16, 32, 41) informato e consapevole dei propri doveri e diritti. La criminale campagna vaccinale ai danni dell'ignara popolazione illusa di un rimedio peggiore del male richiede una risposta ferma e decisa da parte di una cittadinanza risvegliata e consapevole che aumenta sempre di più grazie al lavoro di controinformazione dei pochi giornalisti indipendenti non asserviti al regime sanitario. Partecipiamo così ad una delle più grandi imprese della storia. E sui libri di storia ne parleranno, quando la veemenza degli interessi sporchi che divorano il presente si sarà placata e il mondo sarà pronto per guardarsi con lucidità e serenità alle spalle. 

 Milano, 27. 7.2021  
          Avv. Giovanni Bonomo - Diritto 24

       


 

 

 

 

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7/22/2021

Tutti vogliamo prima comprendere e poi valutare. Tranne il filosofo Galimberti

           Le persone vogliono comprendere. Anche io voglio capire, perché se capisco posso valutare. Del resto questo è il corretto approccio epistemologico nell'analisi di ogni fenomeno. Più volte ho dovuto parlare dell’opposto approccio fideistico creatosi (non solo) in Italia sui vaccini, da ultimo nel recensione a “Il dio vaccino”, di Tiziana Alterio.

  Perché questo approccio fideistico non si comprende proprio, anche se la scrittrice cerca di spiegarlo sotto l’aspetto sociologico. Penso che tutte le forze intellettuali e politiche, contrarie a questo approccio, a prescindere da che cosa pensino sui vaccini e pure se essi si siano o no vaccinati, debbano unirsi per creare un movimento di contestazione contro tale atteggiamento di non pensiero, di non riflessione, di non ragionamento. Aprire un campo di riflessione, in cui rispondere alle seguenti domande, per farne problemi politici, perché di politica si tratta, ma di quella importante e fondativa, ovvero costituzionale.

 Perché non si parla di no-vax, ma di studiosi, medici, epidemiologi, che semplicemente dissentono su tali questioni. Perché la realtà che osserviamo è che la narrazione mainstream è abbastanza irragionevole, piena di punti deboli, di incongruenze, di idee modificate dal giorno alla notte, i cui cambiamenti non vengono mai discussi né spiegati. Per questo mi stupisce - ancor di più della mancanza di spiegazioni da parte del sistema mediatico - il silenzio di intellettuali, giornalisti, giuristi, filosofi sul punto.

 Ma ora almeno interviene il filosofo Umberto Galimberti, e ciò ci tranquillizza rendendoci fiduciosi uditori e spettatori di una risposta, perché la filosofia dovrebbe assumere il ruolo di mostrare le incongruenze all’interno dello stesso monolite scientifico, che mostra, anche in superficie, se studiato, grande pluralismo, grande dibattito, idee divergenti.

 Le domande, dicevo, vengono da sé a chiunque volesse informarsi per comprendere, e sono le seguenti.

1) Il vaccino, da quello che sappiamo, non blocca il contagio e la diffusione del virus. In UK, ad esempio, dove la vaccinazione è diffusa, i contagi sono oltre 35 mila al giorno. Allora perché continuano a dire che vaccinandoci proteggiamo gli altri? Che senso ha quindi accusare chi non vuole vaccinarsi di egoismo, o discriminarlo con una legge?

2) Perché, costringere i 20enni, i 15enni alla vaccinazione? La loro probabilità di complicanze è prossima allo zero. Perché non tenerli fuori dalla vaccinazione e, nella malaugurata ipotesi di sviluppo della malattia, farli immunizzare con la guarigione dopo la terapia domiciliare, facendogli generare una risposta immunitaria naturale?

3) Se i nuovi contagiati, per ora, sono paucisintomatici, perché continuare a basare il trasferimento tra colori di zona sui contagiati e non sui ricoveri, sulle ospedalizzazioni o sulle terapie intensive?

4) Quante terapie intensive sono state fatte in questi ultimi sei mesi? Quanti protocolli di cure sono stati testati e validati, quanti metodi di cure domiciliari sono stati portati avanti, finanziati e diffusi? Fino a quando andremo avanti con la logica del lockdown?

5) Perché sottoporre l'intera popolazione ad una vaccinazione che è ancora in fase sperimentale, di cui non si conoscono gli effetti sul medio e lungo periodo? Tu obblighi le persone indirettamente a vaccinarsi e poi gli fai firmare un foglio in cui liberi lo Stato dalle responsabilità: questo è giuridicamente fondato?

6) Costituzionalmente parlando come può giustificarsi estromettere milioni di persone dalla vita sociale di un paese democratico e per di più per un vaccinazione sperimentale che non impedisce la diffusione del contagio tra le persone vaccinate?

7) Non ci avevano detto che praticare la vaccinazione di massa con i contagi ancora alti avrebbe fatto proliferare la diffusione delle varianti? Non era quello che ci dicevano tutti i virologi? Perché ora nessuno ne parla? Hanno cambiato idea? Su quali base?

8) Fino a dove uno Stato può imporre protocolli sanitari (o di qualsiasi altro genere) che limitino le libertà costituzionali basilari? Fino a dove, e fino a quando? Perché non c'è un dibattito giuridico, filosofico, su queste questioni che interessano i princìpi costituzionali fondativi della nostra Repubblica?

 Sconcertante è che, a fronte di tali domande che vengono da sé o che ci si dovrebbe porre, soprattutto se filosofi, il prof. Umberto Galimberti esordisca, in un’intervista visibile su YouTube, con le affermazioni “i no vax sono pazzi e vanno curati. Se si crede più a Medjugorje che alla scienza, come li si convince?” E inoltre “io sono per l’obbligo: per persuadere una persona è necessario che quella persona sia disposta a mettere in dubbio le proprie convinzioni. I no vax sono strampalati e anti-scientifici che si sentono però un grande club di opposizione, non sono disposti a mettere in gioco per le proprie convinzioni e mettono in pericolo gli altri”. 

Vi sembrano parole degno di un “filosofo”? Alla faccia della scienza, fondata sul dubbio e sul confronto. Scienza alla quale la filosofia è ancillare, almeno da quando il pensiero rinascimentale e poi illuministico ha fondato il SAPERE sulla conoscenza (“episteme”) e sul confronto, per la ricerca della verità contro ogni dogma o indifferenza o assenza di pensiero. 

