5/27/2021

Essere per il mondo. Identità digitale e profilazione.

      Abbiamo parlato dell’identità digitale, riflesso sul Web della nostra identità nel mondo reale creata per sedimentazione dei nostri passaggi in Rete (L’identità digitale tra ingegneria reputazionale e social authority – AL Assistenza Legale). Queste tracce informatiche vengono sistematicamente analizzate dagli algoritmi dei motori di ricerca. Ci si chiede se gli strumenti di tutela dei dati personali (Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016/UE), il diritto all’oblio e alla deindicizzazione bastino a preservare il nostro diritto alla privatezza. 

    Si tratta di una questione ulteriore a quella affrontata nel discorso su pluralismo informativo e libertà di informazione https://www.cam.tv/avvbonomo/blog/la-profilazione-e-la-liberta-di-informazione/NID01430E.

     La certezza indubitabile che abbiamo di noi stessi in quanto soggetti pensanti (cogito ergo sum) è data oggi dal nostro avatar digitale, a volte più ricco di pensieri (digito ergo sum) di quanto sia la nostra mente nella vita reale quotidiana. Da quando operiamo su PC connessi a Internet lasciamo una lunga scia telematica di dati personali: il nostro profilo sui social, i nostri articoli, le nostre preferenze musicali e di lettura, i nostri acquisti ricorrenti, i contatti personali, le nostre simpatie politiche, etc. tengono in vita e arricchiscono la nostra identità sociale: io già sono non solo per me stesso ma per il mondo intero. Questa è la forza del Web. O meglio, questa ne sarebbe la forza se fossero connessi sul pianeta esseri (non litigiosi ma) pensanti, ne sarebbe la forza propulsiva, con notevole incremento della creatività scientifica e artistica, verso un avanzamento evolutivo del pianeta (Oltre il diritto d’autore e i diritti proprietari – AL Assistenza Legale). 

    L’ordinamento tutela il nostro “patrimonio intellettuale, politico e sociale”, il cui possibile travisamento costituisce violazione del diritto all’identità personale protetto dall’art. 2 Cost. pure in assenza di una lesione del diritto all’onore e alla dignità. Non dimentichiamo che il diritto di accesso a Internet è costituzionalmente garantito quale manifestazione delle libertà costituzionali già riconosciute, tra le quali la manifestazione del pensiero “con ogni altro mezzo di comunicazione”, la cultura, l’istruzione; tutto per il pieno sviluppo della personalità.

      Un diritto di accesso equo e non discriminatorio, precisa il Regolamento UE 22.11.2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle “misure riguardanti l’accesso a Internet aperta”, che vuole garantire la neutralità della rete e tutelare i diritti degli utenti. Anche il nostro Ministero dell’Interno, facendo propria la “Dichiarazione dei diritti in Internet”, per una nuova cittadinanza sulla rete, elaborata dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2015, riconosce l’accesso a Internet come diritto fondamentale della persona: “Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.”  

    Si comprende come l’identità digitale sia il modello di personalità fondata sulle espressioni di vita reale, quelle tracciate e modellate da Internet e riguardanti il patrimonio di idee e azioni della persona, ma anche sugli aspetti specifici della dimensione informatica: le abitudini di acquisto, di lettura, di spostamento, la reputazione, i dati biometrici per l’identificazione tramite SPID, sistema pubblico di identità digitale che mi permette di accedere ai servizi online della P.A. La persona reale emerge nel mondo digitale.

    Si pone il problema dell’essere profilati. Si tratta di una violazione del diritto alla privatezza? Anche l’Europa mi protegge: “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale” recita l’art. 8, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

     Il Regolamento generale per la protezione dei dati, al Considerando 71, tratta della “profilazione” come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

    Però, secondo la già richiamata Dichiarazione dei diritti di Internet, “ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano”. 

    A questo proposito dobbiamo ricordare che i search engines non sono solo inconsapevoli trasportatori di dati (mere conduit), perché la Corte di giustizia, nel noto caso Google Spain (Sent. 13 maggio 2014, n. 131) ha ritenuto Google responsabile del trattamento dei dati personali in qualità di titolare del sito Internet che custodisce, “estrae” , “registra”  e “organizza”  dati personali secondo la Direttiva 95/46/CE e consente quindi a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, “di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet”.

    Mentre “profilare la persona” è un obbligo secondo le direttive europee MiFid a tutela dell’investitore per valutare l’adeguatezza, rispetto alla sua esperienza finanziaria, delle operazioni che gli vengono proposte, così non è per la profilatura dell’identità digitale della persona, nonostante nasconda pericoli più gravi e insidiosi. Di questo il legislatore europeo è pienamente consapevole. Leggiamo all’art. 22 “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che la profilatura è un trattamento automatizzato di dati personali con lo scopo di analizzare o prevedere aspetti della persona “riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.

