9/25/2021

I profili di illegittimità costituzionale del Green Pass e delle misure restrittive della libertà personale a causa dell’epidemia da Covid-19.

 Mi è stato chiesto più volte, da parte di afflitti e atterriti cittadini, amici e conoscenti, sulla possibilità di agire, anche con una class action, e di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’obbligo di “Green Pass”. Questo a fronte del perdurare oltre ogni previsione della situazione “emergenziale” per l’epidemia da Covid-19, con sacrificio delle libertà fondamentali e rilevanti danni per l’economia. 

1. Il passaporto sanitario. 

 Abbiamo assistito, nell’arco di più di un anno, ad una normativa in continuo cambiamento e anche per un giurista è difficile tenere il conto di tutti i cambiamenti che si avvicendano di settimana in settimana. In queste mie note faccio riferimento alla norma che ha introdotto l’obbligatorietà di GB, quindi alla legge che molti contestano: il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, così come recentemente “ritoccato” dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’ottica di adottare misure di prevenzione della diffusione del virus pandemico e mutazioni successive, ha recentemente introdotto l’istituto di Green Pass, letteralmente passaporto verde: una sorta di lasciapassare per aree a rischio (ambienti chiusi, mezzi di trasporto, palestre, piscine, bar, ristoranti, etc.) che permette a chi ne sia in possesso di fruirne, impedendo, di contro, a chi ne sia sprovvisto di accedervi. Si tratta in sostanza di un documento, cartaceo o elettronico, riferito all’intestatario, che può essere letto tramite codice univoco (QR Code) dai titolari ed esercenti tali attività, tramite il quale si certificherebbe che il portatore risulti correttamente “vaccinato” o che, pur avendo contratto la malattia, ne sia uscito guarito in un lasso di tempo addietro relativamente breve (all’inizio era 9 mesi, dopo è diventato di 12 mesi). 

In alternativa al GP, per l’accesso a tali locali ed esercizi, a partire dal 3 settembre 2021, i cittadini possono esibire un test c.d. rapido antigenico oppure molecolare o altresì un tampone salivare, eseguito nell’arco delle precedenti 72 ore, che accerti l’assenza di agenti patogeni Covid nel suo organismo. 

Per alcune specifiche professioni (personale sanitario e scolastico) vi è l’obbligo di possedere il GP; si sta discutendo della possibilità di estendere tale obbligo ad altre categorie professionali quali dipendenti pubblici, a chi lavora nel settore dei trasporti, a chi svolge attività a diretto contatto con pubblico.  

2. Da passaporto a strumento di controllo. 

La questione principale è l’obbligatorietà del GP – concepito in sede UE per assicurare la libertà di circolazione tra gli Stati membri - che si traduce nell’impossibilità di sedersi a un ristorante, andare ad un cinema o in palestra oltre che viaggiare, nemmeno se per lavoro, in assenza di tale documento; va da sé la violazione di quelle libertà e di quei diritti costituzionalmente garantiti da uno Stato di diritto. 

Il “vaccino” - come viene chiamata la terapia genica preventiva per persone sane o vaccino di nuova generazione (a RNA messaggero) nell’attuale ‘campagna vaccinale’ -  non è, allo stato attuale, obbligatorio (almeno formalmente, perché in sostanza lo diventa in virtù di un ricatto da parte dello Stato). 

Molti si chiedono perché non si faccia una legge ad hoc come previsto dall’articolo 32 della Costituzione italiana: basterebbe cioè rendere obbligatoria per legge la somministrazione del siero genico sperimentale. 

Se ci ragioniamo su appare subito chiaro il perché: con la tessera verde è nostra, soltanto nostra, la responsabilità di tale sperimentazione, per la cui conferma o meno di efficacia bisogna attendere – leggiamo nello stesso bugiardino – l’anno 2023. Ebbene, se ci fosse l’obbligo per legge continuerebbero senz’altro a essere esonerati da ogni responsabilità chi lo somministra e chi lo produce, ma non chi lo rende obbligatorio. 