Sembra che oggi nessuno si faccia più domande, eppure è dalla potenza discreta del domandare che progredisce la conoscenza. Per questo bisogna dissentire, sospettare, distaccarsi quando il discorso si fa troppo compatto e l’entusiasmo osannatore del “vaccino” permea la mente anche dei cosiddetti uomini di cultura. 

Io faccio parte della schiera di coloro – che mi conosce e mi legge lo sa - che scelgono di non vaccinarsi. Costoro non sono tutti fanatici, beceri e ignoranti no-vax o che sottovalutano la gravità della malattia. Si tratta solo di persone consapevoli  del fatto che, come specificato nel bugiardino del farmaco sperimentale e nella liberatoria (che tutti i vaccinandi devono sottoscrivere), siamo in presenza di una terapia genica sperimentale di una tipologia di vaccino totalmente inedita. 

Tale terapia genica preventiva si basa sull'inoculazione di DNA o di RNA messaggero nel corpo umano affinché trasportino alle cellule umane l'informazione genetica per la sintesi delle proteine Spike che, causando l'infezione, stimolano la produzione di anticorpi e quindi l'immunità. Ora non mi addentro in inutili tecnicismi. 

Voglio solo dire che fino ad oggi nessuno si è mai vaccinato in questo modo. La ragione per cui si è deciso di intraprendere una strada del tutto nuova e non ancora adeguatamente sperimentata - e ad effetti ignoti nella lunga durata - è soltanto questa: l'emergenza. In nessun caso, infatti, con la consueta tipologia di vaccini, si sarebbe potuto arrivare in tempo, perché produrli e testarli ne avrebbe richiesto più anni, né si sarebbe potuto produrne su così vasta scala. Ora, premesso tutto ciò - come risulta, lo ripeto, dallo stesso bugiardino e dalla liberatoria - , nessuno è in grado di garantire circa la sicurezza e l'effetto di tali vaccini. 

Appare allora del tutto ragionevole la reticenza a farsi “vaccinare”: è il legittimo e moralmente doveroso comportamento del cittadino informato che tenga in debito conto rischi e benefici e che metta in dubbio i secondi.   

Perché ha informazioni non solo fondamentali, ma biologicamente fondate e obiettivamente veritiere, che tutti, compreso il filosofo Galimberti, dovrebbero avere.

 Milano, 22. 7.2021

Avv. Giovanni Bonomo 

https://youtu.be/wJhPrYd5olk intervista a Umberto Galimberti



 

 

5/27/2021

Essere per il mondo. Identità digitale e profilazione.

      Abbiamo parlato dell’identità digitale, riflesso sul Web della nostra identità nel mondo reale creata per sedimentazione dei nostri passaggi in Rete (L’identità digitale tra ingegneria reputazionale e social authority – AL Assistenza Legale). Queste tracce informatiche vengono sistematicamente analizzate dagli algoritmi dei motori di ricerca. Ci si chiede se gli strumenti di tutela dei dati personali (Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016/UE), il diritto all’oblio e alla deindicizzazione bastino a preservare il nostro diritto alla privatezza. 

    Si tratta di una questione ulteriore a quella affrontata nel discorso su pluralismo informativo e libertà di informazione https://www.cam.tv/avvbonomo/blog/la-profilazione-e-la-liberta-di-informazione/NID01430E.

     La certezza indubitabile che abbiamo di noi stessi in quanto soggetti pensanti (cogito ergo sum) è data oggi dal nostro avatar digitale, a volte più ricco di pensieri (digito ergo sum) di quanto sia la nostra mente nella vita reale quotidiana. Da quando operiamo su PC connessi a Internet lasciamo una lunga scia telematica di dati personali: il nostro profilo sui social, i nostri articoli, le nostre preferenze musicali e di lettura, i nostri acquisti ricorrenti, i contatti personali, le nostre simpatie politiche, etc. tengono in vita e arricchiscono la nostra identità sociale: io già sono non solo per me stesso ma per il mondo intero. Questa è la forza del Web. O meglio, questa ne sarebbe la forza se fossero connessi sul pianeta esseri (non litigiosi ma) pensanti, ne sarebbe la forza propulsiva, con notevole incremento della creatività scientifica e artistica, verso un avanzamento evolutivo del pianeta (Oltre il diritto d’autore e i diritti proprietari – AL Assistenza Legale). 

    L’ordinamento tutela il nostro “patrimonio intellettuale, politico e sociale”, il cui possibile travisamento costituisce violazione del diritto all’identità personale protetto dall’art. 2 Cost. pure in assenza di una lesione del diritto all’onore e alla dignità. Non dimentichiamo che il diritto di accesso a Internet è costituzionalmente garantito quale manifestazione delle libertà costituzionali già riconosciute, tra le quali la manifestazione del pensiero “con ogni altro mezzo di comunicazione”, la cultura, l’istruzione; tutto per il pieno sviluppo della personalità.

      Un diritto di accesso equo e non discriminatorio, precisa il Regolamento UE 22.11.2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle “misure riguardanti l’accesso a Internet aperta”, che vuole garantire la neutralità della rete e tutelare i diritti degli utenti. Anche il nostro Ministero dell’Interno, facendo propria la “Dichiarazione dei diritti in Internet”, per una nuova cittadinanza sulla rete, elaborata dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2015, riconosce l’accesso a Internet come diritto fondamentale della persona: “Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.”  

    Si comprende come l’identità digitale sia il modello di personalità fondata sulle espressioni di vita reale, quelle tracciate e modellate da Internet e riguardanti il patrimonio di idee e azioni della persona, ma anche sugli aspetti specifici della dimensione informatica: le abitudini di acquisto, di lettura, di spostamento, la reputazione, i dati biometrici per l’identificazione tramite SPID, sistema pubblico di identità digitale che mi permette di accedere ai servizi online della P.A. La persona reale emerge nel mondo digitale.

    Si pone il problema dell’essere profilati. Si tratta di una violazione del diritto alla privatezza? Anche l’Europa mi protegge: “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale” recita l’art. 8, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

     Il Regolamento generale per la protezione dei dati, al Considerando 71, tratta della “profilazione” come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

    Però, secondo la già richiamata Dichiarazione dei diritti di Internet, “ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano”. 

