In un mio articolo sul diritto all’oblio sottolineavo il fatto che gli archivi giornalistici digitali devono
essere sempre aggiornati. Fin qui nulla da dire, siamo tutti d’accordo. Ma il
problema si pone nei casi concreti con il solito conflitto tra il diritto alla
privatezza della propria vita singolare e familiare, e il diritto di libera
espressione ed informazione di cui vantano le testate giornalistiche, le quali
forniscono un servizio di rilevanza pubblica.
La Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo garantisce entrambi i
diritti, rispettivamente all’art. 8,
per la privatezza, a l’’art. 10, per
la libera informazione. E l’indirizzo recentemente intrapreso dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, sembrerebbe fa prevalere, in linea di principio e al di
là dei singoli casi concreti, il diritto
di informare e di essere informati.
Questo perché
gli archivi digitali sono una fonte preziosa per l’insegnamento e la ricerca
storica, essendo immediatamente accessibili al pubblico tramite Internet.
In presenza
di una notizia di cronaca la Corte, a fronte della contestazione sulla lesività
del
diritto di privatezza della stessa, valuta la situazione seguendo i seguenti cinque criteri:
diritto di privatezza della stessa, valuta la situazione seguendo i seguenti cinque criteri:
- l’attualità della notizia;
- il contributo della notizia a favorire un
dibattito di interesse generale;
- la notorietà dell’interessato nella notizia;
- il comportamento passato di tale individuo;
- la forma dell’esposizione e della divulgazione,
considerando anche le modalità con cui sono state pubblicate le immagini di tale soggetto.
L’esame va
condotto quindi nei casi concreti, ma la CEDU Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo ha sottolineato, in recenti sentenze con le quali
vengono respinte le istanze di cancellazione o di rendere anonimi i propri dati
personali negli archivi, che la compromissione del diritto di informazione
tramite archivi digitali in favore del contrapposto diritto all’oblio debba
essere giustificata da motivi particolarmente forti e convincenti.
In linea di principio
nulla deve sparire dal Web, che è quel grande contenitore, patrimonio
dell’umanità, di dati e informazioni che ci riguardano.
Avv. Giovanni
Bonomo – Assistenza Legale Premium – Osservatorio Diritto 24 3.11.2018