    Comprendiamo così il prezzo da pagare per l’accesso “gratuito” alla Rete: la consegna dei miei dati per una prognosi sul mio futuro, per capirmi e anticipare le mie abitudini e preferenze personali, i miei comportamenti, la mia salute, i miei spostamenti. E questo può condannarmi alla futura esclusione da notizie, lavori, relazioni, da opportunità.

    Analizzare, predire, condizionare, includere ed escludere sono tratti fondamentali di ogni tipo di controllo politico e sociale: se qualcuno ora mi include, a mia insaputa, scegliendo che cosa possa essermi proposto, qualcun altro invece mi esclude, decidendo di a cosa non posso accedere, sia in Internet che nella vita reale, analizzando il mio profilo e prevedendo i miei comportamenti.

  La mia identità digitale, poco conosciuta dalle persone a me vicine, viene invece compiutamente analizzata da quelle lontane, in una sorveglianza partecipativa fondata sul piacere dell’accesso agli infiniti contenuti della rete.

   In questo contesto maturano, nel diritto vivente delle Corti, il diritto all’oblio e alla deindicizzazione (Giornalismo digitale e “diritto all’oblio”. Gli archivi giornalistici on-line devo essere sempre aggiornati - Assistenza Legale Premium).

    Il mio patrimonio sociale si compone di una moltitudine di momenti di vita che diventano presto inattuali: vorrei eliminarli, ma sono scolpiti nel cyberspazio, che sembra propormi un diario di viaggio che mai volevo scrivere.

    I motori di ricerca, i search engines propongono sistematicamente porzioni della mia vita personale che non rivestono più alcuna importanza. Reputazione e identità personale sono coinvolte. Ma agli algoritmi dei motori di ricerca, del trascorrere del tempo non importa niente, collegano e associano inesorabilmente nomi, eventi, notizie.

    Allora rivendico il mio diritto di essere dimenticato in Internet e da Internet, di rendere non più leggibili né visibili parti della mia vita che non sono più rappresentative di me stesso, della mia persona oggi.

    A questo proposito occorre considerare che nell’attività di organizzazione e aggregazione delle informazioni già pubblicate dagli editori di siti Web, che rende accessibili agli utenti Internet una quantità maggiore di dati e in forma strutturata, il trattamento dei dati ha un carattere distinto e ulteriore rispetto all’attività svolta da tali editori. Laddove tale trattamento, alla base di una pubblicazione, incida in modo significativo (e in aggiunta all’attività degli editori di siti web), sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca è tenuto, secondo la Corte di giustizia europea, a rispettare le prescrizioni della direttiva in qualità di responsabile del trattamento dei dati.

    Non è necessario che sia danneggiato: il diritto alla cancellazione dai risultati del motore di ricerca non sussiste soltanto quando l’informazione arreca un pregiudizio all’interessato, ma anche quando non vi è più alcuna giustificazione della continua accessibilità dei dati personali. Intervenire solo sulla testata giornalistica, per la facilità di cancellazione delle informazioni contenute nell’articolo, ripreso da altri siti web, non basta e non è corretto.

    Facilitando l’accesso degli utenti di Internet a molti dati relativi ad una persona, l’attività del gestore del motore di ricerca è idonea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web. 

    Discende da quanto detto che la profilazione non deve più essere il prezzo da pagare per navigare in Intenet e accedere ad un’informazione plurale. Occorre sì prestare attenzione alle informazioni personali che si inseriscono in Rete o che vengono inserite da terzi, ma allo stesso tempo si deve essere attivi e partecipi della rivoluzione digitale che stiamo vivendo: il Web è anche strumento di personal branding e la costruzione della propria identità digitale e reputazione avviene più nel mondo digitale che in quello reale. 

    La social authority va oltre la buona reputazione e consente di promuovere la propria immagine professionale o imprenditoriale e i propri servizi o prodotti. Viviamo in un mondo di infinite possibilità cogliamole! (https://www.mondomarziale.org/un-mondo-dalle-infinite-possibilita). La nostra identità digitale può essere il sentiero per una nuova consapevolezza, per una rivoluzione anche nel modo di pensare, vivere, lavorare, condividere: realizziamo la previsione della nostra lungimirante carta costituzionale (art. 4 comma 2) e andiamo oltre. I nostri prodotti o servizi digitali possono essere distribuiti e venduti in tutto il mondo ogni giorno e, come hanno dimostrato Elon Musk e, prima di lui, Jeff Bezos e altri imprenditori di successo, produci una volta, vendi e guadagna per sempre: ogni nostra creazione, se innovativa, può farci guadagnare all’infinito. Concludo perciò con questa esortazione: noi siamo nel mondo, ma non del mondo, noi siamo per il mondo!

Milano, 27. 5.2021
Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Chief Innovazione Officer – Diritto dell’informazione e dell’informatica