    A questo proposito dobbiamo ricordare che i search engines non sono solo inconsapevoli trasportatori di dati (mere conduit), perché la Corte di giustizia, nel noto caso Google Spain (Sent. 13 maggio 2014, n. 131) ha ritenuto Google responsabile del trattamento dei dati personali in qualità di titolare del sito Internet che custodisce, “estrae” , “registra”  e “organizza”  dati personali secondo la Direttiva 95/46/CE e consente quindi a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, “di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet”.

    Mentre “profilare la persona” è un obbligo secondo le direttive europee MiFid a tutela dell’investitore per valutare l’adeguatezza, rispetto alla sua esperienza finanziaria, delle operazioni che gli vengono proposte, così non è per la profilatura dell’identità digitale della persona, nonostante nasconda pericoli più gravi e insidiosi. Di questo il legislatore europeo è pienamente consapevole. Leggiamo all’art. 22 “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che la profilatura è un trattamento automatizzato di dati personali con lo scopo di analizzare o prevedere aspetti della persona “riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

    Comprendiamo così il prezzo da pagare per l’accesso “gratuito” alla Rete: la consegna dei miei dati per una prognosi sul mio futuro, per capirmi e anticipare le mie abitudini e preferenze personali, i miei comportamenti, la mia salute, i miei spostamenti. E questo può condannarmi alla futura esclusione da notizie, lavori, relazioni, da opportunità.

    Analizzare, predire, condizionare, includere ed escludere sono tratti fondamentali di ogni tipo di controllo politico e sociale: se qualcuno ora mi include, a mia insaputa, scegliendo che cosa possa essermi proposto, qualcun altro invece mi esclude, decidendo di a cosa non posso accedere, sia in Internet che nella vita reale, analizzando il mio profilo e prevedendo i miei comportamenti.

  La mia identità digitale, poco conosciuta dalle persone a me vicine, viene invece compiutamente analizzata da quelle lontane, in una sorveglianza partecipativa fondata sul piacere dell’accesso agli infiniti contenuti della rete.

   In questo contesto maturano, nel diritto vivente delle Corti, il diritto all’oblio e alla deindicizzazione (Giornalismo digitale e “diritto all’oblio”. Gli archivi giornalistici on-line devo essere sempre aggiornati - Assistenza Legale Premium).

    Il mio patrimonio sociale si compone di una moltitudine di momenti di vita che diventano presto inattuali: vorrei eliminarli, ma sono scolpiti nel cyberspazio, che sembra propormi un diario di viaggio che mai volevo scrivere.

    I motori di ricerca, i search engines propongono sistematicamente porzioni della mia vita personale che non rivestono più alcuna importanza. Reputazione e identità personale sono coinvolte. Ma agli algoritmi dei motori di ricerca, del trascorrere del tempo non importa niente, collegano e associano inesorabilmente nomi, eventi, notizie.

    Allora rivendico il mio diritto di essere dimenticato in Internet e da Internet, di rendere non più leggibili né visibili parti della mia vita che non sono più rappresentative di me stesso, della mia persona oggi.

    A questo proposito occorre considerare che nell’attività di organizzazione e aggregazione delle informazioni già pubblicate dagli editori di siti Web, che rende accessibili agli utenti Internet una quantità maggiore di dati e in forma strutturata, il trattamento dei dati ha un carattere distinto e ulteriore rispetto all’attività svolta da tali editori. Laddove tale trattamento, alla base di una pubblicazione, incida in modo significativo (e in aggiunta all’attività degli editori di siti web), sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca è tenuto, secondo la Corte di giustizia europea, a rispettare le prescrizioni della direttiva in qualità di responsabile del trattamento dei dati.

    Non è necessario che sia danneggiato: il diritto alla cancellazione dai risultati del motore di ricerca non sussiste soltanto quando l’informazione arreca un pregiudizio all’interessato, ma anche quando non vi è più alcuna giustificazione della continua accessibilità dei dati personali. Intervenire solo sulla testata giornalistica, per la facilità di cancellazione delle informazioni contenute nell’articolo, ripreso da altri siti web, non basta e non è corretto.

    Facilitando l’accesso degli utenti di Internet a molti dati relativi ad una persona, l’attività del gestore del motore di ricerca è idonea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web. 

    Discende da quanto detto che la profilazione non deve più essere il prezzo da pagare per navigare in Intenet e accedere ad un’informazione plurale. Occorre sì prestare attenzione alle informazioni personali che si inseriscono in Rete o che vengono inserite da terzi, ma allo stesso tempo si deve essere attivi e partecipi della rivoluzione digitale che stiamo vivendo: il Web è anche strumento di personal branding e la costruzione della propria identità digitale e reputazione avviene più nel mondo digitale che in quello reale. 

    La social authority va oltre la buona reputazione e consente di promuovere la propria immagine professionale o imprenditoriale e i propri servizi o prodotti. Viviamo in un mondo di infinite possibilità cogliamole! (https://www.mondomarziale.org/un-mondo-dalle-infinite-possibilita). La nostra identità digitale può essere il sentiero per una nuova consapevolezza, per una rivoluzione anche nel modo di pensare, vivere, lavorare, condividere: realizziamo la previsione della nostra lungimirante carta costituzionale (art. 4 comma 2) e andiamo oltre. I nostri prodotti o servizi digitali possono essere distribuiti e venduti in tutto il mondo ogni giorno e, come hanno dimostrato Elon Musk e, prima di lui, Jeff Bezos e altri imprenditori di successo, “produci una volta, vendi e guadagna per sempre”: ogni nostra creazione, se innovativa, può farci guadagnare all’infinito. Concludo perciò con questa esortazione: noi siamo nel mondo, ma non del mondo, noi siamo per il mondo!

Milano, 27. 5.2021
Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovazione Officer – Diritto dell’informazione e dell’informatica



 

12/27/2020

I profili di incostituzionalità e di illegittimità della decretazione per DPCM su contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 secondo T. Roma ord. 24.12.2020

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza T. Roma 16 dicembre (pubblicata il 24
dicembre) 2020
del giudice Alessio Liberati, che segna una tappa fondamentale nella storia del nostro Paese ora afflitto, come altri Stati nel mondo, dalla pandemia Covid-19, perché esprime il coraggio e l’orgoglio di essere, noi italiani, appartenenti ad una nazione sempre attenta alle garanzie di diritto per la cittadinanza sancite dalla nostra Costituzione.