Molti pensano ancora che stiamo vivendo semplicemente una situazione emergenziale, non capiscono che in realtà l’emergenza è la nuova normalità e che i "vaccini" che stiamo sperimentando sono i nuovi laboratori di produzione per gli assetti politici, sociali ed economici dell’avvenire. 

3. Rapporti tra nome costituzionali e norme comunitarie. 

Sgomberiamo subito il campo da un equivoco, che riguarda i rapporti tra nome costituzionali e la normativa UE. 

La Carta costituzionale italiana è fonte primaria del nostro ordinamento e le sue norme non sono superabili nemmeno dalle statuizioni di Bruxelles né da nessun’altra fonte di diritto interno o esterno, perché nessun atto normativo può superare un diritto a protezione di una libertà costituzionalmente garantita. 

Vi è poi un nucleo di diritti, espressi in principi cd. inviolabili, che prevale anche su altre norme costituzionali: il diritto alla salute, il diritto alla libertà in tutte le sue declinazioni (libertà personale, libertà di espressione, libertà di manifestazione del proprio pensiero), il diritto di eguaglianza (sostanziale e formale), il diritto al lavoro, il diritto alla famiglia. Nel concreto è la giurisprudenza della Corte Costituzionale che segna la prevalenza, nei casi concreti di contrasto tra gli stessi, tra un diritto e un altro. 

Tale giurisprudenza si è oggi assestata, dopo vari contrasti, su un principio che segna un limite invalicabile (uno jus receptum come diciamo noi giuristi): le norme europee, quand’anche direttamente cogenti (come nel caso dei regolamenti licenziati dal Consiglio e dal Parlamento europeo su iniziativa esclusiva della Commissione), non possono mai  prevalere sui principi inviolabili contenuti negli articoli da 1 a 12 e con i diritti fondamentali sanciti e “riconosciuti” (dottrina del diritto naturale) dagli articoli da 13 a 54 della Carta costituzionale. Quindi, l’Unione Europea non può imporre norme in contrasto con quelle ritenute non negoziabili dai nostri Padri costituenti. 

Peraltro, nel sempre attuale dibattito sulla prevalenza o meno del diritto alla salute su altri diritti della persona, non ci soccorre alcuna giurisprudenza, mancando ancora precisi e univoci riferimenti. 

 I precedenti sviluppi nella scienza sanitaria non sono di conforto a chi volesse invocare l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di Green Pass: il vaccino contro altre malattie (attualmente sono 12 i vaccini obbligatori in Italia da dopo l’introduzione dell’ultimo con il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119) è previsto come obbligatorio per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. e la sanzione per il mancato adempimento di tale obbligo è l’impossibilità per i bambini di essere ammessi alle scuole materne ed elementari oltre a sanzioni amministrative dai 100 ai 500 Euro. 

4.  Diritto alla salute dell’individuo e della collettività. 

In ogni caso, non vi è mai stata, fino ad oggi, alcuna azione giudiziaria contro l’obbligo dei (veri) vaccini, poiché è stato sempre ritenuto prevalente il diritto alla salute collettivo rispetto al diritto alla salute individuale. 

A parere di chi scrive è una distinzione artificiosa, creata solo per creare conflitti: non c’è salute individuale senza salute pubblica e viceversa. Tuttavia resta diffusa la motivazione sulla prevalenza del diritto alla salute collettiva in quanto rivolto a tutelare l’intera popolazione o una sua ampia fascia: l’interesse di un singolo, anche se relativo a diritti costituzionalmente garantiti e posti allo stesso livello di importanza del diritto alla salute, non può prevalere. 

