Il
sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autorale introdotto dalla nuova Direttiva su copyright nel testo adeguato all’ambiente digitale e finalmente approvato:
agli Stati membri ora la palla.
Ed eccoci arrivati a settembre,
mese al quale veniva rinviata la “Direttiva Copyright” nel dichiarato intento, parole del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, di
proteggere l’interesse di tutti i cittadini a fronte dei malumori, dei dissidi
e delle divisioni che, anche fuori dalla sede parlamentare, la discussione sulla
nuova normativa aveva provocato.
In linea
di continuità con le logiche di armonizzazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ora è legge la Direttiva UE 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019, dopo un tortuoso percorso di ripensamenti e
compromessi per adeguare il copyright e il nostro “diritto d’autore” all’ecosistema
digitale e fronteggiare le sfide delle nuove tecnologie.
La lunga gestazione è dovuta alle critiche da
parte sia dei soggetti interessati su fronti opposti, gli editori online, gli aggregatori
di notizie e i motori di ricerca, sia della dottrina. Critiche che abbiamo
anche noi condiviso in https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-07-11/la-direttiva-diritto-d-autore-rinviata-settembre-094912.php e, ancor prima, in
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-12-15/un-diritto-connesso-editori-contenuti-proposta-estendere-diritto-d-autore-snippet-161747.php nella difesa di
una visione di Internet quale terreno sempre fertile di libertà di espressione e
di condivisione del pensiero piuttosto che di un “mercato” dei diritti.
Ora, nei ben 86 Considerando che precedono il corpo
normativo della Direttiva, composta da 32 articoli, vengono richiamati più
volte gli obbiettivi di rafforzare l’effettività dei diritti e di promuovere un
più corretto bilanciamento tra l’interesse degli autori e degli editori e
quello pubblico di salvaguardia della “stampa libera e pluralista” a
garanzia de un “giornalismo di qualità” e di un “accesso dei cittadini
all’informazione”.
Tale Direttiva, entrata
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (17. 5.2019) nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (art. 31), si applicherà a tutte le
opere e ad altri materiali protetti dai diritti nazionali nel settore del
diritto d’autore alla data del 7 giugno 2021 con salvezza degli atti conclusi e
dei diritti già acquisiti (art. 26).
Non poteva mancare il puntuale
convegno AIDA che il prof. Carlo Luigi Ubertazzi dedica al diritto d’autore,
avvenuto presso l’aula Magna del Palazzo di Giustizia milanese in data 13
settembre 2019 (http://news.unipv.it/?p=41106 XXXIV
convegno di AIDA su “La
direttiva digital copyright”, qui la locandina), che mi dà lo
spunto per le seguenti note.
Il
dibattito dottrinario in tale congegno è stato ancora animato e ha visto la
trattazione in particolare, come si può leggere nei titoli delle relazioni,
- del
nuovo diritto in favore degli editori online di opere giornalistiche ai fini
di assicurare quella invocata sostenibilità in chiave di compartecipazione alle
nuove forme di sfruttamento promosse degli aggregatori di notizie;
- della responsabilizzazione degli ISP
Internet Service Provider e delle piattaforme di condivisione qualora svolgano
un ruolo attivo nella diffusione anche tramite l’ottimizzazione della
presentazione di materiali;
- del
sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autorale e delle libere utilizzazioni.
Mi
soffermerò su tale ultimo aspetto, che è la più forte espressione di rottura
del tradizionale diritto d’autore in una società dell’informazione stimolata
dalla “distruzione creativa” di Internet con il fenomeno degli Users Generated Content e dalla
condivisione della conoscenza.
E’ un
tema a me caro fin dai miei primi scritti https://www.dirittodautore.it/dante/lassenza-del-fine-commerciale-nelle-utilizzazioni-libere-ex-art-70-l-d-a-giovanni-bonomo
e, su questa rivista, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-05-22/prelevare-immagini-internet-corredare-articoli-o-post-attenti-diritti-d-autore-quali-sono-vere-utilizzazioni-libere-144355.php?)
essendo il
sottoscritto tanto fautore della partecipazione sociale e della condivisione del sapere come blogger e promotore culturale, quanto strenuo
difensore, come avvocato, dei diritti d’autore dei miei assistiti.
Una
prima novità è la previsione della obbligatorietà delle eccezioni e limitazioni,
previste agli art. 3 – 6, a fronte della facoltatività delle deroghe limitate e
specifiche previste dalla Direttiva 2001/29/CE, vale a dire prima rimesse
discrezionalmente alla volontà degli Stati membri.
Gli organismi di ricerca e gli altri istituti di tutela del patrimonio culturale
potranno estrarre i testi e i dati da qualunque opera a scopi di ricerca
scientifica. Le relative copie potranno essere memorizzate e conservate per la
verifica dei risultati di ricerca. E’ loro diritto applicare misure atte a
garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono
ospitate le opere e gli altrui materiali (art. 3 “Estrazioni di testo e di dati
per scopi di ricerca scientifica”).