Tale ordinanza è stata ignorata dalla grande stampa ad eccezione di Italia Oggi, da Libero e da Il Giornale. Ne riporto il testo preceduto da una mia sintesi, precisando che il giudice ha rilevato 8 profili di incostituzionalità e 4 profili di illegittimità.

 A) Profili di incostituzionalità.

                                                                       1.

 Il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha natura amministrativa non legislativa-normativa: come tale non può intervenire in materie coperte da riserva di legge come la salute (art. 32 c. 2 Cost.) né è idoneo a comprimere gli altri diritti fondamentali previsti dagli art. 13, 14, 16, 17, 19, 34, 41 Cost.. Su questo punto già  autorevoli voci (i presidenti della Corte costituzionale Baldassarre, Marini, Cassese oltre ad autorevoli giuristi  costituzionalisti) si erano espresse.

 2.

La deliberazione del 31. 1.2020 del Consiglio dei Ministri sullo “stato di emergenza nazionale” che ha dato il via alla decretazione in DPCM richiama il D. Lgs. 2. 1.2018 n. 1 “Codice della protezione civile” che prevede eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, ma nulla delle fattispecie di cui all’art. 7 comma 1 lett. c) è riconducibile al “rischio sanitario”.

 3.

Nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge, quindi, attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario: la sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari è quella prevista dagli art. 78 e 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra.

 4.

La previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante DPCM è contraria alla Costituzione: la funzione legislativa è disciplinata dall’articolo 76 Cost., il quale, nel prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi” impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge, la possibilità di delegare la funzione di emanare norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge.

5.

 Il primo D.L. 23. 8.2020 n. 6 che ha “legittimato” i DPCM tramite delega in bianco alla normazione secondaria per misure di limitazione di diritti e libertà fondamentali, espressa con le parole “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1 comma 1” è in contrasto con l’art. 77 Cost. sulla decretazione d’urgenza tramite D.L. da parte del Governo, norma costituzionale per la quale nelle materie coperte da riserva di legge è possibile demandare alle fonti secondarie unicamente disposizioni di dettaglio necessarie all’esecuzione della legge stessa. Sussiste perciò un contrasto anche con la legge 23. 8.1988 n. 400 sulla “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” il cui art. 15 prescrive che “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”, mentre la legislazione di emergenza attribuisce un potere decisamente al di fuori di tale perimetro costituzionale.

 6.

 Anche i DPCM che disciplinano la c.d. “fase 2” si palesano di dubbia costituzionalità e contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., perché hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia”.

7.

I DPCM sono atti che si sottraggono alla responsabilità collegiale del Consiglio dei Ministri, diversamente dai decreti legge, dal controllo Parlamentare e dalla firma del Capo dello Stato (che emana i decreti leggi ai sensi dell’art. 87 Cost.), concentrando le competenze nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche se la procedura seguita negli ultimi DPCM prevede il coinvolgimento a vario titolo di molte altre autorità, ad iniziare dal Ministro della Salute, non può comunque dirsi che tale iter offra le stesse garanzie della piena collegialità tipica dei decreti legge.

8.

Perplessità sorgono con riferimento alla aprioristica prevalenza riconosciuta al diritto alla salute (art. 32 Cost.) rispetto a tutte le altre libertà e diritti fondamentali: nessuna norma della Costituzione pone in subordinazione gerarchica tali diritti e ciò avrebbe quindi richiesto un’operazione di “bilanciamento” operata nel rispetto dei confini costituzionali e comunque esplicitata in maniera chiara e ben comprensibile.

 

B) Profili di illegittimità

Premessa.

L’azione del potere esecutivo esercitata dal Governo in modo da sottrarsi al preventivo controllo parlamentare (i DPCM sono sottratti al controllo del Presidente della repubblica in sede di promulgazione e pure al sindacato ex post della corte costituzionale) ha reso finora impossibile il successivo sindacato da parte del potere giudiziario, che avrebbe potuto già rimuovere le concrete limitazioni dei diritti costituzionali compromessi. Alla base di ogni DPCM viene sempre citato il CTS Comitato Tecnico Scientifico le cui analisi sono state riservate per diverso tempo e poi rese pubbliche solo a ridosso delle scadenze di DPCM stessi: in tal modo si è impedita l’attivazione della tutela giurisdizionale.

 1.

Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai senti dell’art. 3 legge 7. 8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e a tale obbligo non sono sottratti i DPCM. Ma nel corpo dei provvedimenti sulla emergenza epidemiologica, la motivazione è redatta in massima parte con la peculiare tecnica della motivazione “per relationem”, cioè con rinvio ad altri atti amministrativi e, in particolare ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tale tecnica motivatoria è in astratto ammessa e riconosciuta dalla giurisprudenza ma richiede che gli atti cui si faccia riferimento siano resi disponibili o comunque siano conoscibili. A contrario i verbali del CTS risultavano in un primo tempo “riservati” e successivamente resi disponibili sul sito della Protezione Civile con un ritardo tale da rendere impossibile, per la scadenza del termine di impugnazione, l’attivazione della tutela giurisdizionale.

 2.

I DPCM si palesano illegittimi, oltre che per tale dinamica di carenza di motivazione resa inconoscibile, anche per eccesso di potere derivante dal mancato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco (il diritto fondamentale alla salute della collettività e gli altri diritti costituzionali del pari inviolabili), che avrebbe dovuto farsi in base ad un’istruttoria e ad una chiara, univoca e documentata situazione fattuale. Tale vizio di potere si rileva anche all’interno della stessa decretazione per contraddittorietà con altri atti della medesima amministrazione destinati a incidere sulla stessa situazione descritta, non essendo possibile comprendere le ragioni dei mutamenti di indirizzo.

 3.

