Il “decreto semplificazioni” 2019 conferisce
valore legale per la blockchain
e agli smart contract. La conferma
ufficiale dell’inizio di una nuova era.
Vi ho parlato a più riprese della Blockchain,
che nasce con il Bitcoin, e delle sue
applicazioni non monetarie [1].
La tecnologia dei registri distribuiti DLT Distributed Ledger Technology, di cui la Blockchain è espressione, varca i confini delle criptovalute e apre
la strada a infinite applicazioni. Si tratta di semplificare ogni attività
della nostra vita che richieda una certificazione di dati.
Torno a parlarne oggi perché, a fine
gennaio di quest’anno si è dato valore legale alla Blockchain e agli smart contract, con un emendamento,
approvato dal Senato, al disegno di legge sulle semplificazioni del pacchetto
Stabilità 2019.
La norma inserisce, perla prima volta, nel
nostro ordinamento le “tecnologie basate
su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di “smart contract”.
Ecco il testo della nuova norma:
Art. 2
(Definizione di tecnologie basate su
registri distribuiti)
1. Si definiscono “Tecnologie basate su
registri distribuiti” le tecnologie e i
protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito,
replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su
basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida,
l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti
da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non
modificabili.
2. Alle informazioni e
ai dati certificati attraverso tecnologie basate su registri distribuiti secondo
il principio di neutralità tecnologica è attribuita la stessa validità
giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l’uso di
altre tecnologie.
A parte le ripetizioni la
non brillante struttura sintattica la norma è chiara nello stabilire un primo e
importante riconoscimento di tale nuova tecnologia digitale.
La possibilità di dare un valore giuridico
ad una transazione che sfrutti un registro informatico distribuito, senza passare
da notai o entri certificatori centrali, trova così pieno riconoscimento
legale, così come anche la possibilità di eseguire in automatico un contratto che
abbia lo stesso valore giuridico di un contratto tradizionale scritto e firmato.
Già un passo avanti è stata, in data 27 settembre
2018, l’adesione, con la firma del Ministro per lo Sviluppo economico e del
lavoro, alla European Blockchain Partenrship intesa a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo
scambio di esperienze, sia
sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione. Non potevamo come
nazione infatti restarne fuori.
L’Italia è
stata uno dei primi Stati al mondo a disciplinare la firma digitale nel 1997 e siamo i precursori in Europa del sistema pubblico di identità digitale SPID.
E non dimentichiamo che la tecnologia della Blockchain
è già in atto nei servizi di logistica, per la tutela dei dati personali, dei
servizi sanitari, della proprietà intellettuale e per la sicurezza dei registri
del catasto e dell’anagrafe.
Pensiamo ora
alla maggior comodità di conferire data certa ad un’opera protetta dal diritto
d’autore registrandola sulla Blockchain,
e all’utilità della certificazione di ogni passaggio di un prodotto della filiera
agro-alimentare per proteggere il made in
Italy. Per questo dicevo che la tecnologica LTD potrà anche
operare a breve contro la contraffazione di prodotti tecnologici, beni di lusso
e ogni altra merce.
Questo perché proprio la Blockchain e la TLD consentirà un rafforzamento
dei controlli potenziandoli tramite la marcatura temporale dei prodotti, monitorando in modo sicuro
ogni cambiamento di stato che ogni tipo di merce potrebbe subire.
La tecnologia blockchain o comunque tutte le
tecnologie DLT sembrano essere le sole in grado di assicurare provenienza,
integrità, sicurezza e immodificabilità a dati, informazioni e documenti
informatici [2].
Di questo passo l’ulteriore
avanzamento a cui brindare sarà l’approvazione
di regole tecniche valide e uniformi a livello europeo che stabiliscano,
seguendo precisi standard, quali
documenti una tecnologia basata su DLT possa effettivamente certificare e
garantire.
Avv.
Giovanni Bonomo - Ultime-Notizie.net
[1] Da ultimo in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2019-01-18/che-cosa-e-bockchain-efficacia-anche-lotta-contraffazione--110555.php
[2] Ai sensi dell’art. 20 1-bis del D.
Lgs. 7. 3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” il “documento
informatico” soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia
prevista dall’articolo 2702 cod. civ. quando vi è apposta una firma digitale,
altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o,
comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore,
attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID Agenzia per
L’Italia Digitale ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e
inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
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