Dovrà
essere introdotta un’eccezione per le riproduzioni e le estrazioni di testo e
di dati da opere o altri materiali di cui si abbia il legittimo accesso, a meno
che l’utilizzo di tali opere o materiali sia stato espressamente riservato dai
titolari dei diritti “in modo appropriato”, ad esempio tramite strumenti che
consentano una lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente
disponibili online (art. 4 “Eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di
testo e di dati”).
Gli Stati membri dovranno poi consentire l’utilizzo digitale di opere e
di altri materiali esclusivamente per finalità
illustrativa ad uso
didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito, purché tale utilizzo:
a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione,
nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro
accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale
istituto; e
b) sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome
dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.
Tale eccezione di libera utilizzazione potrebbe non estendersi a
determinati utilizzi o tipi di opere o altro materiale, tra cui il materiale
destinato principalmente al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali,
ove siano facilmente reperibili sul mercato licenze che rispondano alle
necessità e specificità degli istituti di istruzione.
Viene infine introdotto un meccanismo facoltativo di riconoscimento di
un equo compenso per i titolari dei diritti, che nel nostro
diritto interno potrà cumularsi con il meccanismo indennitario del “diritto di copia privata”
già esistente sui dispositivi di riproduzione acquisti
dalle scuole per le suddette finalità (art. Art. 5 “Utilizzo di opere e altri
materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere”).
Giova osservare che in più di un Considerando la Direttiva sottolinea come l’estrazione di testo e
di dati (“Text and data mining”) consente l’elaborazione di innumerevoli
informazioni ai fini sia dell’acquisizione di nuove conoscenze sia della rilevazione di nuove tendenze, aspetti che sono entrambi alla base della libera ricerca e dell’innovazione. In linea di principio,
quindi, il Text and data mining non
dovrebbe né potrebbe considerarsi una forma di sfruttamento di diritti di autore
o di altri diritti di privativa intellettuale o industriale.
Tuttavia, al Considerando
8 si trova la seguente precisazione: “In alcuni casi, l’estrazione di testo e di dati può
riguardare atti protetti dal diritto d’autore dal diritto sui
generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare
la riproduzione di opere o altro materiale, l’estrazione di contenuti da una
banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono
normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono
eccezioni né limitazioni è richiesta un’apposita autorizzazione ai titolari
dei diritti”.
Sempre con riferimento alle libere
utilizzazioni troviamo, all’art. 17 dedicato alle previsioni di responsabilità
delle piattaforme di condivisione di contenuti caricati dagli utenti, il comma
7, norma che accorda il diritto (a fronte della facoltà prima lasciata agli
Stati membri dalla Direttiva 2001/29/CE di prevederlo o meno e per le sole finalità
parodistiche o caricaturali) a coloro che mettano a disposizione del pubblico
contenuti online, di avvalersi delle eccezioni di
a) citazione, critica, rassegna;
b) caricatura, parodia pastiche.
Non essendo facile il percorso di recepimento
della nuova normativa da parte degli Stati membri, ricordiamo che
nell’ordinamento comunitario ci sono due strumenti atti a evitare recepimenti inadeguati
o incoerenti. Il primo è il three step
test, atto a orientare gli Stati membri nel percorso di recepimento: nella materia in questione ogni nuova eccezione deve 1.
giustificarsi per finalità specifiche senza 2. mai contrastare con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali protetti né 3. arrecare
ingiustificato pregiudizio agli interessi del legittimo titolare. Vale insomma
il criterio di promuovere un giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e
degli altri titolari dei diritti, da un lato, e degli utenti della Rete
dall’altro, ogni volta che si riduca l’area di esclusiva assegnata ai primi.
L’altro strumento è quello del “diritto
acquisito comunitario”, che
è l'insieme
dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che
accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione europea e
che devono essere accolti senza riserve dai Paesi che vogliano farne
parte. Si tratta di una clausola inclusa in molti trattati internazionali
sulla proprietà intellettuale e la cui origine risale alla revisione nel 1967
della Convenzione di Berna: gli Stati firmatari si impegnano ad uniformare
eventuali limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore nelle rispettive leggi
nazionali. In proposito la Corte di Giustizia UE ha sempre richiamato in varie
sentenze il principio secondo cui le norme in materia di libere utilizzazioni
hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, devono costituire
oggetto di stretta interpretazione.
Vedremo come l’Italia, che è stata tra i Paesi membri non firmatari
perché contrari alla Direttiva insieme a Svezia, Finlandia, Polonia, Olanda, Lussemburgo, applicherà tali
nuove disposizioni divenute cogenti per tutti gli Stati membri dell’Unione.
Da oggi al 2021 verranno adottate molte misure tecnologiche ai
fini dell’adeguamento, la cui congruità sarà valutata nei casi concreti e nel
“diritto vivente” delle Corti. Nel frattempo, come dispone l’art. 25, gli Stati
membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie,
compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alla Direttiva 96/9 sulla tutela giuridica delle banche di dati e alla precedente Direttiva 2001/29
per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle nuove eccezioni o limitazioni.
Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24