Non si comprende quale sia la logica della scelta fortemente compressiva operata dalla PA e ciò sia nella parte in cui si configura come discrezionalità amministrativa che nelle parti in cui si ravvisa discrezionalità tecnica. Partendo dal dato di fatto “che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” - cui è seguita la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale - , il DPCM 9.3.2020 ha adottato limitazioni ben più incisive rispetto a moltissimi altri Paesi coinvolti dalla pandemia, con ciò rendendo evidente la possibilità che la stessa amministrazione (la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha emesso l’atto) aveva in astratto di adottare misure diverse e meno compressive dei diritti fondamentali,

4.

Le disposizioni limitanti le libertà fondamentali in alcuni casi non appaiono adottate in immediata conseguenza logica di un ragionamento chiaro e basato su dati ontologici fattuali certi o almeno verificabili, ma previa esposizione di mere clausole di stile, come “dopo aver accuratamente valutato gli scenari epidemiologici derivanti da una riapertura della attività didattica frontale nelle scuole” (in base a cui il CTS mantiene ad esempio l’obbligo di formazione a distanza - verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020), o con prescrizioni del tutto generiche come la “garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno” (senza indicarne le modalità - verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020), o con limitazioni motivate genericamente e senza alcuna spiegazione del perché (come l’accesso di al massimo una persona per locali fino a 40 mq senza che fosse stata inizialmente fatta una distinzione delle caratteristiche fisiche dell’immobile, della cubatura, dell’areazione, e comunque del perché la misura fosse ben diversa da quanto consentito sui mezzi di trasporto pubblici - verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020). Anche di tali scelte e di numerose altre non appare comprensibile la motivazione e, in alcuni tratti, la logica sottesa.

 °°°

Estratto dell’ordinanza pubblicata il 24 dicembre 2020 a odierna in sede cautelare, del Trib. di Roma, 6° sez. civile, giudice Alessio Liberati. 

“ La limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta non alla intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione “esterna” dei provvedimenti di varia natura (normativi ed amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.

 è notorio che le suddette libertà e diritti fondamentali siano stati incisi con modalità ed intensità diverse nei vari Paesi del globo terrestre ed alcuni Stati, come la Svezia, addirittura, si siano limitati a indicazioni e suggerimenti, senza imporre limiti al godimento dei diritti, quantomeno nel periodo iniziale...

 Appare necessario verificare se in concreto la limitazione imposta con atti provvedimentali ed atti aventi forza di legge fosse legittima.

 Punto indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un DPCM. Tale atto, come noto, non è di natura normativa, ma ha natura amministrativa. Tale natura resta anche laddove un provvedimento avente forza di legge, preventivamente, lo “legittimi”, e sempre che tale legittimazione “delegata” sia attribuita nei limiti consentiti.

 In questa prospettiva non vi è dubbio che l’azione della amministrazione che operi attraverso atti amministrativi sia (apprezzabilmente) responsabilizzante, in quanto esposta, diversamente dall’operare attraverso atti aventi forza di legge, anche alle ulteriori censure tipiche dei provvedimenti amministrativi, e non solo al sindacato politico.

 Un primo aspetto da verificare è la idoneità del DPCM a comprimere i diritti fondamentali che ha, di fatto, investito e compresso. Ci si deve innanzitutto domandare quale sia la norma  fondamentale legittimante la legislazione di emergenza.

 A tale interrogativo è stato risposto che, nonostante non sia regolata a livello costituzionale, l’emergenza pandemica è prevista dal nostro ordinamento e precisamente nelle disposizioni di cui al d.lgs. 1/2018. Invero, il codice della protezione civile, fonte normativa primaria, ha consentito al Governo il 31 gennaio 2020 di emanare la delibera recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, a seguito della quale sono stati adottati numerosi provvedimenti, al fine di arginare le conseguenze della diffusione del virus COVID-19. Primo tra tutti il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, (sostituito dal d.l. 25 marzo 2020 n. 9) anch’esso fonte normativa primaria in quanto atto avente forza di legge. Verrebbe naturale concludere che le regole introdotte nell’ordinamento in forza del decreto legge non siano in contrasto con la Carta costituzionale che, all’art. 77, prevede espressamente l’utilizzo di tale fonte di produzione “in casi straordinari di necessità e d’urgenza”.

 Diverse ed autorevoli però sono state le opinioni di coloro (per tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale Baldassare, Marini, Cassese) che hanno rilevato la incostituzionalità del DPCM a tale finalità utilizzato.

 Deve subito precisarsi che le disposizioni in questione hanno investito libertà espressamente garantite dalla Costituzione, quali la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.), la libertà religiosa (art. 19 Cost.), il diritto/dovere all’istruzione (art. 34 Cost.) la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) sino a limitazioni addirittura alla libertà personale di movimento (art. 13 Cost.), la cui compressione è consentita solo “con provvedimento motivato della autorità giudiziaria” (in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto) e “solo nei casi e modi previsti dalla legge”, posto che “la libertà personale è inviolabile”.

Provvedimenti inisistenti su tali libertà fondamentali dovrebbero quindi avere necessariamente carattere di legge o di atto avente forza di legge.

 Come già evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di Pace di Frosinone) non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo valore e forza di legge.

 Va rammentato infatti che con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettre a) e b) ...”.

 Però, con le parole della succitata giurisprudenza “Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da, addirittura, “agenti virali”.”

 Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.

 Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”.

A ciò è doveroso aggiungere, sempre con le parole del giudice sopra menzionato. che “i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana didichiarare lo stato di emergenza sanitaria.”

Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione.

 Con le parole del giudice di Pace di Frosinone: In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario.

 Ed in effetti, il DPCM emanato il 26.4.2020, deriverebbe la sua efficacia dal Decreto- legge n. 19, del 25.3.2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio.

 In ogni caso, la funzione legislativa delegata è disciplinata dall’articolo 76 Cost., il quale, nel prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi ” impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26.4.2020, in G.U del 27.4.2020, n. 108”

 Da ciò discende la illegittimità dei DPCM che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali che oggi viene addotta quale causa eziologica dell’alterato equilibrio del sinallagma contrattuale.

 Quanto sopra è ancor più evidente se si considera che il primo decreto legge che ha “legittimato” il DPCM non fissava neanche un termine e non tipizzava i poteri, perché conteneva una elencazione esemplificativa, così consentendo l’adozione di atti innominati, oltre a non stabilire le modalità di esercizio dei poteri.