In effetti vi sono più previsioni, nella mostra carta costituzionale, che precisano, dopo aver stabilito un diritto individuale, i limiti dello stesso a beneficio della collettività: ai sensi dell’art. 16 Cost., la libertà di movimento e di soggiorno del cittadino può essere soggetta a restrizioni per “motivi di sanità o di sicurezza”; secondo l’art. 17 il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi può essere limitato dall’autorità “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”; il diritto di professare liberamente la propria fede, giusta l’art. 19 della Costituzione, non può porsi in contrasto con il buon costume; ai sensi dell’art. 41, c. 2 Cost, il libero esercizio di una attività economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 

Va però anche detto che è proprio su questa dignità umana che si regge l’argomento principale dei detrattori di tale vaccino sperimentale anti-Covid, in particolare per quanto previsto dall’art. 32 secondo comma Cost.: dopo aver previsto che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, si precisa subito dopo che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 

5. Il rispetto della persona umana e i princìpi di etica medica. 

Risulta difficile negare che l’inoculazione di un siero sperimentale, come è di fatto il “vaccino” anti-Covid, in assenza di un vero consenso informato e pure in presenza di un’esenzione da responsabilità sia dello Stato che dello stesso produttore, non oltrepassi il limite di rispetto della persona. 

Anche perché non è previsto da alcuna norma, essendo contrario ad ogni principio di etica medica, la somministrazione di farmaci sperimentali o “preventivi” a persone sane. Vengono in infatti i principi di etica medica che furono dettati, sul finire della seconda guerra mondiale, nei processi di Norimberga. Processi che è sempre triste ricordare e che almeno ci hanno permesso di redigere il Codice di Norimberga. 

Credo che la Coste costituzionale, con la nota sent. 308/1990 in cui viene precisato che “non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività” abbia tenuto conto proprio tali princìpi, considerando che la salute pubblica è pur sempre dato dalla sommatoria dello stato di salute dei singoli individui. 

È evidente che fino a quando la “scienza” medica - come tale accreditata dall’organo statuale competente, quali il Ministero della Salute insieme all’AIFA Agenzia italiana del farmaco, a dichiarare che una certa pratica o conoscenza sanitaria sia valida scientificamente – ritenga una pratica medica o farmacologica come necessaria per garantire la tutela della salute pubblica, allora tale pratica prevale su ogni comportamento difforme anche se giustificato da altri diritti costituzionalmente garantiti. 

Di conseguenza, pur se si è contrari all’impostazione delle due istituzioni menzionate – smentita dagli stessi dati ISTAT sulla reale mortalità da Covid - , si deve prendere atto che l’attuale linea del Governo si regge sulle statuizioni 1) di qualificare il Covid come minaccia imperativa e urgente e 2) che la soluzione considerata necessaria per l’eliminazione di tale “pericolo pubblico” sia la vaccinazione di massa. 

Sta di fatto che anche il Governo attualmente in carica ha valutato il Covid come “pericolo pubblico” sanitario, in conseguenza del quale la stessa carta costituzionale ammette le limitazioni di altri diritti. 

6. Verso una possibile svolta? 

In conseguenza di tale punto di partenza, basato su falsi presupposti senza alcuna evidenza scientifica (mi sia consentito richiamare il mio scritto https://avvbonomo.blogspot.com/2021/07/per-una-medicina-fondata-sulle-evidenze.html?m=1),  risulta evidente che non serve scomodare il giudice ordinario se questi si limitasse ad applicare una legge che gli offre la comoda motivazione, per come è stata redatta, di sacrificare tutti i diritti, anche se costituzionalmente garantiti, al preminente diritto alla salute pubblica. 

Un giudice che fosse tuttavia disposto a sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale legge, su richiesta incidentale presente in pressoché tutti i ricorsi presentati avverso l’attuale regime sanitario e ora contro il Green Pass, potrebbe veramente dare il via ad una svolta, anche se di giudici coraggiosi se ne contano ormai pochi. 

Perché, alla fine, l’ultima parola in materia di legittimità delle leggi non spetta al Parlamento ma alla Corte costituzionale. Quante volte la Consulta si è espressa a favore dell’illegittimità costituzionale di norme promulgate dal Parlamento sulla base di errate e discrezionali convinzioni politiche dei fautori delle leggi? Nel nostro caso sulla base di pretestuose e infondate logiche emergenziali che finalmente verrebbero allo scoperto. 