 In contrasto al provvedimento d’urgenza ex art. 77 cost. è cioè stata attribuita una delega in bianco alla normazione secondaria, legittimata così ad adottare misure di limitazione di diritti e libertà fondamentali: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha in buona parte disciplinato la materia in luogo del decreto legge.

Come sottolineato da dottrina poco conosciuta, muovendo dall’assunto che nelle materie coperte da riserva di legge è possibile demandare, solo se relativa, alle fonti secondarie unicamente disposizioni di dettaglio necessarie all’esecuzione della legge stessa, appare dunque censurabile, sotto il profilo della legittimità, il d.l. 6/2020 che dispone all’art. 2: “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”.

 Sussiste perciò un contrasto con la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

 La disposizione di cui all’art. 15 della citata legge prescrive espressamente che: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”, mentre la legislazione di emergenza attribuisce un potere decisamente al di fuori di tale perimetro costituzionale.

 Anche i DPCM che disciplinano la cd. “fase 2” sono perciò, ad avviso di questo giudicante, di dubbia costituzionalità, anche poiché hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia” (cfr. Marini). Si tratta pertanto diprovvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale.

 Inoltre, si aggiunge, anche se si ritenesse legittima la limitazione delle libertà individuali sarebbe necessaria la specificazione di un termine all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio.

 Sul punto, però, anche la temporaneità del DPCM appare in realtà solo formale, come evidenziato di recente dalla giurisprudenza del TAR del Lazio “tenuto conto che le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia da covid 19, di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneità, nei fatti risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile” (TAR del Lazio ordinanza n. 7468/2020, che si è espresso sul successivo DPCM 3.11.2020).

 Va infine rilevato che i DPCM sono atti che si sottraggono alla responsabilità collegiale del Consiglio dei Ministri (diversamente dai decreti legge), dal controllo Parlamentare e dalla firma del Capo dello Stato (che emana i decreti leggi ai sensi dell’art. 87 Cost.), concentrando le competenze nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche se la procedura seguita negli ultimi DPCM prevede il coinvolgimento a vario titolo di molte altre autorità, ad iniziare dal Ministro della Salute, non può comunque dirsi che tale iter offra le stesse garanzie della piena collegialità tipica dei decreti legge.

 Perplessità sorgono da ultimo sia con riferimento alle modalità di confronto con le Regioni (stante l’incrocio di competenze) che con la aprioristica prevalenza riconosciuta al diritto alla salute (art. 32 Cost.) rispetto a tutte le altre libertà e diritti fondamentali: nessuna norma della Costituzione pone in subordinazione gerarchica tali diritti e ciò avrebbe quindi richiesto una operazione di “bilanciamento” operata nel rispetto dei confini costituzionali e comunque esplicitata in maniera chiara e ben comprensibile.

Pur nella consapevolezza della assoluta unicità della situazione, non spetta a questo giudicante alcuna valutazione in merito alla opportunità (o addirittura alla inevitabilità) politica della scelta sia dello strumento che del suo contenuto, ma resta invece doveroso verificare la legittimità dell’azione ai fini della pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda oggetto di giudizio.

 Questo giudicante ritiene quindi che vi sia un contrasto dei DPCM aventi ad oggetto la materia con le disposizioni costituzionali.

 Da ciò discende l’importante corollario che l’istante si duole di situazione non invincibile ex se, ma delle conseguenze derivanti da un impianto normativo- provvedimentale che è in contrasto con la Carta Costituzionale, e quindi certamente caducabile (con conseguente eliminazione degli effetti negativi posti a base della pretesa stessa).

 Un secondo aspetto da verificare è la legittimità dei provvedimenti amministrativi (i DPCM) in questione.

 In merito, ad avviso di questo tribunale, anche a voler aderire alla tesi opposta – trattasi infatti di argomento dibattuto sia in dottrina che in sede parlamentare – e cioè alla tesi della piena costituzionalità delle limitazioni imposte con DPCM, non potrebbe egualmente pervenirsi a valutazione favorevole in merito alla legittimità dei DPCM che hanno imposto vincoli ai diritti fondamentali in base al presupposto della emergenza epidemiologica da diffusione pandemica di agente virale denominato SARS Cov 2.

In tale prospettiva alternativa, invero, è fuor di dubbio che l’azione del potere esecutivo (il Governo) esercitata scegliendo di sottrarsi al preventivo controllo parlamentare (e cioè attraverso la diversa tecnica di interventi per atti amministrativi, quali sono i DPCM, che non hanno richiesto un “avallo” parlamentare sui singoli diritti e libertà fondamentali compressi e sulle relative modalità e tempistiche di limitazione), sia controbilanciata – essendo tale dinamica uno dei fondamentali corollari del principio di divisione dei poteri proprio dei sistemi democratici moderni (basati sulla tricotomia potere esecutivo/potere legislativo/potere giudiziario) – dal successivo sindacato di tipo diffuso da parte del Giudice, espressione del potere giudiziario.

 Va sottolineato anche che i DPCM sono sottratti al controllo del Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione, nonché al sindacato ex post della Corte costituzionale.

 Sul punto ritiene questo giudicante che le concrete limitazioni derivate dalla esecuzione di un provvedimento amministrativo, quale è il DPCM, avrebbero potuto essere facilmente rimosse, trattandosi di provvedimenti amministrativi che ad avviso di questo tribunale appaiono ex se illegittimi.

 Può rilevarsi infatti un ricorrente difetto di motivazione, che proprio nell’ottica del sindacato giurisdizionale di controllo sull’azione amministrativa da parte del giudice, rappresenta l’elemento di primaria ed imprescindibile importanza.

 Come noto, tutti provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990. A tale obbligo non sono sottratti neanche i DPCM.

 Tale elemento dell’atto amministrativo è indispensabile per comprendere aspetti quali il corretto accertamento del dato ontologico-fattuale (come ad esempio nella fattispecie: il numero e le modalità di calcolo dei decessi e degli infetti presi a base delle limitazioni; il piano sanitario pandemico posto a base delle compressioni delle libertà, consentendo così di verificare il suo aggiornamento e quindi la sua eventuale perfettibilità); la correttezza del ragionamento logico (come la consequenzialità della scelta concreta rispetto all’obiettivo prefisso, ad esempio nella decisione o meno di chiudere parchi e ville pubbliche o di vietare la salutare attività motoria o le riunioni di culto); la consequenzialità tra premessa e conclusione; o la proporzionalità (diversi ad esempio sono, nella materia che ci riguarda, i limiti astrattamente imponibili dall’autorità “sanitaria” per contenere situazioni di rischio virale diversificate: si pensi ai banali virus influenzali, al ben più grave virus da SARS Cov 2 o al devastante virus Ebola, rispetto ai quali ictu oculi l’azione di contenimento non può che essere proporzionale al diverso rischio).

 La motivazione consente quindi di operare, sulla base di tali informazioni e riscontri, il fondamentale sindacato giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria (in via diretta da parte del giudice amministrativo o disapplicativa da parte del giudice ordinario), che è un principio cardine degli assetti democratici moderni, i quali nel rispetto del principio di divisione dei poteri, impongono comunque la possibilità di un controllo da parte del potere giudiziario.

 Orbene, nel corpo dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica, la motivazione è redatta in massima parte con la peculiare tecnica della motivazione “per relationem”, cioè con rinvio ad altri atti amministrativi e, in particolare (ma non solo), ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

 Tale tecnica motivatoria è in astratto ammessa e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma richiede (eccettuato il caso di attività strettamente vincolata) che gli atti cui si faccia riferimento siano resi disponibili o comunque siano conoscibili.

 È fatto notorio (essendo anche stato oggetto di dibattito politico messo in risalto dai mass media), che alcuni di tali atti vengano resi pubblici (o comunque in altro modo ostesi) con difficoltà, talvolta solo in parte, e comunque con una tempistica molto lunga, in alcuni casi addirittura prossima alla scadenza di efficacia del DPCM stesso.

In un primo periodo, addirittura, i verbali del CTS risultavano classificati come “riservati” ed è noto in proposito il dibattito contenzioso che ha portato alla loro pubblica ostensione.

Successivamente tali verbali del CTS sono stati periodicamente pubblicati sul sito della Protezione Civile, ma con un ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale, in quanto troppo prossimi alla scadenza della efficacia.

 Ad esempio, alla data del 12.12.2020 - in vigenza del DPCM 3.12.2020 che si basa sul verbale del CTS del 3.12.2020 n. 133 - risultano pubblicati solo i verbali delle sedute fino al 24.10.2020.

Tale omissione potrebbe essere astrattamente superata con il ricorso alla procedura di accesso agli atti, prevista e disciplinata dalle leggi in materia, che in caso di accoglimento obbligherebbe alla ostensione dell’atto de relato. Tuttavia nel caso di specie anche il ricorso alla procedura impugnatoria dell’accesso non sarebbe di fatto utilmente esperibile, essendo prescritto un preventivo silenzio di 30 giorni da parte della amministrazione rispetto alla domanda di accesso, prima di poter presentare ricorso, ed essendo comunque necessaria la fissazione della udienza e la notifica del ricorso.

 Nelle more, dunque, è pressochè automatico il decorso della efficacia del provvedimento stesso, con conseguente improcedibilità dell’azione giudiziaria esperita. Non può poi sottacersi che, almeno con riferimento ai primi provvedimenti, la disposizione di chiusura (c.d. lockdown) si è accompagnata alla generalizzata chiusura anche degli uffici giudiziari, eccetto i casi urgenti, che ha reso di fatto estremamente difficoltoso il ricorso alle vie di giustizia.

 In tale dinamica l’obbligo di motivazione non è, ad avviso di questo giudicante, sufficientemente adempiuto ed i provvedimenti che si sono susseguiti sono dunque illegittimi per violazione di legge (art. 3 legge 241/1990).

 La motivazione, inoltre, è elemento indispensabile per consentire anche il sindacato su possibili vizi di c.d. eccesso di potere. Sul punto talvolta non è emerso neanche, dal combinato disposto dei DPCM e verbali del CTS, un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, che fosse cioè basato su una istruttoria completa e su una chiara ed univoca presa d’atto della situazione di fatto.

In materia si è già espresso il TAR del Lazio (con riferimento al DPCM del novembre 2020), di cui si riportano le parole: “infine, dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili” (TAR del Lazio ordinanza n. 7468/2020).

 Con riferimento al DPCM 9.3.2020, ad esempio, vi è un generico riferimento al precedente DPCM 8.3.2020, nel quale sono citati i verbali del CTS del 3 febbraio 2020, n. 630 e nelle sedute del 7 marzo 2020. Il verbale del 7.3.2020 proponeva in particolare di adottare due distinte zone, una relativa all’intero territorio nazionale, l’altra relativa ai territori in cui si era maggiormente osservata la diffusione del virus.

 La giustificazione di tale dicotomica classificazione, così come le relative limitazioni ai diritti fondamentali, ad avviso di questo giudicante non sono però fornite di motivazione adeguata nel corpo del verbale del CTS (cui fa indirettamente rinvio il DPCM 9.3.2020 nel richiamare il precedente DPCM 8.3.2020), cioè di motivazione tale da far comprendere i termini dell’accertamento istruttorio ed il ragionamento logico della scelta dell’amministrazione, limitandosi il CTS ad enunciare assunti tautologici come “quanto più le misure di contenimento sono stringenti tanto più ci si attende una maggiore efficacia nella prevenzione della diffusione del virus”.

In concreto andrebbe invece chiaramente spiegato al fine di consentire un pieno sindacato giurisdizionale l’iter logico-motivatorio sotteso alla scelta: tra i tanti esempi di dettaglio possibili, perché la apertura dei bar e dei ristoranti possa avvenire nel rispetto della distanza di almeno un metro (e quella degli altri esercizi commerciali garantendo genericamente l’evitamento di assembramenti, con ciò ritenendole misure idonee a contenere la diffusione), mentre invece le scuole di ogni ordine e grado debbano restare chiuse per garantire il medesimo risultato. Inoltre andrebbe chiarito il perchè di una classificazione uniforme per la quasi totalità del territorio nazionale (a fronte di dati statistici diversissimi, come ad esempio gli scarsissimi casi presenti in Umbria e Calabria nel periodo di riferimento) al fine di verificare se il provvedimento risponda ai criteri minimi di rispetto della legittimità sotto il profilo sia motivatorio (violazione di legge) che di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità.