In una possibile vertenza presso il giudice ordinario originata dalla violazione dell’obbligo di Green Pass, bisogna chiedere allo stesso di sollevare l’incidente di costituzionalità della norma di legge violata. Questo implica che sarebbe necessario trovare un caso esemplare, relativo alla violazione di tale obbligo, che susciti una grande eco mediatica. E, di fatto, ce ne sono già tanti di casi, che però non si ha il coraggio di far valere: si pensi ad una eccellente professoressa bloccata dal preside senza Green Pass che non possa insegnare ai suoi amati ragazzi, o ad un collaboratore sanitario senza GP, che venga espulso da un ospedale dal direttore sanitario. 

Una volta ottenuto il mandato per la tutela del caso esemplare e adito il giudice ordinario, sarà possibile aprire la vertenza alle adesioni, per la possibile class action, di tutti gli altri soggetti interessati per questioni identiche o analoghe a intervenire nel processo (intervento ad adiuvandum). 

Verrebbe allo scoperto alla fine anche il problema di una campagna vaccinale del tutto controproducente e anzi dannosa, perché messa in atto durante un’epidemia e non in prevenzione di essa. E verrebbe reso noto finalmente alla cittadinanza e all’opinione pubblica che i veri farmaci curativi del Covid esistono e sono a disposizione di tutti. 

7. Vaccinazioni in costanza di epidemia e mutazioni del virus.

 

Oggi risulta di sorprendente attualità la sentenza della Corte costituzionale n.5/2018 sull’obbligo vaccinale. Con tale pronuncia, la Corte dichiarò come in parte inammissibile in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n.73/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), il cd. Decreto Lorenzin, convertito (con modificazioni) con la legge n.119/2017. Partendo da un contesto notevolmente diverso da quello attuale la Consulta ha stabilito i principi in base ai quali, in alcuni casi può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli, precisando anche che “la copertura vaccinale è strumento di prevenzione e richiede di essere messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto”. 

Aspetto quest’ultimo del tutto in contrasto con l’attuale scienza medica e con l’opinione di virologi e scienziati indipendenti per quanto riguarda l’epidemia da Covid-19. 

Invero i coronavirus, come SARS-CoV-2 responsabile della malattia Covid-19, sono una famiglia di virus particolarmente predisposti alle mutazioni e fin dall’inizio della pandemia sono state osservate mutazioni del virus in tutto il mondo. Si tratta di un fenomeno naturale e non inatteso. Talvolta, provocato proprio dall’errore strategico di affidarsi a “vaccini” sperimentali su persone sane anziché a veri farmaci per curare persone malate. 

Queste mutazioni indotte dai vaccini in corso di epidemia possono influire anche sulle caratteristiche del virus, conferendogli una maggior possibilità di trasmissione, una maggior aggressività, una maggior capacità nel suscitare forme severe di malattia o di superare l’immunità acquisita da un individuo grazie alla pregressa contrazione dell’infezione. 

9. Fare chiarezza e ripristinare lo Stato di diritto. 

A proposito degli “effetti collaterali” dei vaccini sperimentali a RNA messaggero, stanno venendo alla luce dati e studi scientifici certi – oltre alle numerose notizie di decessi che non si riesce più a tenere nascoste - che dimostrano che la “vaccinazione” anti Covid è non solo inefficace ma anche nociva. I veri famaci curativi ci sono e devono poter essere a disposizione di tutti. 

Il momento è finalmente propizio per il buon esito dei tanti ricorsi ed iniziative giudiziarie proposte contro il Governo e l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, sul presupposto che ci sia ancora una magistratura indipendente che sappia valutare i fatti e applicare il diritto anche quando questo non si esprima nelle attuali leggi. 

Milano, 25. 9.2021

Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovation Officer - Diritto 24 



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