 Tale iter motivatorio, del tutto generico, è quindi ad avviso di questo giudice insufficiente a rispettare i parametri richiesti per ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990, con conseguente illegittimità del provvedimento stesso, nel suo complesso: è indubbio infatti che il complessivo risultato del DPCM sulla limitazione delle libertà e dei diritti fondamentali sia il frutto del combinato disposto e del coordinato risultato delle varie e singole disposizioni.

 A dimostrazione di ciò si consideri che alcune delle gravi compressioni dei diritti costituzionalmente e internazionalmente garantiti, peraltro, sono contraddittorie con le disposizioni degli stessi DPCM adottati successivamente sulla materia, nei quali molte prescrizioni sono state sostanzialmente modificate. Anche tali modifiche avrebbero dovuto essere spiegate e rese comprensibili con adeguata motivazione, con ciò consentendo al giudice di operare il sindacato tipico dei provvedimenti amministrativi, cioè sui vizi c.d. di eccesso di potere (che insieme alla incompetenza ed alla violazione di legge costituiscono i vizi di legittimità che il giudice deve verificare). Tale mancanza palesa dunque un possibile ulteriore vizio di eccesso di potere dei DPCM, per contraddittorietà con altri atti della medesima amministrazione destinati ad incidere sulla stessa situazione, non essendo possibile comprendere a pieno le ragioni del mutamento di indirizzo.

 Si è già detto, del resto, che partendo dal dato di fatto “che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale” (cui è seguita la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale), il DPCM 9.3.2020 ha adottato limitazioni ben più incisive rispetto a moltissimi altri Paesi coinvolti dalla pandemia, con ciò rendendo evidente la possibilità che la stessa amministrazione (la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha emesso l’atto) aveva in astratto di adottare misure diverse e meno compressive dei diritti fondamentali.

Dalla lettura dei verbali delle sedute del CTS che si sono succedute, per quanto detto sopra, non emerge quindi con chiarezza quale sia la logica della scelta fortemente compressiva operata dalla PA e, sia nella parte in cui si configura come discrezionalità amministrativa che nelle parti in cui si ravvisa discrezionalità tecnica, l’opzione della amministrazione non appare univocamente determinata dalla situazione di fatto sottostante e, talvolta, appare addirittura contraddittoria, con ciò determinando ulteriori possibili vizi di eccesso di potere per illogicità (sul punto, ad esempio, ha già preso posizione il TAR del Lazio con la citata ordinanza n. 7468/2020 con riferimento al DPCM 3.11.2020, nella parte in cui dispone l’obbligo di tenere le mascherine nelle aule scolastiche, ordinando accertamenti istruttori).

Ciò detto, va rilevato che le considerazioni sopra esposte possono essere agevolmente estese ai vari e numerosi DPCM che si sono succeduti.

 Si rammenta infatti che il Dpcm 9.3.2020 ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020. Tale DPCM del 10.4.2020 richiama il verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020. A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 10 aprile 2020 sono state invece sostituite da quelle del Dpcm 26 aprile 2020, che ha richiamato i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020, e così via, sino ai più recenti DPCM cui corrispondono i relativi verbali delle sedute aggiornate del CTS, oltre che i rispettivi decreti legge “legittimanti” (sul punto si è già detto).

 Anche il combinato disposto di tali atti, tuttavia, consente di ritenere che in tali casi i DPCM siano viziati da violazione di legge per difetto di motivazione, possibile sintomo di altri vizi quali l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Sulla motivazione per relationem del resto si è già ampiamente detto.

 Ma vi è di più.

Le disposizioni limitanti le libertà fondamentali in alcuni casi non appaiono adottate in immediata conseguenza logica di un ragionamento chiaro e basato su dati ontologici fattuali certi (o almeno verificabili), ma previa esposizione di mere clausole di stile, come “dopo aver accuratamente valutato gli scenari epidemiologici derivanti da una riapertura della attività didattica frontale nelle scuole” (in base a cui il CTS mantiene ad esempio l’obbligo di formazione a distanza - verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020), o con prescrizioni del tutto generiche come la “garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno” (senza indicarne le modalità - verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020), o con limitazioni motivate genericamente e senza alcuna spiegazione del perché (come l’accesso di al massimo una persona per locali fino a 40 mq senza che fosse stata inizialmente fatta una distinzione delle caratteristiche fisiche dell’immobile, della cubatura, dell’areazione, e comunque del perché la misura fosse ben diversa da quanto consentito sui mezzi di trasporto pubblici - verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020).

Anche di tali scelte (e di numerose altre) non appare quindi comprensibile la motivazione e, in alcuni tratti, la logica sottesa.

La tecnica motivatoria del verbale CTS 22.4.2020 n. 57 (ed alcuni successivi) appare invece leggermente diversa. Dalla lettura dei prospetti di cui a pag. 13 e 14 del verbale, si desume che siano state effettuate valutazioni di carattere diverso, con studio di possibili scenari in base ai quali garantire il rispetto del tasso di occupazione delle terapie intensive entro soglie di sicurezza idonee a garantire una occupazione massima (stabilite in 9.000 posti).

In base a tali diversi scenari, di cui però anche qui non è ad avviso di questo giudice chiaramente comprensibile l’origine e l’elaborazione (con ciò integrandosi un possibile vizio di difetto di istruttoria), non è comunque esplicitato perché venga prediletta l’una opzione rispetto all’altra (ad esempio chiusura delle scuola, ma contestuale apertura di alcune tipologie di imprese; ammissione di un numero massimo di partecipanti alle celebrazioni funebri, ma adozione di parametri diversi per l’assembramento nei mezzi di trasporto) e non risultano dal provvedimento le valutazioni di variabili essenziali (come ad esempio la entità della ipotetica variazione dei codici ATECO – laddove possibile in ragione del concreto oggetto di impresa - delle attività produttive vietate, al fine di rientrare in quelle consentite, con conseguente scostamento del dato predittivo).

Anche in questo caso l’assenza di parametri precisi e delle analitiche motivazioni della scelta tecnica rendono illegittimo il DPCM, in quanto basato su atti (ed in particolare i verbali del CTS) non idonei a tal fine. ”

 - fine della trascrizione -